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Parte correttiva: la procedura per i disavanzi eccessivi

Parte correttiva: la procedura per i disavanzi eccessivi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio: accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il patto di stabilità e di crescita (PSC) è il cardine della disciplina di bilancio dell’UE. La parte correttiva del patto disciplina la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), che sostiene la correzione tempestiva del debito pubblico e dei disavanzi pubblici eccessivi.

Il regolamento cerca di chiarire e accelerare la PDE ai sensi dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

I paesi dell’UE che non rispettano la disciplina di bilancio richiesta dal PSC possono essere sottoposti a una PDE che comprende vari passaggi.

PUNTI CHIAVE

Avviare la procedura

Ai sensi del PSC, la PDE viene attivata da criteri di disavanzo e di debito.

  • Criterio del disavanzo: il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è considerato eccessivo se supera il valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi di mercato;
  • Criterio del debito: se il debito supera il 60 % del PIL e l’obiettivo di ridurre il debito di 1/20 all’anno non è stato raggiunto nei tre anni precedenti.

Fasi della procedura

  • Per i paesi dell’UE il cui disavanzo o debito superi i limiti definiti, la Commissione europea prepara una relazione che valuta se avviare o meno una procedura per i disavanzi eccessivi.
  • La Commissione invia una notifica al paese in questione e informa il Consiglio nel caso in cui consideri eccessivo il disavanzo.
  • Su richiesta della Commissione, il Consiglio decide a maggioranza qualificata se, alla luce delle osservazioni sul paese interessato, il disavanzo risulti eccessivo.
  • Qualora il Consiglio giudichi eccessivo il disavanzo, invierà delle raccomandazioni al paese e prescriverà un limite di tempo massimo perché adotti azioni efficaci (tre o sei mesi).
  • Se un paese persiste nella mancata attuazione delle raccomandazioni, il Consiglio può decidere di intimargli formalmente di intraprendere le misure necessarie per ridurre il disavanzo entro un periodo specifico.
  • Nel caso in cui il paese non si conformi alle decisioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di imporre delle sanzioni.

Sanzioni

Le sanzioni vengono imposte nel caso in cui il disavanzo non venga ridotto. Per i paesi dell’eurozona, tali sanzioni vengono imposte gradualmente, iniziando da:

  • l’obbligo di effettuare un deposito fruttifero pari allo 0,2 % del PIL con la Commissione nella fase preventiva;
  • l’obbligo di effettuare un deposito infruttifero pari allo 0,2 % del PIL nella fase correttiva. Questo deposito sarà convertito in un’ammenda dal valore massimo pari allo 0,5 % del PIL se le raccomandazioni di correggere il disavanzo eccessivo non saranno seguite.

Inoltre, tutti i paesi dell’UE (eccetto il Regno Unito (1)) possono subire una sospensione degli impegni o dei pagamenti dei fondi strutturali e d’investimento dell’Unione. Le multe vengono imposte anche in presenza di manipolazione delle statistiche.

Sistema di voto

Le decisioni riguardanti la maggior parte delle sanzioni contemplate dalla PDE vengono prese a maggioranza qualificata inversa. Ciò significa che un’ammenda si considera approvata a meno che il Consiglio non decida di respingerla a maggioranza qualificata.

Inoltre, i 25 paesi che hanno firmato il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance hanno acconsentito ad applicare la votazione a maggioranza qualificata inversa in una fase iniziale della procedura, ad esempio quando si decide se un paese dell’UE debba essere sottoposto a una PDE.

Flessibilità del PSC

Nel mese di gennaio 2015, la Commissione ha pubblicato una comunicazione che forniva orientamenti ai paesi dell’UE sul miglior utilizzo della flessibilità all’interno delle norme esistenti del patto di stabilità e crescita, per incoraggiare l’attuazione efficace delle riforme strutturali, promuovere gli investimenti e prendere maggiormente in considerazione la situazione economica di ciascun paese UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 1o gennaio 1999.

CONTESTO

ATTO

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, relativo all’accelerazione e al chiarimento dell’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6-11)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, riguardante l’applicazione efficace della sorveglianza di bilancio nell’eurozona (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1-7)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita», COM(2015) 12 final del 13.1.2015

Ultimo aggiornamento: 22.02.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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