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Protezione antincendio degli alberghi già esistenti

Protezione antincendio degli alberghi già esistenti

SINTESI DI:

Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti

CHE COSA FA LA RACCOMANDAZIONE?

  • Intende definire un livello minimo di sicurezza antincendio per tutti gli alberghi nei paesi dell’UE.
  • Raccomanda ai paesi dell’UE di compiere una serie di interventi intesi a garantire che gli alberghi rispettino tali norme.

PUNTI CHIAVE

Protezione

Si raccomanda ai paesi dell’UE di introdurre la protezione antincendio al fine di soddisfare quattro obiettivi:

  • ridurre al minimo il rischio che possa divampare un incendio;
  • impedire la propagazione del fuoco e dei fumi;
  • consentire a tutti gli eventuali occupanti di uscire incolumi;
  • consentire l’intervento dei servizi di soccorso.

Principi

Si esortano i paesi dell’UE a compiere interventi intesi a garantire che gli alberghi siano soggetti a normative basate su una serie di principi. Essi comprendono:

  • la predisposizione di vie di evacuazione sicure, chiaramente indicate e libere da ogni ostruzione;
  • la stabilità dell’immobile in caso d’incendio, almeno per il tempo necessario perché gli occupanti possano uscire incolumi;
  • la limitazione della presenza o dell’uso di materiali altamente infiammabili nei rivestimenti delle pareti, del soffitto e del pavimento e nelle decorazioni interne;
  • l’installazione e il corretto funzionamento dei mezzi per avvertire gli occupanti;
  • l’assicurazione di addestramento e formazione adeguati del personale.

Orientamenti tecnici

L’allegato della raccomandazione contiene orientamenti tecnici: Questi riguardano nello specifico:

  • la posizione e la segnaletica delle vie di evacuazione;
  • la costruzione dell’immobile;
  • i rivestimenti interni e le decorazioni;
  • gli impianti elettrici e di riscaldamento e i sistemi di ventilazione;
  • i mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso;
  • le istruzioni di sicurezza.

Controlli

Gli alberghi devono essere sottoposti a controlli periodici.

Relazione

Nel 2001, come previsto nella raccomandazione, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulle misure introdotte dai paesi dell’UE per applicarla, in cui si osservava che il suo impatto nei diversi paesi dell’UE dipendeva dal livello di protezione già presente e dal modo in cui la raccomandazione stessa era stata recepita nel diritto nazionale. In taluni paesi, il diritto nazionale già comprendeva (o addirittura superava) gli orientamenti tecnici o le prescrizioni minime della raccomandazione; in altri paesi, invece, era stata attuata soltanto in parte, applicandola soltanto alla costruzione di nuovi alberghi o alla ristrutturazione delle strutture esistenti.

Seguito

Su una questione connessa, la Commissione ha preparato nel 2013 una relazione sulle normative già esistenti relative alla sicurezza di determinati servizi ai consumatori, a livello nazionale, nell’intera UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tra le altre cose, la relazione esaminava le rispettive normative nazionali sulla sicurezza dei servizi di ricettività turistica.

Una pubblica consultazione sulla sicurezza dei servizi di ricettività turistica è stata condotta dalla Commissione nel 2014. Elaborati i riscontri, la Commissione ha concluso che non esisteva alcun collegamento tra le normative già esistenti in tutti i paesi dell’UE, l’assenza di una regolamentazione a livello dell’UE a causa della sussidiarietà e i rischi per i consumatori.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA RACCOMANDAZIONE?

Si applica a partire dal 22 dicembre 1986.

ATTO

Raccomandazione del Consiglio 86/666/CEE del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 60-68)

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione sull’applicazione della raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE), COM(2001) 348 def. del 27.6.2001.

Ultimo aggiornamento: 27.06.2016

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