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Intrastat: statistiche relative allo scambio di beni tra paesi dell’Unione europea

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Intrastat: statistiche relative allo scambio di beni tra paesi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra paesi dell'UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce sistemi e procedure volti a semplificare il funzionamento di Intrastat, un sistema originariamente istituito nel 1993 per raccogliere informazioni sugli scambi di beni interni all'Unione europea (UE).
  • Mira a garantire che i paesi dell'UE raccolgano dati comparabili e affidabili da trasmettere a Eurostat, l'ufficio per le statistiche dell'Unione. La fornitura di tali statistiche commerciali è essenziale per lo sviluppo di politiche relative al mercato unico dell’UE e per le analisi di mercato.

PUNTI CHIAVE

Ambito di intervento

  • Il regolamento riguarda gli scambi di beni. Per «scambi di beni» si intende qualsiasi movimento di merce da uno stato dell’UE all’altro, mentre per «merci» si intendono tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica.
  • Le imprese dell’UE registrate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e la cui quantità di scambi annuali supera una determinata soglia devono fornire dettagli delle loro transazioni con gli altri paesi dell’UE. Tali dati si riferiscono sia agli arrivi (acquisizioni, acquisti o importazioni) sia alle spedizioni (rimozioni, vendite o esportazioni). Le altre imprese sono esenti dal requisito.
  • Ogni anno i paesi dell’UE ridefiniscono il valore della soglia e fissano un valore distinto per spedizioni e arrivi (consentendo di raccogliere una quantità minima di dati per ogni transazione commerciale).

Registrazione

L’autorità nazionale per le statistiche di ogni paese dell’UE gestisce un registro degli operatori intracomunitari (cioè imprese) completo di speditori e destinatari.

Dati raccolti per Intrastat

Le imprese che devono rilasciare dichiarazioni ai fini Intrastat devono fornire le seguenti informazioni:

  • il loro numero di identificazione;
  • il periodo di riferimento;
  • il flusso (arrivi o spedizioni);
  • l’identificazione delle merci (con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata dell’UE);
  • il paese dell’UE associato;
  • il valore delle merci in valuta nazionale;
  • la quantità delle merci in peso netto (senza imballaggio) e l’unità di misura (litro, m2, numero di articoli ecc.), se rilevante;
  • la natura della transazione.

Segreto statistico

Una parte che fornisce informazioni può richiedere che i propri dati vengano trattati secondo il segreto statistico. In tal caso, le autorità nazionali devono decidere se diffondere i risultati statistici che rendono possibile l’identificazione di tale fornitore o se modificarli, in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Trasmissione dei dati a Eurostat

  • I paesi dell’UE trasmettono i risultati mensili delle loro statistiche sullo scambio di beni fra paesi dell’Unione a Eurostat.
  • Essi sono responsabili della qualità dei dati trasmessi in linea con gli standard in vigore. Le statistiche devono soddisfare determinati criteri:
    • rilevanza;
    • precisione;
    • tempestività;
    • puntualità;
    • accessibilità e chiarezza;
    • comparabilità;
    • coerenza.
  • La Commissione europea, con l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui fanno parte rappresentanti dei paesi dell’UE, ha facoltà di adottare determinate modifiche tecniche relativamente al presente regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

CONTESTO

  • Intrastat è stato istituito il 1o gennaio 1993, data in cui è entrato in vigore il mercato unico dell’UE. Ha sostituito le dichiarazioni doganali come fonte di dati sul commercio.
  • Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di Eurostat.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, p. 1-8)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 638/2004 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2016

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