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European GNSS Supervisory Authority responsible for European satellite radionavigation programmes
Autorità di vigilanza del GNSS europeo, responsabile dei programmi europei di navigazione via satellite
Autorità di vigilanza del GNSS europeo, responsabile dei programmi europei di navigazione via satellite
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Autorità di vigilanza del GNSS europeo, responsabile dei programmi europei di navigazione via satellite
Il presente regolamento è volto ad affidare ad un'autorità pubblica (EN) la supervisione delle fasi costitutiva e operativa del sistema europeo di radionavigazione via satellite Galileo, dato il suo carattere strategico e la necessità di vigilare affinché gli interessi pubblici siano adeguatamente difesi e rappresentati.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite [Gazzetta ufficiale L 246 del 12.7.2004] [Cfr atti modificativi]
SINTESI
I programmi europei di radionavigazione via satellite rivestono un carattere strategico. La sicurezza e la protezione del sistema sono inoltre cruciali, data la portata delle applicazioni in cui saranno coinvolti.
L'autorità di vigilanza ha dunque la funzione di garantire la gestione di tutti gli interessi pubblici relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite (GNSS) e di esserne l'autorità di regolamentazione. Le competenze dell'impresa comune Galileo, chiusa il 31 dicembre 2006, le sono state trasferite a partire dal 1° gennaio 2007. L'autorità ha sede provvisoria a Bruxelles. Per essa il regolamento prevede fra l'altro i seguenti compiti, attualmente in corso di revisione:
Nella sua azione, l'Autorità beneficerà del sostegno scientifico e tecnico dell' Agenzia spaziale europea (ESA).
Struttura dell'Autorità
L'Autorità è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e può stare in giudizio. È inoltre proprietaria di tutti i beni che le sono ceduti dall'impresa comune Galileo.
L'Autorità comprende un consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro e da un rappresentante designato dalla Commissione. Esso tiene una riunione ordinaria due volte all'anno.
Nel suo seno, ciascun membro dispone di un voto e le decisioni sono adottate generalmente a maggioranza di due terzi dei membri. È inoltre previsto un direttore esecutivo che provvede a rappresentare l'Autorità, prepara i lavori del consiglio di amministrazione e garantisce l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'Autorità. Il consiglio di amministrazione deve inoltre adottare il programma di lavoro nonché una relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Autorità.
Il presente regolamento istituisce altresì un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione scelti tra esperti riconosciuti in materia di sicurezza. Il comitato viene consultato e può presentare proposte in materia di sicurezza e protezione.
Analogamente, un comitato tecnico-scientifico costituito da esperti designati dal consiglio di amministrazione può essere incaricato di esprimere pareri su questioni tecniche e formulare raccomandazioni sull'ammodernamento del sistema.
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità e il direttore esecutivo è incaricato della sua esecuzione. Il bilancio deve risultare in pareggio; le entrate dell'Autorità comprendono dunque una sovvenzione comunitaria iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea.
Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'Autorità è soggetto alle disposizioni del regolamento relativo alla protezione dei dati personali.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1321/2004 |
30.7.2004 |
- |
GU L 246 del 12.7.2004 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1942/2006 |
12.12.2006 |
- |
GU L 367 del 22.12.2006 |
Per ulteriori informazioni si veda il sito Internet della Direzione generale dei Trasporti.
Ultima modifica: 14.01.2008