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Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

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Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari consente di stabilizzare i prezzi e di assicurare un equo tenore di vita agli agricoltori grazie all'attuazione di sistemi di intervento, di commercializzazione e di scambi con i paesi terzi.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [Cfr atti modificativi]

SINTESI

Il presente regolamento contiene un quadro giuridico completo in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Prima dell'adozione della presente normativa, tali prodotti erano oggetto di una normativa frammentata il cui primo regolamento risaliva al 1968.

Questa organizzazione comune dei mercati (OCM) prevede un regime d'intervento nell'ambito del mercato interno e alcune misure di sostegno ai prodotti europei allorquando questi vengono scambiati sui mercati mondiali.

Campo di applicazione

L'OCM del settore del latte riguarda:

  • latte e creme di latte
  • latticello, yogurt e kefir
  • siero di latte
  • burro e altre materie grasse
  • formaggi e latticini
  • lattosio e sciroppi di lattosio
  • preparati utilizzati per l'alimentazione degli animali

Mercato interno

La campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. I prezzi d'intervento per 100 kg di burro ammontano a:

  • 328,20 euro dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
  • 305,23 euro dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
  • 282,44 euro dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
  • 259,52 euro dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
  • 246,39 euro a partire dal 1° luglio 2007.

Per il latte scremato in polvere il prezzo d'intervento per 100 kg è pari a 169,80 euro.

Regime d'intervento e di ammasso privato

Gli organismi d'intervento di ogni Stato membro acquistano burro al 90% del prezzo d'intervento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno, sulla base di specifiche da determinare. La Commissione può sospendere l'intervento se le quantità offerte superano 30 000 tonnellate nel 2008 e negli anni successivi. Il burro acquistato deve presentare determinate caratteristiche e rispondere a dati requisiti. Per la crema e il burro, salato o non salato, prodotto con crema o con latte, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato. L'ammontare dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco o del burro immagazzinato. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato.

Gli organismi d'intervento degli Stati membri acquistano il latte scremato in polvere al prezzo d'intervento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto. Esso deve rispettare determinate caratteristiche di composizione, in particolare per quanto riguarda il tenore minimo di materia proteica, che deve essere pari al 34% della materia secca non grassa. La Commissione può sospendere l'intervento se i quantitativi offerti superano le 109 000 tonnellate.

Sono concessi aiuti all'ammasso privato per alcuni formaggi, quali il grana padano, il parmigiano reggiano, il provolone e i formaggi di pecora o di capra, così come per i formaggi a lunga conservazione. L'ammontare dell'aiuto dipende dalle spese di ammasso e dall'andamento prevedibile dei prezzi. Se la situazione di mercato lo richiede, la Commissione può decidere che i formaggi oggetto dei contratti di ammasso siano reimmessi sul mercato.

Aiuti specifici per la commercializzazione

Sono previsti aiuti per:

  • i produttori di latte scremato e latte scremato in polvere (compresi il latticello e il latticello in polvere) usati nell'alimentazione degli animali (se questi prodotti rispondono a determinati requisiti);
  • il latte scremato trasformato in caseina o caseinato;
  • l'acquisto di crema, di burro e di burro concentrato da parte di enti senza scopo di lucro;
  • i fabbricanti di taluni prodotti alimentari per consumo diretto.

Aiuto per il latte consumato nelle scuole

Per incoraggiare i bambini al consumo di latte, viene versato un aiuto alle scuole per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari per un quantitativo massimo di 0,25 litri di latte per allievo e per giorno. L'aiuto comunitario ammonta a 18,15 euro per 100 kg di ogni tipo di latte. Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare.

Scambi con i paesi terzi.

Le importazioni e le esportazioni possono essere soggette al rilascio di un certificato da parte degli Stati membri.

In generale, negli scambi con i paesi terzi, i prodotti del settore del latte e i prodotti lattiero caseari sono soggetti all'applicazione dei tassi dei diritti della tariffa doganale comune, mentre sono vietate le tasse di effetto equivalente a un diritto doganale, così come all'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Tuttavia, possono essere riscossi diritti addizionali nelle condizioni previste dall'accordo sull'agricoltura (pdf) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La Comunità trasmette a tali organizzazioni i prezzi di intervento al di sotto dei quali possono essere imposti tali diritti addizionali. Inoltre, in determinate circostanze, contingenti tariffari possono essere attribuiti con la procedura "primo arrivato/primo servito", secondo i metodi dell'esame simultaneo, degli "operatori tradizionali/nuovi arrivati" o secondo altri metodi non discriminatori.

