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Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: aggiornamento sullo Stato di avanzamento dei lavori

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Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: aggiornamento sullo Stato di avanzamento dei lavori

La Commissione presenta un bilancio dei preparativi pratici realizzati, a livello nazionale ed europeo, dal settore sia pubblico che privato in vista dell'introduzione dell'euro e annunciare gli interventi previsti dalla Commissione.

ATTO

Comunicazione della Commissione, dell'11 febbraio 1998, "Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori" [COM(98) 61 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Dopo la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1997 [COM(97) 491 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale], che conteneva un elenco dei preparativi pratici da compiersi in vista dell'introduzione dell'euro, la comunicazione in esame presenta un bilancio dei progressi compiuti.

Amministrazioni nazionali. I preparativi intrapresi dalle amministrazioni nazionali procedono a ritmo sostenuto: undici Stati membri hanno sinora pubblicato un piano nazionale per il passaggio all'euro (Belgio, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Francia, Portogallo, Spagna) oppure un progetto di legge completo riguardante la transizione all'euro (Germania).

Tutti gli Stati membri si sono del resto dichiarati intenzionati a ridenominare il debito negoziabile dell'amministrazione centrale sin dall'inizio della terza fase o nel momento in cui entreranno a far parte dell'UEM, qualora ciò avvenga in un secondo momento.

Comunicazione. Sul versante della comunicazione, la priorità assoluta consiste nel moltiplicare le iniziative dirette al grande pubblico, alla piccola e media impresa, alle amministrazioni locali, al pubblico impiego (negli Stati membri e nelle istituzioni europee) e ai paesi terzi. Occorrerà prestare particolare attenzione a categorie quali gli anziani, i portatori di handicap e altri gruppi vulnerabili.

Diversi Stati membri hanno già elaborato e avviato campagne di informazioni su vasta scala, in stretta collaborazione con la Commissione e con il Parlamento europeo.

Questioni di transizione. Per quanto concerne le istituzioni comunitarie, poiché le operazioni finanziarie sono per lo più denominate in ecu, il passaggio all'euro avverrà essenzialmente il 1° gennaio 1999, senza cioè attraversare un periodo transitorio. I testi giuridici specifici da adottare per la transizione all'euro sono infatti in numero estremamente ridotto e, secondo le previsioni, il passaggio operativo all'euro non dovrebbe causare distorsioni. D'altronde, la gestione del bilancio comunitario ne risulterà notevolmente semplificata.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo (il 12 e il 13 dicembre 1997) ha confermato il 1° gennaio 2002 come data in cui verranno messe in circolazione le banconote e le monete metalliche in euro in tutti gli Stati membri che aderiranno sin dall'inizio all'Unione monetaria.

Si riscontra inoltre un ampio consenso per quanto riguarda la riduzione della durata del periodo della duplice circolazione: la maggior parte degli Stati membri ha già infatti reso noto che opterà per un periodo notevolmente inferiore a sei mesi. I problemi logistici legati allo stoccaggio delle banconote e delle monete metalliche fino al 2001 e la fornitura di grossi volumi di banconote e monete metalliche in euro alle banche commerciali sono alcuni degli aspetti attualmente in esame.

Monete e banconote. Si è giunti a un accordo circa le denominazioni e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro (es de en fr). L'accordo è stato confermato dal Consiglio con una risoluzione del 19 gennaio 1998.

Il 17 novembre 1997, il Consiglio ha approvato il disegno definitivo che verrà impresso sulla faccia comune delle monete metalliche e sono sei i paesi (Francia, Germania, Austria, Irlanda, Italia e Belgio) che hanno reso pubblico il disegno che figurerà sulla faccia nazionale delle rispettive monete metalliche in euro.

Tassi di conversione e arrotondamento delle cifre decimali. I servizi della Commissione continuano a studiare i problemi giuridici che emergono nel quadro dell'introduzione dell'euro (es de en fr). Sono stati richiesti chiarimenti in particolare in merito a due questioni, per quanto concerne cioè l'applicazione dei tassi di conversione (es de en fr)e le disposizioni relative agli arrotondamenti:

  • l'obbligo di applicare i tassi di conversione fra l'euro e le unità monetarie nazionali partecipanti vige in tutti i casi di sostituzione o conversione;
  • in caso di conversione e riconversione, ad esempio dalle lire in euro e dagli euro nuovamente in lire, può accadere che l'importo iniziale differisca da quello ottenuto dalla riconversione. Poiché tale problema si porrà soprattutto per i sistemi di pagamento, è preferibile lasciare al settore bancario il compito di effettuare le conversioni. Nella misura del possibile, è comunque consigliabile denominare gli ordini di pagamento nell'unità in cui è espresso l'impegno contratto;
  • per le conversioni tra unità monetarie nazionali, è opportuno applicare sempre il metodo della triangolazione (da una valuta nazionale all'euro e poi dall'euro a una moneta nazionale) assumendo l'unità euro come perno;
  • può accadere che la somma di una serie di importi convertiti dia luogo a un accumularsi sistematico di scarti di arrotondamento. In tal caso, la soluzione ottimale dipende dalle circostanze specifiche e, di conseguenza, la Commissione non ritiene opportuno formulare una raccomandazione di ordine generale.

