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Ripartizione dei contingenti e delle licenze all’importazione e all’esportazione

Ripartizione dei contingenti e delle licenze all’importazione e all’esportazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 717/2008 — Gestione dei contingenti quantitativi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme per la gestione dei contingenti all’importazione e all’esportazione nell'Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

  • Taluni prodotti sono esclusi dal regolamento, compresi i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • Fra i principi generali di gestione dei contingenti europei si annoverano:
    • i contingenti, quanto prima dopo l’apertura, sono ripartiti tra i richiedenti;
    • la gestione dei contingenti può essere effettuata mediante applicazione di specifici metodi, ad esempio basati sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, o sull’ordine cronologico di presentazione delle domande («first come, first served»);
    • la pubblicazione di un avviso di apertura dei contingenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Sono state stabilite norme specifiche per i diversi metodi di gestione dei contingenti. Così, ad esempio, per il metodo:
    • basato sulle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali, ovvero coloro che possono dimostrare di aver effettuato in precedenza importazioni nell’UE o esportazioni dall’UE del prodotto oggetto del contingente;
    • basato sul principio «first come, first served», la Commissione europea determina il quantitativo che ciascun importatore o esportatore può ricevere fino a esaurimento del contingente;
    • ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti, la Commissione determina i quantitativi dei contingenti in base alle informazioni comunicate dai paesi dell’UE sul numero domande di licenze da essi ricevute.
  • In base al metodo «first come, first served», le licenze di importazione e di esportazione che autorizzano l’importazione o l’esportazione dei prodotti in questione devono essere rilasciate immediatamente. In tutti gli altri casi, sono rilasciate entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da quest’ultima.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 717/2008 è la versione codificata di un documento originale (regolamento (CE) n. 520/94) e sue modifiche successive. È applicato dal 15 agosto 2008.

CONTESTO

Poiché nel corso degli anni sempre più paesi sono diventati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, ora il regolamento si applica solo alle importazioni provenienti da un numero limitato di paesi. Attualmente si applica alle importazioni di prodotti tessili da Bielorussia e Corea del Nord. Non ci sono contingenti quantitativi sulle esportazioni dell’UE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 717/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 1-7)

Rettifica al regolamento (CE) n. 717/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 34).

Ultimo aggiornamento: 27.02.2017

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