EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Manufactured tobacco: harmonisation of the structure of excise duties in several stages
Tabacchi lavorati: armonizzazione delle strutture dell'accisa in più tappe
Tabacchi lavorati: armonizzazione delle strutture dell'accisa in più tappe
This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.
Tabacchi lavorati: armonizzazione delle strutture dell'accisa in più tappe
La presente direttiva armonizza le strutture dell'accisa applicata ai prodotti del tabacco quali le sigarette, i sigari, i sigaretti e il tabacco da fumo ai fini del mercato interno dell'Unione europea (UE). Nella realizzazione di tale obiettivo, l'applicazione nei paesi dell'UE di imposte che influiscono sul consumo di tali prodotti del tabacco lavorati non dovrà falsare le condizioni di concorrenza né ostacolare la libera circolazione nell'UE.
ATTO
Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce i principi e i criteri per l'armonizzazione delle strutture dell'accisa applicate ai tabacchi lavorati nell'ambito dell'Unione europea (UE). Essa presenta un piano in due tappe per l’armonizzazione delle strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.
Ai fini delle direttiva sono considerati prodotti del tabacco lavorati:
Le sigarette prodotte nell'UE e quelle importate da paesi terzi sono soggette ad un'accisa proporzionale (ad valorem) calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette. Inoltre, la gamma dei prezzi di vendita al minuto riflette il divario dei prezzi di cessione dei produttori.
I produttori o i loro rappresentanti nell'UE, nonché gli importatori di tabacco dai paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. Tuttavia, ciò non ostacola l'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi per determinati prodotti del tabacco lavorati.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 95/59/CE |
26.12.1996 |
- |
GU L 291 del 6.12.1995 |
Atto(i) modificatore(i) |
Entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 1999/81/CE |
11.8.1999 |
1.1.1999 |
GU L 211 dell’11.8.1999 |
Direttiva 2002/10/CE |
8.3.2002 |
1.7.2002 |
GU L 46 del 16.2.2002 |
Direttiva 2010/12/UE |
27.2.2010 |
1.1.2011 |
GU L 50 del 27.2.2010 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette [Gazzetta ufficiale L 316 del 31.10.1992].
Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette [Gazzetta ufficiale L 316 del 31.10.1992].
Ultima modifica: 09.07.2010