Sistemi informatici. Per quanto concerne l'adeguamento dei sistemi informatici, la Commissione ha incontrato i rappresentanti del settore. Sono state tratte due conclusioni fondamentali:

  • è stata raccomandata la creazione di una "base di informazioni" sulle conseguenze dell'introduzione dell'euro nell'ambito delle TI;
  • è stata sottolineata l'importanza fondamentale di condividere le esperienze pratiche e le migliori prassi professionali mediante la pubblicazione di studi riguardanti casistica e scenari.

Simbolo dell'euro. Il riconoscimento internazionale del simbolo dell'euro è stato garantito dalla registrazione di quest'ultimo presso l'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione). La Commissione ha presentato proposte dettagliate per quanto riguarda l'inserimento del simbolo sulle tastiere dei computer.

Oneri bancari. I regolamenti riguardanti l'euro non affrontano il problema degli oneri bancari di conversione, pur ponendo dei limiti, insieme a certe disposizioni nazionali, alla discrezionalità delle banche: gli istituti di credito non possono ad esempio imporre oneri per la conversione dei pagamenti in entrata e dei depositi in conto corrente al termine del periodo di transizione, né addebitare commissioni più ingenti per le operazioni denominate in euro rispetto alle medesime operazioni denominate in valuta nazionale.

In pratica, sarà la pressione concorrenziale a influenzare maggiormente la politica delle banche. In linea generale, gli istituti di credito non intendono imporre comunque oneri né per la conversione dei pagamenti in entrata e in uscita denominati in moneta nazionale o in euro, né per la conversione dei depositi in conto corrente da una valuta nazionale all'euro, sia nel corso che al termine del periodo di transizione, né per il cambio di importi "modesti" in banconote e monete metalliche durante la fase C. La Commissione presenterà una raccomandazione contenente "standard di buona condotta" elencante i casi in cui non andrebbero addebitati oneri di conversione.

Doppia indicazione dei prezzi. La doppia indicazione degli importi contribuirà in misura significativa a semplificare il passaggio all'euro. La maggior parte dei dettaglianti, dei servizi pubblici ecc. prevede di garantire la doppia indicazione dei prezzi e delle informazioni finanziarie pur non sussistendo un obbligo in tal senso. La Commissione ritiene d'altronde che rendere obbligatoria la doppia indicazione mediante una regolamentazione a livello europeo non sarebbe la soluzione più opportuna al fine di assicurare l'introduzione di un sistema conforme alle necessità dei consumatori e allo scopo di minimizzare i costi della transizione all'euro. Ciononostante, la Commissione intende elaborare una raccomandazione sugli "standard di buona condotta" per garantire ai cittadini la chiarezza e la sicurezza necessarie, affrontando questioni quali:

  • l'applicazione di tassi di conversione fissi per il calcolo dei controvalori indicati;
  • la dichiarazione esplicita da parte dei commercianti della propria eventuale disponibilità ad accettare pagamenti in euro nel corso del periodo di transizione,
  • una chiara distinzione fra l'unità in cui è fissato il prezzo e in cui vengono calcolati gli importi da pagare;
  • il controvalore che viene indicato a mero titolo informativo,
  • gli accordi volontari circa l'adozione di formati o disegni comuni per la doppia indicazione degli importi.

La doppia indicazione degli importi rappresenta tuttavia soltanto uno dei numerosi strumenti di comunicazione necessari per assicurare l'accettazione dei nuovi prezzi e delle scale di valori in euro.

Piccole imprese. Le piccole imprese costituiscono un caso a parte, essendo soggette a:

  • il rischio di dover adottare l'euro nei rapporti con le altre imprese pur continuando ad utilizzare la moneta nazionale con i consumatori; per cui, sebbene spetterà alle singole imprese di decidere i termini del proprio passaggio all'euro in funzione del contesto in cui si trovano a operare, la Commissione invita tutte le imprese, attraverso i loro rappresentanti, a portare avanti agli opportuni livelli le necessarie trattative per raggiungere un'intesa su principi che contribuiscano ad agevolare la transizione all'euro per le piccole imprese;
  • una frequente mancanza di informazioni, per cui si rendono necessarie iniziative mirate che tengano conto della natura molto pratica delle questioni che si pongono per i dirigenti delle piccole imprese.

Infine, l'informazione dei cittadini attraverso il sistema d'istruzione rappresenterà una delle azioni più proficue in questo campo.

Ultima modifica: 22.06.2006

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