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Esenzione dai dazi doganali e altre imposizioni; Convenzione sull’ammissione temporanea

Esenzione dai dazi doganali e altre imposizioni; Convenzione sull’ammissione temporanea

 

SINTESI DI:

Decisione 93/329/CEE del Consiglio sulla conclusione della convenzione di Istanbul relativa all’ammissione temporanea e all’accettazione dei suoi allegati

Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul)

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?

La decisione approva a nome della Comunità economica europea (oggi UE) la Convenzione sull’ammissione temporanea* firmata a Istanbul il 26 giugno 1990 e i suoi allegati, a determinate condizioni.

Lo scopo della convenzione è facilitare l’ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure attraverso l’adozione di modelli standardizzati in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuendo efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale.

PUNTI CHIAVE

Ogni parte contraente della convenzione ha il diritto di subordinare l’ammissione temporanea di merci alla presentazione di un documento doganale, secondo una procedura semplificata, se del caso, e al pagamento di una garanzia equivalente a un importo non superiore all’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione dai quali le merci sono esenti.

L’ammissione temporanea può cessare:

  • con la riesportazione delle merci;
  • sottoponendole a un’altra procedura doganale, ad esempio l’autorizzazione per uso domestico;
  • con la totale distruzione delle merci.

La convenzione prevede l’istituzione di un comitato di amministrazione che valuti l’attuazione e l’interpretazione della convenzione.

Essa descrive in dettaglio le disposizioni applicabili a:

  • documenti per l’ammissione temporanea (Carnet ATA* e CPD*);
  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga;
  • materiale professionale;
  • i contenitori, le palette e gli imballaggi, i campioni e le altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale;
  • merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione;
  • merci importate a fini educativi, scientifici o culturali;
  • effetti personali dei viaggiatori e merci importate a fini sportivi;
  • materiale di propaganda turistica;
  • merci importate in regime di traffico frontaliero;
  • merci importate a fini umanitari;
  • mezzi di trasporto;
  • animali;
  • merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all’importazione.

L’UE accetta gli allegati alla convenzione, con alcune riserve.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il giovedì 18 settembre 1997.

TERMINI CHIAVE

Ammissione temporanea: l’ammissione temporanea è il regime doganale in base al quale le merci possono essere introdotte nel territorio di un paese dell’UE a determinati fini in esenzione totale o parziale dai dazi e tasse all’importazione, se le merci sono destinate alla riesportazione entro un determinato periodo e non hanno subito alcuna modifica.
carnet ATA: un documento doganale internazionale che assicura mediante un sistema di garanzia internazionale che i dazi e le tasse saranno pagati in caso di uso improprio. ATA è l’acronimo della combinazione di Admission Temporaire / Temporary Admission.
carnet CPD: un documento doganale internazionale che copre l’ammissione temporanea di veicoli a motore (veicoli a motore stradali, privati e commerciali) nei paesi dove richiesto. Il Carnet de Passages en Douanes è come un passaporto che consente l’ingresso di un veicolo in più paesi per l’importazione temporanea, senza che si debbano pagare i dazi e le imposte. Esso funge da dichiarazione doganale che identifica il veicolo da importare e costituisce anche una garanzia internazionale per le autorità doganali del pagamento di eventuali dazi doganali e tasse all’importazione esigibili nel caso in cui i veicoli non siano riesportati.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 93/329/CEE del Consiglio, del lunedì 15 marzo 1993, sulla conclusione della Convenzione sull’ammissione temporanea e sull’accettazione dei suoi allegati (GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 93/329/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul) (GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4).

DOCUMENTO CORRELATO

Informazione concernente l’entrata in vigore della Convenzione relativa all’ammissione temporanea e l’accettazione dei suoi allegati (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 69).

Ultimo aggiornamento: 05.11.2018

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