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Turchia – Fiscalità

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Turchia – Fiscalità

I paesi candidati conducono negoziati con l’Unione europea (UE) al fine di prepararsi all’adesione. Tali negoziati di adesione riguardano l’adozione e l’applicazione della legislazione europea (acquis) e specificatamente le priorità identificate congiuntamente dalla Commissione e dai paesi candidati, nel corso dello screening dell’acquis politico e legislativo dell’UE. Ogni anno la Commissione esamina i progressi compiuti dai candidati al fine di valutare gli sforzi ancora da effettuare fino alla loro adesione. Questo monitoraggio è oggetto di relazioni annuali presentate al Consiglio e al Parlamento europeo.

ATTO

Relazione della Commissione [COM(2011) 666 def. – SEC(2011) 1201 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La relazione 2011 rileva limitati progressi in materia di allineamento legislativo. La Commissione europea non osserva nessun progresso in materia di fiscalità diretta.

ACQUIS DELL’UNIONE EUROPEA (secondo i termini della Commissione)

L'acquis nel settore della fiscalità copre essenzialmente la fiscalità indiretta, ovvero l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e i diritti di accise. Esso enuncia il campo di applicazione, le definizioni e i principi dell'IVA. Le accise sui prodotti energetici, sui prodotti del tabacco e sulle bevande alcoliche sono regolamentate dalla legislazione dell’UE. Nel settore della fiscalità diretta, l'acquis copre taluni aspetti della fiscalità dei redditi da risparmio dei privati e della fiscalità applicata alle imprese. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi del codice di condotta nel settore della fiscalità delle imprese che punta ad eliminare le misure fiscali dannose. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra Stati membri mirano ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno nel settore fiscale e forniscono gli strumenti per prevenire la frode e l’evasione fiscale intracomunitarie. Gli Stati membri devono provvedere affinché dispongano delle capacità di applicazione ed attuazione necessarie e in particolare di collegamento ai sistemi informatici fiscali dell’UE

VALUTAZIONE (secondo i termini della Commissione)

L’allineamento legislativo in materia di fiscalità ha registrato progressi limitati, segnatamente ai fini dell'eliminazione di alcune pratiche discriminatorie relative alla tassazione del tabacco. L'aumento delle accise sulle bevande alcoliche è in contrasto con il piano d'azione concordato con la Commissione in questo settore. L'abolizione delle pratiche fiscali discriminatorie è fondamentale per compiere ulteriori progressi in questo capitolo. Non si segnala alcun progresso a livello di fiscalità diretta.

ATTI CONNESSI

Relazione della Commissione [COM(2010) 660 def. – SEC(2010) 1327 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella relazione del 2010 la Commissione si rammaricava di un allineamento limitato in materia di fiscalità, ma al contempo evidenzia il miglioramento del funzionamento delle istituzioni fiscali. Erano necessari sforzi mirati per assicurare l’efficacia dei controlli finanziari.

Relazione della Commissione [COM(2009) 533 def. – SEC(2009) 1334 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM(2008) 674 def. - SEC(2008) 2699 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2008 sottolineava che l'allineamento della legislazione per quanto attiene questo capitolo era migliorato di poco, ma evidenziava alcuni progressi nella modernizzazione dell'amministrazione fiscale.

Relazione della Commissione [COM(2007) 663 def. - SEC(2007) 1436 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nella sua relazione del 2007, la Commissione registrava nuovi progressi, ma sottolineava comunque che l'allineamento restava ancora lontano. Si registravano ancora pratiche discriminatorie in taluni settori quali gli alcolici e i prodotti del tabacco. Inoltre, le capacità amministrative dovevano essere rafforzate.

Relazione della Commissione [COM(2006) 649 def. - SEC(2006) 1390 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2006 segnalava alcuni modesti progressi nel settore fiscale. Per allinearsi all'acquis comunitario, erano necessari ulteriori sforzi, soprattutto per quanto riguardava il campo d’applicazione e le aliquote dell’IVA, la struttura e i tassi dei diritti di accise, e la fiscalità diretta.

Relazione della Commissione [COM(2005) 561 def. - SEC(2005) 1426 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2005 constatava che la Turchia doveva compiere ancora molti sforzi per raggiungere l'allineamento all'acquis, soprattutto per quanto concerneva il campo d’applicazione e l'aliquota dell’IVA, la struttura e i tassi dei diritti di accise, e la fiscalità diretta. La legislazione fiscale turca continuava a contenere elementi discriminatori e la capacità amministrativa restava debole.

Relazione della Commissione [COM(2004) 656 def. - SEC(2004) 1201 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2004 registrava timidi progressi nel settore della fiscalità indiretta. Invece, per quanto riguarda la fiscalità diretta o la cooperazione amministrativa, non si registravano variazioni. In generale, il regime fiscale turco restava parzialmente allineato sull'acquis e si imponevano pertanto degli sforzi conseguenti in tutti i settori di questo ambito. L'allineamento era particolarmente necessario in materia di IVA, portata delle esenzioni e aliquote applicate. Nel settore della fiscalità, le accise non devono penalizzare i prodotti importati. Inoltre, era necessario rafforzare considerevolmente la capacità amministrativa, soprattutto per migliorare la riscossione delle imposte.

Relazione della Commissione [COM(2003) 676 def. - SEC(2003) 1212 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del 2003 evidenziava i limitati progressi della Turchia sia sul piano legislativo che su quello della capacità amministrativa fiscale.

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1412 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2002 presentava un rendiconto sui progressi sostanziali compiuti nell'allineamento della sua legislazione fiscale rispetto all'acquis in materia di fiscalità indiretta.

Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1756 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2001 riteneva che la Turchia avesse compiuto dei passi avanti, particolarmente per quanto riguarda le accise. Infatti, il tenore dei dazi era superiore al tasso minimo applicato nella CE su tutti i carburanti. Per quanto riguarda la fiscalità diretta, il regime fiscale applicabile alle fusioni, alle scissioni, agli scambi d'azioni e alle plusvalenze era già conforme all'acquis. In materia di capacità amministrativa, l'attuazione del numero d'identificazione fiscale personale era volto a migliorare la riscossione delle imposte.

Relazione della Commissione [COM(2000) 713 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del 2000 segnalava scarsi progressi nel settore della fiscalità dall'ultima valutazione.

Relazione della Commissione [COM(1999) 513 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM(1998) 711 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

See also

  • Il sito della direzione generale Allargamento, Strategia di allargamento e relazioni sui progressi compiuti 2011 (DE) (EN) (FR)

Ultima modifica: 29.12.2011

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