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Assicurazione sulla vita: libera prestazione di servizi (fino a novembre 2012)

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Assicurazione sulla vita: libera prestazione di servizi (fino a novembre 2012)

L’Unione europea procede alla rifusione delle disposizioni particolari relative alla libera prestazione di servizi assicurativi transfrontalieri nel ramo vita allo scopo di semplificare la vigente normativa settoriale.

ATTO

Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi. Essa riguarda in particolare le assicurazioni sulla vita risultanti da un contratto e alcune operazioni di risparmio risultanti da un contratto.

Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione

L'accesso alle attività non salariate di assicurazione diretta è soggetto all'ottenimento preventivo di un'autorizzazione. Rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, l'autorizzazione è valida in tutta l'Unione europea (UE) e permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

Per richiedere e ottenere l'autorizzazione, l'impresa di assicurazione deve soddisfare i seguenti criteri: adottare la forma giuridica adeguata, possedere il minimo del fondo di garanzia, fornire le informazioni richieste dalle autorità di vigilanza. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato all'impresa interessata. In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri che dovranno prendere i dovuti provvedimenti.

Le agenzie o le succursali stabilite nell'UE dipendenti da imprese la cui sede legale è situata fuori dall'UE potranno ottenere l'autorizzazione se rispettano le condizioni seguenti: essere abilitate in conformità della legislazione nazionale, aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro e designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è di competenza delle autorità dello Stato membro di origine. Le autorità competenti verificano l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione e il suo stato di solvibilità. Esse verificano anche la costituzione di riserve tecniche, la buona organizzazione amministrativa e contabile e la messa in atto di adeguate procedure di controllo interno.

Valutazione prudenziale

  • La presente direttiva fissa precisi criteri ai fini della valutazione prudenziale degli azionisti e dei dirigenti nel quadro di un progetto di acquisizione e definisce una procedura chiara per la loro applicazione. La procedura di valutazione viene effettuata dalle autorità competenti che lavorano di concerto.

La direttiva prevede in particolare che le autorità competenti valutino la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di alcuni criteri:

  • la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
  • la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di assicurazione;
  • la capacità dell'impresa di assicurazione di rispettare e di continuare a rispettare i requisiti prudenziali;
  • l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo.

Segreto d'ufficio

La presente direttiva disciplina rigorosamente le condizioni alle quali le informazioni riservate possono essere utilizzate: le autorità competenti possono utilizzarle solo nel quadro delle loro funzioni, e le persone che esercitano un'attività per le autorità competenti hanno l'obbligo del segreto d'ufficio.

Riserve tecniche e diversificazione degli investimenti

Le imprese di assicurazione devono costituire riserve tecniche, il cui importo è calcolato secondo il metodo attuariale prospettivo e il cui tasso di interesse è fissato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Le imprese di assicurazione devono mettere a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

La direttiva impone alle imprese di assicurazione l'obbligo di diversificare i loro investimenti: a questo scopo la direttiva definisce i limiti che le imprese di assicurazione devono rispettare quando investono attivi a copertura di riserve tecniche.

Margini di solvibilità e fondo di garanzia

Ogni impresa di assicurazione deve disporre di un margine di solvibilità sufficiente. Il margine di solvibilità può essere costituito dal patrimonio dell'impresa di assicurazione (capitale sociale versato, riserve e gli utili o le perdite riportati) o da altre attività finanziarie dell'impresa di assicurazione.

Un terzo dell'importo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia, che non può essere inferiore a 3 milioni di euro. L'importo del fondo di garanzia viene riesaminato annualmente.

Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione

La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia, alcune disposizioni mirano a garantire la libertà di scegliere un'altra legge regolatrice dei contratti. Un assicurato che conclude un contratto di assicurazione personale sulla vita di sua iniziativa avrà un periodo compreso tra 14 e 30 giorni per annullare il contratto.

Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi

Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro o che intenda esercitare le sue attività in uno o più Stati membri in regime di libera prestazione di servizi ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine a cui trasmette le necessarie informazioni. Spetta allo Stato membro interessato prendere le misure appropriate affinché l'impresa di assicurazione ponga fine a ogni situazione irregolare sul suo territorio.

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente con la Commissione, assistite dal comitato delle assicurazioni per facilitare il controllo delle imprese di assicurazione.

La presente direttiva è abrogata dalla direttiva sull’accesso delle attività di assicurazione e riassicurazione a decorrere dal 1° novembre 2012.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/83/CE

19.12.2002

A seconda degli articoli:19.6.0417.11.0220.9.03

GU L 345, 19.12.2002

Atti modificativi

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/66/CE

1.5.2004

1.5.2004

GU L 168, 1.5.2004

Direttiva 2005/1/CE

13.4.2005

13.5.2005

GU L 79, 24.3.2005

Direttiva 2005/68/CE

10.12.2005

10.12.2007

GU L 323, 9.12.2005

Direttiva 2006/101/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363, 20.12.2006

Direttiva 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

GU L 247, 21.9.2007

Direttiva 2008/19/CE

20.3.2008

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GU L 76, 19.3.2008

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2002/83/CE sono state integrate al testo dibase. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Ultima modifica: 26.10.2011

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