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Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

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Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 1881/2006 del Consiglio, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, per proteggere la salute dei cittadini dell’Unione europea (Unione), compresi i gruppi di popolazione più vulnerabili, come i bambini, gli anziani e le donne incinte:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina:

  • micotossine (aflatossine, ocratossina A, Fusarium-tossine, patulina e citrinina, alcaloidi dell’Ergot)
  • metalli (piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico)
  • 3-Monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e gli esteri di acidi grassi e i glicidi esteri degli acidi grassi
  • diossine e policlorobifenili (PCB)
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
  • melammina
  • acido erucico, acido cianidrico, alcaloidi del tropano, alcaloidi pirrolizidinici
  • nitrati
  • perclorato.

Limiti

La vendita degli alimenti che presentano livelli di contaminanti superiori a quelli specificati nell’allegato al regolamento è vietata. Questi tenori si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari e anche agli alimenti composti, trasformati, essiccati o diluiti.

Il regolamento stabilisce inoltre i tenori massimi di contaminanti più bassi ragionevolmente ottenibili mediante buone pratiche agricole e di fabbricazione, cioè quanto più bassi possibile, «As Low As Reasonably Achievable».

Divieto di miscelazione

  • Gli alimenti che rispettano i tenori massimi non possono essere miscelati con altri alimenti che superano detti tenori.
  • Gli alimenti che devono essere selezionati o sottoposti ad altri trattamenti fisici per ridurre il livello dei contaminanti non possono essere miscelati con alimenti destinati al consumo umano diretto ovvero a un’utilizzazione come ingredienti di un prodotto alimentare.

Etichettatura

  • Le etichette applicate su arachidi, altri semi oleosi, frutta a guscio, frutta secca, riso e granturco venduti come alimenti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici prima del consumo umano devono includere l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingredienti di prodotti alimentari».
  • L’etichettatura di arachidi preconfezionate, altri semi oleosi, prodotti derivati da semi oleosi e cereali deve indicare l’uso e il codice identificativo della partita ai sensi della Direttiva 2011/91/UE sulla tracciabilità degli alimenti preconfezionati (si veda la sintesi).

Eccezioni

  • Alcuni Stati membri dell’Unione possono superare i tenori di diossine e PCB previsti per determinati pesci e prodotti ittici provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio. I consumatori devono essere informati sui potenziali rischi per la salute dei consumatori.
  • Altre eccezioni sono state concesse ad alcuni Stati membri per quanto riguarda i livelli massimi di IPA nella carne e nei prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente e nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati tradizionalmente.

Test

Gli Stati membri devono controllare i livelli nei prodotti alimentari. I loro risultati devono essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 (si veda la sintesi).

Modifiche al regolamento (CE) n. 1881/2006

Il regolamento è stato modificato più di trenta volte. Molti di questi emendamenti riguardano l’allegato del regolamento, che elenca i livelli massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 marzo 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1881/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1881/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento del Consiglio (CEE) n. 315/93 dell’8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37, del 13.2.1993, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.03.2023

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