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Information measures relating to the common agricultural policy
Azioni di informazione nell'ambito della politica agricola comune
Azioni di informazione nell'ambito della politica agricola comune
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Azioni di informazione nell'ambito della politica agricola comune
Le azioni di informazione interessate dal presente regolamento sono volte ad illustrare agli agricoltori e al pubblico le sfide e gli sviluppi della politica agricola comune (PAC). Esse costituiscono un contributo essenziale alla corretta attuazione delle attività comunitarie nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
ATTO
Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.
SINTESI
Gli obiettivi delle azioni di informazione sulla politica agricola comune (PAC) mirano a:
Le azioni di informazione sono le seguenti:
Le azioni derivanti da un obbligo legale e le azioni che beneficiano di un finanziamento nel quadro di un'altra azione della Comunità non possono beneficiare del finanziamento comunitario nel quadro del presente regolamento.
Il tasso di cofinanziamento comunitario proveniente dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) copre generalmente il 50 % delle spese ammissibili. In taluni casi eccezionali tale tasso può essere esteso al 75 %.
Sono ammissibili al cofinanziamento comunitario destinato alle azioni di informazione nel settore della PAC, le azioni di informazione quali i dibattiti televisivi, le produzioni audiovisive, i seminari, le pubblicazioni, la partecipazione ad eventi internazionali o ancora le campagne di sensibilizzazione che comprendono più azioni tra quelle citate.
Ogni anno, in autunno, la Commissione pubblica un invito a presentare proposte. Nel 2009 l'invito è stato pubblicato il 9 settembre e le proposte andavano presentate entro il 31 ottobre.
I criteri di selezione dei progetti sono la qualità e il rapporto costo-efficacia.
Per le azioni che saranno cofinanziate nel 2010, l'importo della sovvenzione parte da 20 000 € fino ad un massimo di 200 000 €. La chiusura della procedura di valutazione è prevista per il 30 aprile 2010, considerando che le domande selezionate saranno oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari che disciplinerà i diritti e i doveri derivanti dalla decisione di sovvenzione della Commissione.
La Commissione europea cura la sorveglianza, il controllo e la valutazione delle azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario.
La Commissione presenta regolarmente una relazione al Parlamento e al Consiglio sul funzionamento delle azioni di informazione.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento n. 814/2000 |
17.4.2000 |
- |
GU L 100 del 17.4.2000 |
ATTI COLLEGATI
Modalità d’applicazioneRegolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [Gazzetta ufficiale L 337 del 13.12.2002].
Modificato dal regolamento (CE) n. 1820/2004 [Gazzetta ufficiale L 320 del 21.10.2004].
Ultima modifica: 25.11.2009