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Aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

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Aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

La Commissione determina in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica.

ATTO

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001].

SINTESI

Contesto

A norma dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), la politica in materia di controllo degli aiuti nel settore ambientale definita e attuata dalla Commissione deve includere le esigenze connesse con la politica dell'ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La politica di concorrenza e la politica dell'ambiente non sono quindi antagoniste: le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica di concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica che ogni aiuto debba essere autorizzato.

A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio "chi inquina paga" (cfr. articolo 174 del trattato CE). Alcuni interventi rientrano incontestabilmente nella categoria degli aiuti rispondenti a tali esigenze, soprattutto quando permettono di raggiungere un livello elevato di tutela ambientale senza essere in contrasto con il principio dell'internalizzazione dei costi. Altri aiuti, invece, oltre ad avere effetti negativi sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza, possono essere contrari al criterio "chi inquina paga" e costituire un freno per l'instaurazione dello sviluppo sostenibile. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di taluni aiuti destinati unicamente a favorire l'adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie.

È tuttavia opportuno considerare gli aiuti per la tutela dell'ambiente nel contesto generale degli aiuti di Stato e precisare che essi rivestono un'importanza relativa. Infatti, secondo i dati raccolti nell'ambito dell'ottavo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea, fra il 1996 e il 1998 gli aiuti a favore dell'ambiente hanno rappresentato in media solo l'1,85 % dell'importo totale degli aiuti concessi al settore manifatturiero e a quello dei servizi.

Campo di applicazione

La presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato (industria siderurgica, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca), ad eccezione degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, degli aiuti alla formazione, nonché di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Le disposizioni della presente disciplina si applicano invece ai settori della pesca e dell'acquacoltura (esdeenfr). Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato membro o degli Stati membri interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti in favore dell'ambiente

La presente disciplina riconosce tre tipi principali di aiuti in favore dell'ambiente; si tratta in particolare degli aiuti seguenti:

  • aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico. Le imprese devono sostenere di regola il costo del trattamento dei rifiuti industriali, in ottemperanza al principio "chi inquina paga". Possono tuttavia essere tollerati aiuti al funzionamento qualora siano adottate norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie applicabili, oppure qualora siano adottate norme nazionali in assenza di norme comunitarie, che comportino per le imprese una perdita temporanea di competitività a livello internazionale. Per tutti questi aiuti al funzionamento, la durata è limitata a 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può raggiungere il 100 % dei sovraccosti nel primo anno, ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno. A causa della mancanza di armonizzazione a livello europeo, gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali devono rispettare talune disposizioni specifiche. La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti al funzionamento possano essere giustificati per la cogenerazione di calore ed elettricità quando i costi di produzione dell'elettricità o del calore sono superiori ai prezzi di mercato.
  • aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle piccole e medie imprese (PMI). Aiuti di questo tipo possono essere concessi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001;
  • aiuti all'investimento. Gli investimenti interessati sono quelli realizzati in terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente. Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") destinati alla tutela ambientale.

Poiché esistono diversi tipi di aiuti all'investimento, (aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI, aiuti all'investimenti nel settore del risparmio energetico, ecc.), la presente disciplina specifica per ciascun tipo di aiuti le condizioni e i massimali quali riportati di seguito:

  • aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l'osservanza di nuove norme comunitarie Per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, possono essere autorizzati aiuti agli investimenti concessi alle PMI per l'osservanza delle norme stesse, entro i limiti del 15 % lordo dei costi ammissibili;
  • investimenti nel settore del risparmio energetico. Sono ammessi a beneficiare di aiuti all'investimento al tasso di base pari al 40 % dei costi ammissibili;
  • aiuti a favore delle imprese situate in regioni assistite. Nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale, le imprese possono fruire di aiuti accordati ai fini dello sviluppo regionale. Il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente è il 30 % lordo (regime comune), o il 40 % lordo (nel caso degli investimenti destinati al risparmio energetico, degli investimenti destinati alle energie rinnovabili e degli investimenti in favore della cogenerazione) o il 50 % lordo (nel caso degli investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità);
  • aiuti in favore delle PMI. Il tasso massimo d'aiuto ambientale non può superare in nessun caso il 100 % lordo dei costi ammissibili;
  • aiuti per la bonifica di siti industriali inquinati. Si fa riferimento in questo caso alla qualità del suolo e delle acque di superficie o delle falde freatiche. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi. L'importo dell'aiuto per la bonifica dei siti inquinati può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili, maggiorato del 15 % dell'importo dei lavori. I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l'incremento di valore del terreno;
  • aiuti al trasferimento di imprese. In linea di massima il trasferimento di imprese in un nuovo sito non rientra nell'ambito della tutela ambientale e non dà quindi diritto ad aiuti in applicazione della presente disciplina. La concessione di aiuti può tuttavia essere giustificata se un'impresa, ubicata ad esempio in ambiente urbano, esercita - nel rispetto della legislazione in vigore - un'attività che provoca un grave inquinamento e deve, proprio a causa di tale ubicazione, lasciare il luogo in cui è insediata, spostandosi in una zona più adeguata.

Per consentire alla Commissione di valutare la concessione di aiuti d'importo rilevante erogati nell'ambito di regimi già approvati e la loro compatibilità con il mercato comune, ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti, deve esserle preventivamente notificato ove i costi ammissibili superino 25 milioni di EUR e l'aiuto ecceda i 5 milioni di EUR in termini di equivalente sovvenzione lorda.

La presente disciplina arriverà alla scadenza con la pubblicazione della nuova disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, o in ogni caso il 30 aprile 2008.

See also

  • Per informazioni complementari sulla politica ambientale nell'Unione europea, si prega di consultare la pagina seguente

Ultima modifica: 25.03.2008

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