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Tabacchi lavorati: armonizzazione delle strutture dell'accisa in più tappe

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Tabacchi lavorati: armonizzazione delle strutture dell'accisa in più tappe

La presente direttiva armonizza le strutture dell'accisa applicata ai prodotti del tabacco quali le sigarette, i sigari, i sigaretti e il tabacco da fumo ai fini del mercato interno dell'Unione europea (UE). Nella realizzazione di tale obiettivo, l'applicazione nei paesi dell'UE di imposte che influiscono sul consumo di tali prodotti del tabacco lavorati non dovrà falsare le condizioni di concorrenza né ostacolare la libera circolazione nell'UE.

ATTO

Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva stabilisce i principi e i criteri per l'armonizzazione delle strutture dell'accisa applicate ai tabacchi lavorati nell'ambito dell'Unione europea (UE). Essa presenta un piano in due tappe per l’armonizzazione delle strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

Ai fini delle direttiva sono considerati prodotti del tabacco lavorati:

  • le sigarette;
  • i sigari e i sigaretti;
  • il tabacco da fumo (trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo).

Le sigarette prodotte nell'UE e quelle importate da paesi terzi sono soggette ad un'accisa proporzionale (ad valorem) calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette. Inoltre, la gamma dei prezzi di vendita al minuto riflette il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

I produttori o i loro rappresentanti nell'UE, nonché gli importatori di tabacco dai paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. Tuttavia, ciò non ostacola l'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi per determinati prodotti del tabacco lavorati.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 95/59/CE

26.12.1996

-

GU L 291 del 6.12.1995

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/81/CE

11.8.1999

1.1.1999

GU L 211 dell’11.8.1999

Direttiva 2002/10/CE

8.3.2002

1.7.2002

GU L 46 del 16.2.2002

Direttiva 2010/12/UE

27.2.2010

1.1.2011

GU L 50 del 27.2.2010

ATTI COLLEGATI

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette [Gazzetta ufficiale L 316 del 31.10.1992].

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette [Gazzetta ufficiale L 316 del 31.10.1992].

See also

  • Ulteriori informazioni sulla tassazione dei prodotti del tabacco sono disponibili sul sito web della DG Fiscalità e unione doganale (EN) (FR) (DE) della Commissione europea.

Ultima modifica: 09.07.2010

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