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Il Sistema di informazione doganale (SID)

Il Sistema di informazione doganale (SID)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 515/97 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale o agricola

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a rafforzare la cooperazione amministrativa (mutua assistenza) tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione europea riguardo all’applicazione della regolamentazione doganale o agricola dell’Unione.
  • Il sistema di informazione doganale (SID) contribuisce ad agevolare la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento delle infrazioni alle regolamentazioni doganale o agricola dell’Unione.
  • Rende più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità nazionali.
  • Il sistema consente inoltre uno scambio di dati sulle merci in transito nei territori doganali degli Stati membri e dei paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

  • Le condizioni in cui opera il SID sono definite nel regolamento stesso. I dati inseriti nel CIS devono riguardare esclusivamente:
    • merci;
    • mezzi di trasporto;
    • imprese;
    • persone;
    • tendenze in materia di frode;
    • disponibilità di competenze professionali;
    • merci bloccate, sequestrate o confiscate;
    • denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.
  • Il Consiglio può decidere di consentire l’accesso al SID a organizzazioni internazionali o regionali. In determinate condizioni, i dati possono essere condivisi con altre autorità nazionali, paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali e/o agenzie dell’Unione.

Protezione dei dati

  • Può accadere che le informazioni scambiate contengano dati personali*. Gli scambi di dati personali avvengono solo quando necessario per il raggiungimento degli obiettivi del sistema, ad esempio a fini di osservazione, controlli specifici o analisi operative*.
  • Tutti i dati contenuti nel SID sono riservati e possono essere riprodotti solo per motivi tecnici, ad esempio nei casi giustificati dalla ricerca di informazioni. Su autorizzazione dell’autorità che li ha inseriti, i dati personali possono essere trasmessi ai sistemi di gestione dei rischi utilizzati per i controlli doganali nazionali o ai sistemi di analisi operativa utilizzati a livello dell’Unione.

Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali

L’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) è un elemento specifico del SID. Centralizza i fascicoli relativi a persone e imprese sospettate o ritenute colpevoli di reati.

Migliore gestione dei rischi e rilevamento e prevenzione delle frodi

  • Il regolamento (UE) 2015/1525, che si applica dal 1 settembre 2016, modifica il regolamento (CE) n. 515/97 allo scopo di migliorare l’individuazione, l’indagine e la prevenzione delle frodi doganali, semplificando lo scambio di informazioni e di elementi di prova disponibili e migliorando il funzionamento del sistema istituito. Affronta le carenze nei sistemi di rilevamento delle frodi nel settore doganale nonché i ritardi nelle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
  • Il Regolamento (UE) 2015/1525:
    • predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (repertorio dei CSM). Gli Stati membri hanno lo stesso livello di accesso della Commissione al repertorio dei CSM;
    • istituisce un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci;
    • chiarisce la possibilità di utilizzare le informazioni ottenute tramite l’assistenza reciproca come elementi di prova nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
    • stabilisce la procedura che consente alla commissione di ottenere documenti giustificativi detenuti dagli operatori economici. Su richiesta della commissione, gli Stati membri sono tenuti a fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni di importazione ed esportazione, e tale richiesta deve essere elaborata entro quattro settimane;
    • semplifica la procedura di conservazione dei dati nel SID abolendo l’obbligo di riesame annuale dei dati e stabilendo un termine massimo di conservazione di cinque anni che possa essere prorogato, se giustificato, di ulteriori due anni;
    • richiede alla commissione di effettuare, entro il 9 ottobre 2017, una valutazione della necessità di estendere i dati contenuti nei repertori interessati e della fattibilità dell’estensione dei dati contenuti nel repertorio trasporti per includervi i dati sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di beni per via terrestre e aerea.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 13 marzo 1998.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile (ciò significa che la persona potrebbe essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare mediante un numero di identificazione o elementi specifici dell’identità fisica, fisiologica, psicologica, economica, culturale o sociale di quella persona.
Analisi operativa: il processo di analisi delle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, violazioni durante molte fasi come la raccolta di informazioni, la valutazione dell’affidabilità delle informazioni, il collegamento delle informazioni, nonché la formulazione di raccomandazioni volte a identificare persone o attività commerciali implicate e/o individuare altri reati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola (GU L 82 22.3.1997, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 515/97 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all’applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l’inserimento di informazioni nel sistema d’informazione doganale (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione (GU L 65 del 11.3.2016, pag. 38).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d’informazione doganale (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 40).

Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativa a un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.10.2019

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