EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli commerciali leggeri

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi' for an updated information about the subject.

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli commerciali leggeri

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 510/2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi per ridurre le emissioni di CO2

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce i requisiti di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’UE finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.

PUNTI CHIAVE

Veicoli interessati

Il regolamento riguarda i veicoli della categoria N1, vale a dire i veicoli commerciali leggeri progettati e costruiti per il trasporto di merci, con un peso massimo di 3,5 tonnellate e non superiore a 2 610 kg a veicolo vuoto, che sono immatricolati nell’UE per la prima volta.

Obiettivi per le emissioni della flotta dell’UE

  • Il livello medio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi non può superare i 175 grammi di CO2 per chilometro (requisito introdotto gradualmente dal 2014 in poi, come spiegato di seguito).
  • Dal 2020, le emissioni medie non possono superare i 147 grammi di CO2 per chilometro.

Obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori

I costruttori di veicoli commerciali leggeri devono garantire che le emissioni specifiche medie di CO2 dei loro veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’UE soddisfino gli obiettivi per le emissioni specifiche stabiliti nell’allegato I del regolamento. Questi obiettivi per le emissioni specifiche si basano sugli obiettivi per le emissioni della flotta dell’UE, tenendo conto del peso medio dei veicoli nella flotta di un costruttore.

Gli obiettivi sono stati applicati gradualmente dal 1 gennaio 2014 in poi come segue:

  • per il 70 % dei veicoli nel 2014;
  • per il 75 % dei veicoli nel 2015;
  • per l’80 % dei veicoli nel 2016;
  • per il 100 % dei veicoli nel 2017.

Raggruppamenti dei costruttori

I costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno la possibilità di raggrupparsi e di agire unitamente per raggiungere obiettivi per le emissioni specifiche.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie

Ogni anno gli Stati membri devono raccogliere i dati relativi ad ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato sul proprio territorio (ad es. costruttore, tipo, emissioni specifiche di CO2, massa).

L’Agenzia europea dell’ambiente raccoglie questi dati in un registro centrale accessibile al pubblico. Sulla base di questi dati, la Commissione europea calcola in via provvisoria, per ciascun costruttore e per ciascun anno civile:

  • la media di emissioni specifiche di CO2;
  • l’obiettivo per le emissioni specifiche;
  • la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche.

Dopo la verifica da parte dei costruttori, la Commissione conferma i calcoli entro il 31 ottobre ogni anno.

«Supercrediti»

C’è stato un incentivo per i costruttori a produrre veicoli con basse emissioni (meno di 50 grammi per chilometro) durante gli anni dal 2014 al 2017. Nel calcolare le emissioni specifiche medie di un costruttore, ciascuno di questi veicoli è stato conteggiato come 3,5 veicoli nel 2014 e nel 2015, come 2,5 veicoli nel 2016 e 1,5 veicoli nel 2017. Ogni costruttore poteva richiedere questo «supercredito» per un massimo di 25.000 veicoli commerciali leggeri tra il 2014 e il 2017.

Indennità per le emissioni in eccesso

  • Dal 2014, se le loro emissioni specifiche medie superano gli obiettivi per le emissioni specifiche, i costruttori devono pagare un’indennità calcolata in base alle emissioni in eccesso.
  • Fino al 2018, l’importo dell’indennità per veicolo immatricolato era di 5 EUR per il primo grammo per chilometro superato, 15 EUR per il secondo, 25 EUR per il terzo e 95 EUR per ogni grammo supplementare per chilometro.
  • Dal 2019, la penalità per veicolo immatricolato è di 95 EUR per ogni grammo per chilometro superato.

Deroghe per determinati costruttori

  • Un costruttore che produce meno di 1 000 veicoli commerciali leggeri nuovi all’anno nell’UE è automaticamente escluso dall’ambito di applicazione degli obiettivi per le emissioni specifiche.
  • Un costruttore ha la possibilità di ottenere una deroga rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche quando produce meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi nell’UE ogni anno. In tal caso, è soggetto a un obiettivo individuale, che è coerente con il suo potenziale di riduzione.

Eco-innovazioni

I fornitori o i costruttori possono ridurre le loro emissioni di CO2 utilizzando tecnologie innovative, che non sono incluse nel normale ciclo di prova utilizzato nella misurazione delle emissioni di CO2 o nelle norme UE obbligatorie. Il contributo totale apportato da queste tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche per un produttore è di 7 grammi di CO2/km.

Modifiche al regolamento

Il regolamento è stato modificato più volte per tenere il passo con gli sviluppi tecnici, quali:

  • cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove e in relazione alle emissioni specifiche medie; e
  • la necessità di introdurre procedure per l’approvazione e la certificazione di tecnologie innovative.

Revisione del regolamento

Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione ha dovuto riesaminare vari aspetti del presente regolamento, al fine di fissare nuovi obiettivi per il periodo successivo al 2020. Nel novembre 2017 ha presentato la sua proposta che, una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, comporterà l’abrogazione di questo regolamento.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 3 giugno 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 510/2011 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) [COM(2017) 676 final/2, 26.1.2018].

Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38).

Ultimo aggiornamento: 10.01.2019

Top