EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Prospection, exploration and production of hydrocarbons
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Istituisce norme a livello dell’UE per garantire l’accesso non discriminatorio alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Tali regole puntano a:
La direttiva riguarda le autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
Stabilisce che i limiti geografici di un’autorizzazione e il limite temporale di tale autorizzazione vengano determinati in base al miglior modo possibile di svolgere tali attività dal punto di vista economico e tecnico. Il fine è quello di evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti.
Le disposizioni legislative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un’area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, dovevano essere abolite dagli Stati membri interessati prima del 1 gennaio 1997.
I procedimenti per la concessione delle autorizzazioni devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi e non discriminatori. Devono quindi essere aperti a tutti gli enti interessati.
La scelta tra i vari enti dovrà basarsi su:
Tutte le informazioni relative all’autorizzazione (il tipo di autorizzazione, l’area o le aree geografiche che possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, il termine ultimo per il rilascio dell’autorizzazione, i criteri di selezione, ecc.) sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande.
Gli Stati membri mantengono il diritto di accedere a tali attività e il loro esercizio è soggetto a considerazioni legate a:
Vengono introdotte procedure di mutuo accordo con paesi terzi, in modo che gli enti degli Stati membri siano in condizione di ricevere un trattamento nei paesi terzi comparabile a quello che hanno nella Comunità gli enti dei paesi terzi.
La Direttiva 94/22/CE integra la direttiva 2014/25/UE — appalti pubblici: norme per i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
La direttiva è entrata in vigore dal 30 giugno 1994 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1 luglio 1995.
Gli Stati membri hanno diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio, pertanto spetta a ciascuno Stato membro determinare le aree geografiche in cui possono essere esercitati i diritti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e autorizzare gli enti a esercitare tali diritti.
Per maggiori informazioni, consultare:
Direttiva 94/22/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Le successive modifiche alla Direttiva 2014/25/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 23.01.2019