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Adozione dell’euro

Adozione dell’euro

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

Regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro

Articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — disposizioni transitorie sulla politica economica e monetaria

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI E DELL’ARTICOLO 140 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?

I due regolamenti forniscono la base e la certezza giuridica per l’introduzione dell’euro (Unione economica e monetaria).

  • Il regolamento (CE) n. 974/98 definisce un calendario per il passaggio all’euro.
  • Il regolamento (CE) n. 1103/97 riguarda questioni quali i tassi di conversione e le procedure, i contratti e le istruzioni di pagamento.

L’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce i criteri per l’adesione all’Unione economica e monetaria e l’adozione dell’euro. Prevede una verifica regolare dello stato di avanzamento rispetto al raggiungimento di tali requisiti da parte degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) non appartenenti alla zona euro.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 974/98:

  • comprende, nel suo allegato, le date di adozione dell’euro e di sostituzione del contante e il periodo di ritiro progressivo*, se del caso, per ciascuno Stato membro partecipante;
  • conferma che la moneta unica:
    • è l’euro;
    • è divisa in 100 centesimi;
    • sostituisce le valute nazionali degli Stati membri partecipanti al tasso di conversione concordato;
    • è l’unità di conto della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali partecipanti;
  • stabilisce che il riferimento alla valuta nazionale in uno strumento giuridico* ha la stessa validità della denominazione in euro;
  • evidenzia che le banconote e le monete nazionali hanno corso legale fino al giorno prima della data di adozione dell’euro nello Stato membro interessato;
  • conferisce:
    • alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti all’euro il potere esclusivo di mettere in circolazione banconote in euro;
    • agli Stati membri la responsabilità di emettere monete in euro conformi alle denominazioni e alle specifiche tecniche concordate dal Consiglio dell’Unione europea;
  • stabilisce i termini di eventuali periodi di ritiro progressivo per le valute nazionali, un’opzione di cui nessuno Stato membro della zona euro ha ancora usufruito;
  • descrive un «periodo di transizione» di un massimo di tre anni, a partire dalla data di adozione dell’euro e fino alla data di sostituzione del contante;
  • stabilisce che le banconote e le monete nazionali continuano ad avere corso legale fino a sei mesi dopo le rispettive date di sostituzione. Durante tale periodo, le banche e gli enti creditizi devono cambiare senza spese la valuta nazionale dei clienti in euro. In seguito, solo le banconote e le monete in euro avranno corso legale negli Stati membri della zona euro;
  • impone agli Stati membri di applicare sanzioni contro la falsificazione di banconote e monete in euro.

Il regolamento (CE) n. 1103/97:

  • sostituisce l’unità monetaria europea, un portafoglio di valute nazionali precedentemente utilizzate a fini contabili nell’Unione, con l’euro a un tasso di conversione di 1:1 in tutti i documenti legali a partire dal 1o gennaio 1999;
  • garantisce che l’introduzione dell’euro non compromette la continuità dei contratti e di tutti gli accordi e gli obblighi giuridici contenenti un riferimento a una moneta nazionale;
  • stabilisce che i tassi di conversione delle valute nazionali in euro sono di sei cifre e non possono essere arrotondati per eccesso o per difetto;
  • richiede che qualsiasi conversione da una valuta nazionale all’altra sia effettuata tramite l’euro.

L’articolo 140 del TFUE e il protocollo n. 13 allegato al TFUE stabiliscono le condizioni economiche e finanziarie, note come i «criteri di convergenza», che gli Stati membri devono soddisfare per adottare l’euro. Tali condizioni sono le seguenti:

  • stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non deve essere superiore a 1,5 punti percentuale al di sopra dei tre Stati membri con i migliori risultati in un anno;
  • finanze pubbliche: devono essere solide e sostenibili, come dimostrato dall’assenza di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo;
  • stabilità del tasso di cambio: è necessario evitare fluttuazioni valutarie eccessive, come evidenziato partecipando al meccanismo di cambio, senza gravi tensioni e la svalutazione per un periodo di almeno due anni;
  • convergenza dei tassi d’interesse: i tassi di interesse a lungo termine non devono eccedere di più di due punti percentuali il tasso medio dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 974/98 è in vigore dal 1o gennaio 1999.
  • Il regolamento (CE) n. 1103/97 è in vigore dal 20 giugno 1997.

CONTESTO

  • La certezza giuridica, soprattutto per le persone e le imprese, è essenziale quando uno Stato membro sostituisce la propria valuta nazionale con l’euro.
  • Il 1o gennaio 1999, 11 Stati membri hanno fissato i propri tassi di cambio, hanno adottato una politica monetaria condivisa e hanno varato l’euro come nuova valuta comune sui mercati finanziari mondiali.
  • Dal gennaio 2023 l’euro è la valuta di 20 Stati membri.

TERMINI CHIAVE

Periodo di ritiro progressivo. Un anno al massimo, a partire dalla data di adozione dell’euro.
Strumento giuridico. Normativa, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, istruzioni di pagamento ed altri documenti con effetto giuridico.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 974/98 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 5 — Disposizioni transitorie — Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 108).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo n. 13 sui criteri di convergenza (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 281).

Ultimo aggiornamento: 19.04.2023

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