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Pagamenti diversi dai contanti: lotta contro le frodi e le falsificazioni

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Pagamenti diversi dai contanti: lotta contro le frodi e le falsificazioni

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2001/413/GAI: lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE QUADRO?

Completa altre normative dell’UE volte a combattere le frodi che coinvolgono mezzi di pagamento diversi dai contanti. In particolare, definisce le tipologie di comportamento fraudolento che devono essere considerate reati penali punibili in tutti i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ai sensi della presente decisione quadro, le frodi riguardanti qualsiasi forma di mezzo di pagamento diverso dai contanti (ad esempio i bonifici, gli addebiti diretti, le carte di pagamento) sono considerate illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti i paesi dell’UE.

Illeciti penali

La decisione quadro non fa riferimento a reati specifici ai sensi del diritto penale nazionale in vigore nei paesi dell’UE, perché possono esserci differenze tra un paese e l’altro.

Vengono definite varie tipologie di atti, sulla base di ciò che viene coinvolto:

  • lo strumento di pagamento stesso, ad esempio furto di una carta di credito o di un assegno turistico;
  • il processo degli strumenti di pagamento, ad esempio effettuare un bonifico non autorizzato;
  • il sistema di ordine, raccolta, elaborazione, compensazione e regolamento delle transazioni di pagamento, ad esempio realizzare oppure ottenere un programma informatico che consente di effettuare bonifici non autorizzati.

Sanzioni

  • La decisione quadro richiede che tutte le tipologie di comportamento summenzionate siano considerate illeciti penali in tutti i paesi dell’UE.
  • I paesi dell’UE devono stabilire sanzioni per tali reati, a seconda che siano commessi da persone fisiche o giuridiche.
  • Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. I paesi dell’UE godono di una certa discrezionalità nel determinare la gravità di un reato e la natura e severità delle sanzioni applicabili.

Cooperazione e scambio di informazioni

La decisione quadro richiede inoltre che i paesi dell’UE forniscano assistenza reciproca nei procedimenti giudiziari relativi a tali reati. Devono altresì stabilire dei punti di contatto o usare meccanismi già in vigore per garantire la possibilità di condividere le informazioni su tali reati.

La cooperazione sulle frodi e sulle falsificazioni nell’UE è resa possibile tramite numerosi meccanismi, misure, agenzie e istituzioni, fra cui:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione si applica a partire dal 2 giugno 2001. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 2 giugno 2003.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1-4)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112-142)

Successive modifiche e correzioni al regolamento (UE) n. 514/2014 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata intende essere un semplice strumento di documentazione.

Relazioni

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 14 della decisione quadro del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, COM(2004) 346 def. del 30.4.2004

Relazione della Commissione «Seconda relazione fondata sull’articolo 14 della decisione quadro del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti», COM(2006) 65 def. del 20.2.2006.

Ultimo aggiornamento: 01.08.2016

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