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La libera circolazione dei lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 492/2011 sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori UE all’interno dell’UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento aggiorna (e codifica) la precedente normativa sulla possibilità, da parte dei cittadini dell’Unione europea (UE), di circolare e lavorare liberamente in un altro paese dell’UE.
  • Mira inoltre a garantire che il principio del libero movimento sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia effettivamente rispettato.

PUNTI CHIAVE

  • La libera circolazione dei lavoratori costituisce un vantaggio sia per i singoli che decidano di lavorare in un altro paese dell’UE che per la società del paese ospitante. Permette ai cittadini di esercitare il proprio diritto al libero movimento e a migliorare la propria condizione personale e professionale, e ai paesi ospitanti di coprire posti vacanti e sopperire alla carenza di competenze.
  • Proprio come ogni cittadino che vive in un paese dell’UE ha diritto di cercare un impiego in un altro paese dell’UE, allo stesso modo i datori di lavoro possono diffondere offerte e concludere contratti di lavoro con candidati provenienti da tutta l’UE.
  • La normativa codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68, modificato più volte in modo sostanziale. L’obiettivo della stessa è garantire che il sistema operi in modo efficace vietando ogni forma di discriminazione di nazionalità tra i lavoratori dell’UE.
  • In particolare, vieta:
    • procedure speciali di assunzione per cittadini stranieri, nonché
    • limiti nella diffusione delle offerte di impiego o imposizione di condizioni speciali quali l’iscrizione all’ufficio di collocamento per i cittadini originari di un altro paese dell’UE.
  • Similmente, è illegale qualsiasi discriminazione tra lavoratori nazionali e altri lavoratori dell’UE per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, e riguarda:
    • l’accesso all’impiego, includendo l’assistenza a chi cerca lavoro mediante gli uffici del lavoro;
    • le condizioni di lavoro, includendo la retribuzione, il licenziamento, la reintegrazione professionale;
    • l’accesso alla formazione, includendo l’accesso alla formazione in scuole professionali e centri di riadattamento o di rieducazione.
  • Lo stesso principio di accesso ai corsi di insegnamento, di apprendistato e di formazione professionale si applica ai figli di un cittadino che lavora, o ha lavorato, in un altro paese dell’UE.
  • La normativa disciplina taluni diritti sociali. Un lavoratore che lavora in un altro paese dell’UE ha diritto agli stessi vantaggi sociali e fiscali dei cittadini del paese dell’UE ospitante. Gode inoltre degli stessi diritti relativi all’alloggio accordati ai lavoratori nazionali e può iscriversi agli elenchi dei richiedenti alloggio, nelle località ove tali elenchi esistono, nella regione in cui è occupato.
  • La normativa infine riguarda anche la parità di trattamento rispetto all’appartenenza ai sindacati e all’esercizio dei diritti connessi, come il diritto di voto e di essere eleggibili in ruoli amministrativi o dirigenziali all’interno di un sindacato.
  • Un determinato livello di conoscenza linguistica può essere richiesto per un posto di lavoro ma i requisiti linguistici devono essere ragionevoli e necessari al posto di lavoro in questione.
  • Il regolamento istituisce un comitato consultivo composto da sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri; due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il comitato assiste la Commissione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori. L’autorità europea del lavoro, istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore, offrendo pareri tecnici ed esperienza.

Unica eccezione

L’unica eccezione al principio di non discriminazione riguarda l’accesso a impieghi che coinvolgono l’esercizio di una pubblica autorità e di doveri atti a tutelare gli interessi generali dello Stato. I paesi dell’UE potrebbero riservare tali impieghi per i propri cittadini.

Regolamento EURES

  • Nel 2016, il regolamento (UE) n. 492/2011 è stato emendato dal regolamento (UE) 2016/589 sui servizi europei per l’impiego (EURES). Pertanto le norme relative allo scambio di informazioni sui posti vacanti, sulle domande di lavoro e sui CV in tutta l’UE ora rientrano nell’ambito della nuova normativa.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 16 giugno 2011. Il regolamento (UE) n. 492/2011 codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (codifica) (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 492/2011 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

Relazione speciale n. 6/2018 — «Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori» (GU L 79 del 2.3.2018, pag. 17).

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1; Lavoratori — Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 21.04.2020

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