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Effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

Effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

 

SINTESI DI:

Decisione 98/685/CE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELLA CONVENZIONE?

  • La decisione conclude, a nome della Comunità europea [ora Unione europea (UE)], la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.
  • La convenzione mira a tutelare la salute umana e l’ambiente dagli incidenti industriali che possono dare adito ad effetti transfrontalieri, e a promuovere la cooperazione internazionale attiva fra le parti contraenti prima, durante e dopo tali incidenti.

PUNTI CHIAVE

  • Il 18 marzo 1992 a Helsinki 26 paesi, fra cui 14 paesi dell’UE, e l’Unione europea stessa hanno firmato la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, nel quadro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. Con la presente decisione del Consiglio, la convenzione è approvata a nome della Comunità europea.
  • La convenzione stabilisce un insieme di misure volte a tutelare la salute umana e l’ambiente dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e a promuovere la cooperazione internazionale attiva fra le parti contraenti prima, durante e dopo tali incidenti.
  • Si applica agli incidenti industriali che possono dare adito ad effetti transfrontalieri, compresi gli incidenti provocati da catastrofi naturali, tranne:
    • agli incidenti nucleari o situazioni di emergenza radioattiva;
    • agli incidenti che avvengono in impianti militari;
    • ai crolli di dighe;
    • agli incidenti relativi a trasporti terrestri;
    • al rilascio accidentale di organismi che abbiano subito modifiche genetiche;
    • agli incidenti causati da attività in ambiente marino e agli sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive in mare.
  • Le parti contraenti devono identificare le attività pericolose che rientrano nella propria giurisdizione e devono informare le parti colpite di ogni attività di questo tipo proposta o già esistente. Su richiesta di una qualsiasi delle parti, le altre parti devono entrare in discussione riguardo all’identificazione delle attività pericolose che potrebbero causare effetti transfrontalieri.
  • Gli Stati firmatari devono adottare misure adeguate per prevenire gli incidenti industriali, in particolare devono:
    • incoraggiare gli operatori ad agire in modo da ridurre il rischio di incidenti industriali;
    • istituire delle politiche relative alla scelta del sito di nuove attività pericolose e ad importanti modifiche delle attività pericolose esistenti, con lo scopo di limitare i rischi per la popolazione e l’ambiente;
    • prepararsi alle situazioni di emergenza provocate dagli incidenti industriali introducendo le misure necessarie, compresi i piani d’emergenza, per prevenire e limitare gli effetti transfrontalieri. I firmatari devono cercare di rendere compatibili i rispettivi piani.
  • Ai sensi della convenzione, gli Stati contraenti devono garantire che il pubblico sia adeguatamente informato nelle zone che possono essere colpite da un incidente industriale dovuto ad un’attività pericolosa. Gli Stati contraenti devono inoltre, nei casi adeguati, offrire al pubblico la possibilità di partecipare al processo decisionale relativo alle misure di prevenzione e di preparazione.
  • Alle persone fisiche e giuridiche che subiscono o che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente industriale verificatosi sul territorio di uno Stato firmatario deve essere concesso l’accesso, alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato interessato, alle relative procedure amministrative e giudiziarie.
  • Ciascuna parte della convenzione deve introdurre un sistema di notifica.
  • In caso di incidente o di minaccia imminente di incidente industriale che abbia o che possa avere effetti oltrefrontiera, lo Stato d’origine deve:
    • notificare subito gli Stati colpiti;
    • garantire l’attivazione dei piani d’emergenza;
    • garantire che le misure di risposta siano intraprese il più rapidamente possibile, in modo da contenere e limitare gli effetti dell’incidente. Gli Stati contraenti devono cercare di coordinare le loro misure di risposta.
  • Lo Stato d’origine può chiedere assistenza da parte degli altri firmatari.
  • Ciascuna parte contraente deve designare un punto di contatto ai fini della notifica degli incidenti industriali e un punto di contatto ai fini della reciproca assistenza. Ciò dev’essere notificato agli altri firmatari entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione.
  • Le parti contraenti devono incoraggiare attivamente la cooperazione scientifica e tecnica e agevolare lo scambio di tecnologie per limitare i rischi e le conseguenze degli incidenti industriali. Devono inoltre sostenere appropriate iniziative internazionali finalizzate ad elaborare norme concernenti la responsabilità.
  • Le parti della convenzione devono riunirsi almeno una volta all’anno.
  • La convenzione prevede tre meccanismi di risoluzione delle controversie tra i firmatari:
  • Gli ultimi due metodi possono essere usati solo nei casi in cui le parti non sono riuscite a risolvere la loro controversia tramite negoziazione.
  • L’uso di tali metodi è opzionale e reciproco; in una dichiarazione scritta, una parte può accettare l’uso obbligatorio di uno di tali metodi o di entrambi nelle sue relazioni con qualsiasi altra parte che accetti lo stesso obbligo.
  • Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione, la controversia può essere deferita solo alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati interessati non si siano accordati diversamente.
  • Gli Stati firmatari devono tenere regolarmente informate le altre parti dell’attuazione della convenzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E LA CONVENZIONE?

  • La decisione si applica a partire dal 23 marzo 1998.
  • Per la Comunità europea, la convenzione è entrata in vigore il 19 aprile 2000, 90 giorni dopo la data di deposito del 16o strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1-4)

Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali - Dichiarazione della Comunità europea relativa alla competenza (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 5-33)

DOCUMENTI CORRELATI

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una proposta di emendamento dell’allegato I della Convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali [COM(2006) 493 def. del 13.9.2006]

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell’allegato I [COM(2014) 652 final del 23.10.2014]

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile. (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924–947)

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso III) (GU L 197 del 24.07.2012, pag. 1-37)

Ultimo aggiornamento: 20.02.2017

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