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Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

 

SINTESI DI:

Direttiva 94/22/CE — condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Istituisce norme a livello dell’UE per garantire l’accesso non discriminatorio alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Tali regole puntano a:

  • integrare ulteriormente il mercato energetico interno dell’UE;
  • favorire la concorrenza al suo interno; e
  • migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento.

PUNTI CHIAVE

La direttiva riguarda le autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Stabilisce che i limiti geografici di un’autorizzazione e il limite temporale di tale autorizzazione vengano determinati in base al miglior modo possibile di svolgere tali attività dal punto di vista economico e tecnico. Il fine è quello di evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti.

Le disposizioni legislative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un’area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, dovevano essere abolite dagli Stati membri interessati prima del 1 gennaio 1997.

I procedimenti per la concessione delle autorizzazioni devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi e non discriminatori. Devono quindi essere aperti a tutti gli enti interessati.

La scelta tra i vari enti dovrà basarsi su:

  • le loro capacità tecniche ed economiche;
  • le modalità che gli enti propongono per la prospezione, la ricerca e/o la messa in produzione nell’area geografica in questione; e
  • il prezzo che l’ente è disposto a versare per ottenere l’autorizzazione (in caso di messa in vendita dell’autorizzazione).

Tutte le informazioni relative all’autorizzazione (il tipo di autorizzazione, l’area o le aree geografiche che possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, il termine ultimo per il rilascio dell’autorizzazione, i criteri di selezione, ecc.) sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande.

Gli Stati membri mantengono il diritto di accedere a tali attività e il loro esercizio è soggetto a considerazioni legate a:

  • sicurezza nazionale;
  • sicurezza pubblica;
  • pubblica sanità;
  • sicurezza dei trasporti;
  • protezione dell’ambiente;
  • tutela delle risorse biologiche;
  • gestione pianificata di risorse di idrocarburi o al pagamento di un contributo finanziario o di un contributo in idrocarburi.

Vengono introdotte procedure di mutuo accordo con paesi terzi, in modo che gli enti degli Stati membri siano in condizione di ricevere un trattamento nei paesi terzi comparabile a quello che hanno nella Comunità gli enti dei paesi terzi.

La Direttiva 94/22/CE integra la direttiva 2014/25/UE — appalti pubblici: norme per i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 30 giugno 1994 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1 luglio 1995.

CONTESTO

Gli Stati membri hanno diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio, pertanto spetta a ciascuno Stato membro determinare le aree geografiche in cui possono essere esercitati i diritti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e autorizzare gli enti a esercitare tali diritti.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 94/22/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Le successive modifiche alla Direttiva 2014/25/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.01.2019

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