Per le esportazioni, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi comunitari può formare oggetto di una restituzione all'esportazione. Quest'ultima viene applicata in base al metodo ritenuto più idoneo e meno complicato sul piano amministrativo. Inoltre, la definizione di una siffatta restituzione prende in considerazione una serie di elementi comprendenti il prezzo del latte e i costi di commercializzazione. Peraltro, in alcuni casi la Commissione può sopprimere totalmente o parzialmente i diritti doganali all'importazione ed anche effettuare prelievi all'esportazione, ad esempio quando il prezzo franco frontiera è sensibilmente superiore al prezzo comunitario e minaccia in maniera duratura il buon funzionamento del mercato comunitario.

È possibile adottare alcune misure di salvaguardia, quando il mercato rischia di subire gravi perturbazioni per effetto delle importazioni o delle esportazioni. Inoltre, in determinate circostanze, può essere vietato il ricorso al regime di perfezionamento attivo.

Comitatologia

La Commissione è assistita, nell'attuazione del regolamento, da un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (FR), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione europea.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1255/1999

26.6.1999

-

GU L 160 del 26.6.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1040/2000

26.6.2000

-

GU L 118 del 17.5.2000

Regolamento (CE) n. 1526/2000

15.7.2000

-

GU L 175 del 14. 7.2000

Regolamento (CE) n. 1670/2000

29.7.2000

-

GU L 193 del 29.7.2000

Regolamento (CE) n. 509/2002

23.3.2002

-

GU L 79 del 22.3.2002

Regolamento (CE) n. 1787/2003

24.10.2003

1.4.2004 (Applicazione parziale)

GU. L 270 del 29.9.2003

Regolamento (CE) n. 186/2004

4.2.2004

-

GU L 29 del 3.2.2004

Regolamento (CE) n. 1913/2005

2.12.2005

-

GU L 307 del 25.11.2005

Regolamento (CE) n. 1152/2007

7.10.2007

-

GU L 258 del 4.10.2007

Le modifiche e le correzioni successive al regolamento (CE) n. 1255/1999 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata (pdf) ha soltanto un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Modalità di applicazione

Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione del 16 dicembre 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [Gazzetta ufficiale L 333 del 24.12.1999].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione del 17 dicembre 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere [Gazzetta ufficiale L 340 del 31.12.1999].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione dell'11 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole [Gazzetta ufficiale L 311 del 12.12.2000].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d'intervento sul mercato del latte scremato in polvere [Gazzetta ufficiale L 37 del 7.2.2001].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione del 14 dicembre 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari [Gazzetta ufficiale L 341 del 22.12.2001].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 1244/2004 della Commissione del 6 luglio 2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2004/2005 [Gazzetta ufficiale L 236 del 7.7.2004].

Regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione del 5 aprile 2005 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [Gazzetta ufficiale L 95 del 14.4.2005].

Regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione del 9 novembre 2005 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [Gazzetta ufficiale L 308 del 25.11.2005].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 734/2006 della Commissione del 16 maggio 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi durante la campagna di ammasso 2006/2007 [Gazzetta ufficiale L 129 del 17.5.2006].

Regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione del 17 agosto 2006 recante modalità particolari d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli d'esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari [Gazzetta ufficiale L 234 del 29.8.2006].Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 587/2007 della Commissione del 30 maggio 2007 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi durante la campagna di ammasso 2007/2008 [Gazzetta ufficiale L 139 del 31.5.2007].

Quote per il latte

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [Gazzetta ufficiale L 270 del 21.10.2003]. A decorrere dal 1° aprile 2004, durante 11 periodi annuali consecutivi, gli Stati membri riscuotono un prelievo dagli agricoltori sulle quantità di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati per 12 mesi e superanti le quantità di riferimento stabilite per ogni Stato membro.

See also

Per ulteriori informazioni, si consulti la pagina della Direzione generale Agricoltura (DE), (EN), (FR) e la relativa normativa europea. La pubblicazione « Latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea » (FR) (pdf) contiene parimenti informazioni su questo settore.

Ultima modifica: 17.10.2007

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