Denunce di imprese che violano le norme sulla concorrenza
SINTESI DI:
Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE, ex articoli 81 e 82 del trattato CE
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?
- Nell’interesse sia dei consumatori che delle imprese, l’Unione europea (Unione) ha introdotto norme che vietano i cartelli che fissano i prezzi e altri tipi di accordi restrittivi. Cerca inoltre di agire contro le imprese che abusano della loro posizione dominante in un mercato, ad esempio limitando la produzione o escludendo un concorrente.
- Le infrazioni gravi agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che ha sostituito gli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono spesso difficili da scoprire da parte delle autorità garanti della concorrenza, pertanto la comunicazione punta a incoraggiare i cittadini e le imprese dell’Unione a contattare gli organismi pubblici di contrasto qualora sospettino una violazione delle norme sulla concorrenza.
PUNTI CHIAVE
I cittadini e le imprese sono incoraggiati a contattare gli organismi pubblici di contrasto qualora sospettino che le norme sulla concorrenza tra imprese vengano infrante. Ci sono tre modi per farlo:
- presentare una denuncia dinanzi a una giurisdizione nazionale; o
- presentare una denuncia a un’autorità nazionale garante della concorrenza; o
- presentare una denuncia alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi), che deve soddisfare determinati requisiti di cui al regolamento (CE) n. 773/2004 (si veda la sintesi) in forma elettronica, via posta o telefono, come punto di avvio dell’indagine.
La comunicazione dà indicazioni sulla scelta tra la presentazione della denuncia alla Commissione, a un’autorità nazionale garante della concorrenza o ad adire una giurisdizione nazionale. Illustra inoltre la procedura per il trattamento delle denunce applicata dalla Commissione.
Vantaggi delle giurisdizioni nazionali
Le giurisdizioni nazionali:
- possono riconoscere il risarcimento del danno subito;
- possono pronunciarsi in merito alle richieste di pagamento o a obbligazioni contrattuali fondate su un accordo ai sensi dell’articolo 101.
- possono pronunciarsi e valutare le conseguenze della nullità di talune clausole contrattuali;
- si trovano di norma in una posizione migliore rispetto alla Commissione per l’adozione di provvedimenti provvisori;
- hanno di norma il potere di condannare la parte soccombente a sopportare le spese legali (questa possibilità non esiste mai in un procedimento dinanzi alla Commissione).
È inoltre possibile combinare un credito ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione con altri crediti in base al diritto nazionale.
Denunce alle autorità nazionali garanti della concorrenza
- I principi relativi alla divisione del lavoro tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza sono chiariti nella Comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza.
- Una particolare autorità nazionale garante della concorrenza è generalmente in una posizione idonea per trattare gli accordi o le pratiche che pregiudicano in maniera sensibile la concorrenza nell’ambito del proprio territorio.
Denunce presentate alla Commissione
- Una denuncia deve contenere le informazioni richieste nel modello C allegato alla comunicazione:
- le informazioni sul denunciante e sull’impresa o sulle imprese che hanno dato origine alla denuncia;
- i dettagli sulla presunta infrazione e le relative prove;
- gli accertamenti richiesti dalla Commissione e il legittimo interesse;
- i procedimenti dinanzi alle autorità nazionali per la concorrenza o alle giurisdizioni nazionali.
- Il denunciante chiede alla Commissione di accertare una violazione delle norme giuridiche sulla concorrenza e di richiedere di farla cessare.
- La Commissione, diversamente dalle giurisdizioni civili, che hanno il compito di tutelare i diritti individuali dei privati, è un’autorità amministrativa che deve agire nell’interesse pubblico, con un certo margine di discrezionalità, per attribuire diversi gradi di priorità alle proprie attività di applicazione.
- La Commissione è legittimata ad attribuire diversi gradi di priorità alle denunce e può fare riferimento all’interesse comunitario come criterio di priorità.
- La Commissione si adopererà per informare i denuncianti del corso che intende dare alla denuncia entro un termine indicativo di quattro mesi dal ricevimento della stessa.
- La Commissione può respingere una denuncia se ritiene che il caso non presenti un interesse comunitario sufficiente a giustificare ulteriori indagini.
- Come alternativa non formale alla denuncia, i cittadini interessati possono comunicare alla Commissione informazioni sul mercato.
DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?
Viene applicata a partire dal 27 aprile 2004.
CONTESTO
La direttiva 2014/104/UE (si veda la sintesi) stabilisce norme in materia di risarcimento per le vittime di cartelli e pratiche anticoncorrenziali.
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 101 del 27.4.2004, pag. 65).
DOCUMENTI CORRELATI
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).
Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).
Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
Le successive modifiche del regolamento (CE) n. 773/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 29.05.2020