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Contributo finanziario comunitario per le reti transeuropee

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Contributo finanziario comunitario per le reti transeuropee

La politica delle reti transeuropee richiede la messa a punto di strumenti finanziari volti a sostenere progetti caratterizzati dal più alto valore aggiunto transeuropeo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture di trasporto, di energia e di telecomunicazioni.

Sono ammessi:

  • i progetti di interesse comune individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato di Amsterdam;
  • i progetti finanziati dagli Stati membri, dalle autorità regionali o locali, o da organismi assimilabili agli enti pubblici, da un punto di vista amministrativo o giuridico;

Nel concetto di "progetto" rientrano le fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti che costituiscono un insieme destinato a svolgere una funzione economica e tecnica.

Forme del contributo comunitario:

  • cofinanziamento di studi sui progetti - inclusi gli studi preparatori, di fattibilità e di valutazione e di altre misure di sostegno tecnico (salvo eccezioni, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % del costo totale di uno studio);
  • contributo ai premi di garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altre istituzioni di credito;
  • abbuoni di interesse sui prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi pubblici o privati;
  • sovvenzioni dirette agli investimenti, nei casi debitamente giustificati;
  • eventualmente, un mixing dei tipi di aiuto comunitario di cui ai punti precedenti

La partecipazione finanziaria totale della Comunità non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento.

La Commissione stabilisce un programma pluriennale indicativo che serve di riferimento alle decisioni annuali concernenti l'attribuzione di contributi comunitari a progetti.

Criteri comuni di selezione dei progetti. Il finanziamento comunitario è accordato ai progetti a seconda del loro contributo agli obiettivi enunciati nell'articolo 129 B del trattato e agli altri obiettivi e priorità che rientrano negli orientamenti di cui all'articolo 129 C paragrafo 1. È destinato ai progetti con una potenziale fattibilità economica e la cui redditività finanziaria è giudicata insufficiente. La decisione di attribuzione del contributo dovrebbe anche tener conto:

  • della maturità del progetto;
  • dell'effetto di stimolo sui finanziamenti pubblici e privati;
  • della solidità della struttura finanziaria dei progetti;
  • degli effetti socioeconomici diretti o indiretti, in particolare sull'occupazione;
  • dell'impatto ambientale.

È in particolare necessario tener conto del coordinamento dei progetti transfrontalieri.

Le domande per il contributo devono pervenire alla Commissione tramite lo Stato membro o l'organismo direttamente interessato con l'approvazione dello Stato membro. Il regolamento precisa gli elementi di valutazione e di identificazione che ogni domanda deve riportare (ad esempio, nome dell'organismo responsabile, forma di intervento previsto e descrizione del progetto, ecc.).

Disposizioni finanziarie: spese imputabili e forme di pagamento.

Il controllo finanziario è svolto dagli Stati membri. Fermo restando questo controllo, la Commissione può inviare funzionari o agenti in loco per controllare i progetti finanziati. La Commissione può ridurre, sospendere o annullare il contributo qualora si riscontrino irregolarità o quando una delle condizioni per la concessione del contributo non sia stata soddisfatta.

Cooperazione per valutare sistematicamente lo stato d'avanzamento dei progetti. Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nel quadro del presente regolamento. 12. La Commissione è assistita per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento da un comitato, la cui composizione varia in funzione dei temi affrontati (trasporti, telecomunicazioni o energia), formato da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Si tratta di un comitato normativo.

Nel periodo 1995-1999, il bilancio di riferimento per l'attuazione del regolamento è pari a 2 345 milioni di ecu.

Entro la fine del 1999, il Consiglio decide se e a quali condizioni continuare le azioni previste dal presente regolamento per il periodo 1995-1999.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2236/95 [procedura cooperazione: SYN/1994/0065]

24.09.1995

-

GU L 228 del 23.09.1995

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1655/1999

18.08.1999

-

GU L 197 del 29.07.1999

Regolamento (CE) n. 788/2004

03.05.2004

-

GU L 138 del 30.04.2004

Regolamento (CE) n. 807/2004

20.05.2004

-

GU L 143 del 30.04.2004

Regolamento (CE) n. 1159/2005

11.08.2005

-

GU L 138 del 22.07.2005

ATTI COLLEGATI

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE [Gazzetta ufficiale L 262 del 22.09.2006].

See also

Per ulteriori informazioni consultare la pagina "Reti transeuropee dell'energia (RTE-E)" della Direzione generale Energia e Trasporti (EN)

Ultima modifica: 06.04.2007

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