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Materiali e oggetti in plastica

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Materiali e oggetti in plastica

I materiali e gli oggetti in materia plastica che vengono a contatto con i prodotti alimentari possono trasferire a questi ultimi sostanze tossiche e costituiscono quindi un rischio per la salute dell’uomo. Tutte queste sostanze vengono controllate a livello comunitario tramite limiti massimi di trasferimento verso i prodotti alimentari e condizioni di utilizzazione molto precise volte di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

ATTO

Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Campo d’applicazione

La direttiva si applica ai materiali e agli oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Tali materiali e le loro parti costituenti possono essere composti esclusivamente di plastica ovvero di più strati di materia plastica ovvero di materiali di natura diversa.

La direttiva esclude:

  • le pellicole di cellulosa rigenerata verniciate e non verniciate;
  • gli elastomeri e i caucciù naturali e sintetici;
  • la carta e i cartoni con o senza materia plastica;
  • i rivestimenti superficiali a base di cere;
  • le resine che trasferiscono ioni;
  • i siliconi;
  • i materiali e gli oggetti composti da uno più strati, di cui almeno uno non sia di materia plastica.

Sostanze approvate

Le sostanze approvate sono:

  • i monomeri e le altre sostanze di partenza che possono essere utilizzate per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (allegato II);
  • gli additivi che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (allegato III). Attualmente, un nuovo additivo può essere inserito nell'elenco previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Tali elenchi precisano le condizioni di utilizzazione di tali sostanze e i limiti massimi di trasferimento specifico verso i prodotti alimentari * (espressi in mg/kg). Questi limiti vengono espressi in mg/dm² della superficie di imballaggio nei casi seguenti:

  • se si tratta di contenitori di capacità inferiore a 500 millilitri o superiore a 10 litri;
  • se si tratta di fogli, pellicole o materiali simili.

La quantità totale delle sostanze trasferite dagli oggetti in materia plastica non può superare 60 mg/kg per i prodotti alimentari. Questo limite è di 10 milligrammi per dm² di superficie del materiale o dell'oggetto per:

  • i contenitori o oggetti analoghi di capacità inferiore a 500 millilitri o superiore a 10 litri;
  • i contenitori per i quali non è possibile stimare la superficie a contatto con i prodotti alimentari.

Contesto

La direttiva 2002/72/CE rientra nel quadro legislativo definito dal regolamento 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contratto con i prodotti alimentari. In esito all'adozione della presente direttiva, vengono abrogate la direttiva 90/128/CEE e le sue modifiche.

Termini chiave dell'atto

  • Limite di trasferimento globale. Questo limite è una misura di trasferimento del materiale che impedisce una modifica inaccettabile dei prodotti alimentari.
  • Limite di trasferimento specifico (LTS). I limiti di trasferimento specifici sono stabilite per le sostanze che presentano determinati dati tossicologici.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/72/CE

4.9.2002

-

GU L 220 del 15.08.

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/19/CE

31.3.2004

1.9.2005

GU L 71 del 10.3.2004

Direttiva 2005/79/CE

8.12.2005

19.11.2006

GU L 302 del 19.11.2005

Direttiva 2007/19/CE

20.4.2007

1.4.2008

GU L 91 del 31.3.2007

Direttiva 2008/39/CE

27.3.2008

7.3.2009

GU L 63 del 7.3.2008

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2002/72/CE sono state integrate nel testo di base.

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato I – Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione

Direttiva 2005/79/CE [Gazzetta ufficiale L 302 del 19.11.2005];

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Direttiva 2008/39/CE [Gazzetta ufficiale L 63 del 7.3.2008].

Allegato II – Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica

Direttiva 2004/19/CE [Gazzetta ufficiale L 71 del 10.3.2004];

Direttiva 2005/79/CE [Gazzetta ufficiale L 302 del 19.11.2005];

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Direttiva 2008/39/CE [Gazzetta ufficiale L 63 del 7.3.2008];

Regolamento (CE) n. 975/2009 [Gazzetta ufficiale L 274 del 20.10.2009].

Allegato III – Elenco incompleto degli additivi che possono essere impiegati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica

Direttiva 2004/1/CE [Gazzetta ufficiale L 7 del 13.1.2004];

Direttiva 2004/19/CE [Gazzetta ufficiale L 71 del 10.3.2004];

Direttiva 2005/79/CE [Gazzetta ufficiale L 302 del 19.11.2005];

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Direttiva 2008/39/CE [Gazzetta ufficiale L 63 del 7.3.2008];

Regolamento (CE) n. 975/2009 [Gazzetta ufficiale L 274 del 20.10.2009].

Allegato IV - Prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica

Direttiva 2004/19/CE [Gazzetta ufficiale L 71 del 10.3.2004].

Allegato IV Bis - Sostanze lipofile cui si applica l'FRF

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Direttiva 2008/39/CE [Gazzetta ufficiale L 63 del 7.3.2008];

Regolamento (CE) n. 975/2009 [Gazzetta ufficiale L 274 del 20.10.2009].

Allegato V - Specifiche

Direttiva 2004/19/CE [Gazzetta ufficiale L 71 del 10.3.2004];

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Regolamento (CE) n. 975/2009 [Gazzetta ufficiale L 274 del 20.10.2009].

Allegato VI – Note relative alla colonna «restrizioni e specifiche»

Direttiva 2004/19/CE [Gazzetta ufficiale L 71 del 10.3.2004];

Direttiva 2005/79/CE [Gazzetta ufficiale L 302 del 19.11.2005];

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.2007];

Regolamento (CE) n. 975/2009 [Gazzetta ufficiale L 274 del 20.10.2009].

Allegato VI bis - Dichiarazione di conformità

Direttiva 2007/19/CE [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.3.20].

ATTI COLLEGATI

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 372 del 31.12.1985].

Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 297 del 23.10.1982; rettifica GU L 332 del 27.11.1982].

Ultima modifica: 19.11.2009

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