EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cosmetici più sicuri per le persone nell’Unione europea

Cosmetici più sicuri per le persone nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento migliora la sicurezza dei prodotti cosmetici venduti nell’Unione europea (Unione) mediante requisiti di sicurezza più rigorosi volti alla protezione della salute umana;
  • semplifica le procedure per le aziende e le autorità competenti nel settore, garantendo che i prodotti cosmetici possano circolare liberamente nel mercato unico.
  • aggiorna le norme per tenere conto degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici, compreso il possibile uso di nanomateriali;
  • vieta la sperimentazione animale.

PUNTI CHIAVE

  • Tutti i prodotti cosmetici devono disporre di una relazione sulla sicurezza prima dell’immissione sul mercato.
  • Per ogni prodotto deve essere designata una «persona responsabile»:
    • le aziende possono vendere prodotti cosmetici nell’Unione solo se una persona fisica o giuridica all’interno dell’Unione è stata designata come «persona responsabile»;
    • la persona responsabile deve garantire che il prodotto rispetti tutti i requisiti di sicurezza pertinenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.
  • Tutti i prodotti cosmetici devono essere registrati una sola volta nel portale di notifica dei prodotti cosmetici dell’Unione.
  • Attualmente è stato introdotto un requisito specifico per la segnalazione di effetti indesiderati gravi:
    • le persone responsabili e i distributori sono tenuti a segnalare tali effetti alle rispettive autorità nazionali competenti;
    • le autorità nazionali devono quindi condividere queste informazioni, insieme a qualsiasi altra informazione ricevuta da altre fonti (utenti oppure personale sanitario), con le proprie controparti di altri Stati membri dell’Unione.
  • L’imballaggio deve riportare una serie di informazioni, tra cui il nome e l’indirizzo della persona responsabile, il contenuto, le precauzioni per l’uso e l’elenco degli ingredienti.
  • Il regolamento stabilisce norme per l’utilizzo di nanomateriali.
  • Inoltre, comprende elenchi di sostanze vietate, limitate o autorizzate per l’uso in prodotti cosmetici.
  • I distributori devono verificare che l’etichettatura, inclusa la data di scadenza e i requisiti linguistici, siano conformi.
  • Le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti cosmetici devono recare un elenco di ingredienti, i quali devono essere definiti secondo le denominazioni comuni degli ingredienti stabilite in un glossario compilato e aggiornato dalla Commissione europea. Il glossario, delineato nell’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2022/677, deve tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
  • I vari allegati al regolamento sono stati aggiornati in molte occasioni. Le modifiche sono state integrate nella versione consolidata del regolamento.
  • Inoltre, poiché in alcuni casi è difficile distinguere tra dispositivi medici e prodotti cosmetici, l’articolo 119 del regolamento (UE) 2017/745 (si veda la sintesi) modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 che introduce la possibilità di adottare una decisione a livello di Unione sullo status normativo di un prodotto. A partire dal 26 maggio 2021, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, decidere se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti rientra nella definizione di «prodotto cosmetico».

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’11 luglio 2013.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1223/2009 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione, del 31 marzo 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 127 del 29.4.2022, pag. 1).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici e sulla revisione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per quanto riguarda i nanomateriali [COM(2021) 403 final, del 22.7.2021].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2018) [COM(2019) 479 final, del 15.10.2019].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino [COM/2018/739 final, 7.11.2018].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle dichiarazioni relative al prodotto formulate in base ai criteri comuni nel settore dei cosmetici [COM(2016) 580 final, del 19.9.2016].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici [COM(2013) 135 final, dell’11.3.2013].

Ultimo aggiornamento: 27.06.2022

Top