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Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Rettifica del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ( GU L 149 del 9.6.2007 )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 9.6.2007 )

A pagina 4, articolo 3, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d)

sono progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.»

leggi:

«d)

sono progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga scala, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.»

A pagina 5, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.»

leggi:

«Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la componente Natura e Biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.»

A pagina 5, articolo 6, paragrafo 6:

anziché:

«6.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione tutte le proposte per i progetti da finanziare. Nel caso di progetti transnazionali, lo Stato membro in cui il beneficiario è registrato è tenuto a inoltrare la proposta. Il progetto è contabilizzato, in termini proporzionali, ai fini delle ripartizioni indicative nazionali degli Stati membri interessati.»

leggi:

«6.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione tutte le proposte per i progetti da finanziare. Nel caso di progetti transnazionali, lo Stato membro in cui il beneficiario è registrato è tenuto a inoltrare la proposta. Il progetto è contabilizzato, in termini proporzionali, all'interno delle ripartizioni indicative nazionali degli Stati membri interessati.»

A pagina 6, articolo 6, paragrafo 7, lettera b):

anziché:

«b)

dei commenti degli Stati membri su singoli progetti presentati a norma del paragrafo 6. La Commissione presta particolare riguardo ai progetti transnazionali ove la cooperazione transnazionale si riveli essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, in particolar modo la conservazione delle specie e assicura che almeno il 15 % delle risorse di bilancio per sovvenzioni di azioni per progetti sia assegnato a progetti transnazionali.»

leggi:

«b)

dei commenti degli Stati membri su singoli progetti presentati a norma del paragrafo 6. La Commissione presta particolare riguardo ai progetti transnazionali ove la cooperazione transnazionale si riveli essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, in particolar modo la conservazione delle specie e si adopererà per assicurare che almeno il 15 % delle risorse di bilancio per sovvenzioni di azioni per progetti sia assegnato a progetti transnazionali.»

A pagina 7, articolo 12, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa indebita.»

leggi:

«2.   Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa ingiustificata.»

A pagina 10, allegato I, punto a):

anziché:

«a)

attività operative di ONG che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie;»

leggi:

«a)

attività operative di ONG che si occupano prevalentemente della protezione e del miglioramento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie;»

A pagina 10, allegato I, punto e):

anziché:

«e)

assistenza allo sviluppo di capacità;»

leggi:

«e)

assistenza alla formazione;»

A pagina 11, allegato II, punto 2.1, terzo trattino:

anziché:

«—

assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire una riduzione delle emissioni efficiente, sotto il profilo dei costi, in un quadro post-2012.»

leggi:

«—

assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire un'efficiente riduzione delle emissioni, sotto il profilo dei costi, in un quadro post-2012.»

A pagina 13, allegato II, punto 10.1, secondo trattino:

anziché:

«—

promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con un approccio al ciclo di vita, inclusi gli aspetti ambientali, sociali ed economici, al fine di slegare l'impatto ambientale dalla crescita economica;»

leggi:

«—

promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con un approccio al ciclo di vita, inclusi gli aspetti ambientali, sociali ed economici, al fine di dissociare l'impatto ambientale dalla crescita economica;»

A pagina 14, allegato II, punto 11.1, quarto trattino:

anziché:

«—

contribuire ad una gestione sostenibile delle foreste, in particolare attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale sostenibile nei termini adottati in occasione della riunione del gruppo di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 7 e 8 ottobre 2002 a Vienna in Austria;»

leggi:

«—

contribuire ad una gestione sostenibile delle foreste, in particolare attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori paneuropei riveduti per la gestione forestale sostenibile nei termini adottati in occasione della riunione del gruppo di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 7 e 8 ottobre 2002 a Vienna in Austria;»

A pagina 15, allegato II, punto 13.1, quinto trattino:

anziché:

«—

incrementare l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato per conseguire soluzioni di politica migliorate;»

leggi:

«—

incrementare l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato per conseguire soluzioni per migliorare i dosaggi tra le politiche;»

A pagina 16, allegato II, punto 16:

anziché:

«Garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni sullo stato e sulle tendenze evolutive dell'ambiente accessibili ai cittadini.»

leggi:

«Garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni accessibili ai cittadini sullo stato e sulle tendenze evolutive dell'ambiente.»


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