EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Esecuzione delle decisioni giudiziarie: la trasparenza del patrimonio del debitore

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Esecuzione delle decisioni giudiziarie: la trasparenza del patrimonio del debitore

Un creditore, pur avendo ottenuto una decisione giudiziaria, può incontrare difficoltà pratiche nel recupero transfrontaliero dei crediti se non dispone di informazioni sul patrimonio del debitore o sul luogo in cui questi si trova. Per questo motivo la Commissione ha adottato un libro verde che lancia una consultazione pubblica su come migliorare il recupero dei crediti mediante misure quali i registri e le dichiarazioni del debitore.

ATTO

Libro verde del 6 marzo 2008 - L'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore [COM(2008) 128 definitivo – Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

I pagamenti tardivi o il mancato pagamento dei debiti pregiudicano sia le imprese che i consumatori, in particolare quando non sono disponibili informazioni sul patrimonio del debitore o sul luogo in cui questi si trova. Si tratta di un problema transfrontaliero particolare del recupero dei crediti, che può nuocere al buon funzionamento del mercato interno. Lanciando una consultazione pubblica, il libro verde della Commissione espone i problemi della situazione attuale e le possibili soluzioni. Le parti interessate possono trasmettere le loro osservazioni entro il 30 settembre 2008.

Situazione attuale

Nei procedimenti esecutivi il punto di partenza è spesso costituito dalla ricerca dell'indirizzo del debitore e dalle informazioni sulla sua situazione finanziaria. A livello nazionale, la maggior parte degli Stati membri usa principalmente due sistemi diversi per ottenere tali informazioni:

  • un sistema di dichiarazione del debitore relativa al suo patrimonio totale o, quanto meno, a una parte di esso sufficiente per soddisfare il credito, oppure
  • sistemi di ricerca che forniscono informazioni specifiche (registri).

Nel libro verde la Commissione, anziché prospettare un'unica misura a livello europeo, propone una serie di misure atte a garantire che il creditore possa ottenere in tempi ragionevoli informazioni affidabili sul patrimonio del debitore e sul luogo in cui questi si trova. Le misure proposte comprendono:

  • l'elaborazione di un manuale sulle norme e sulle prassi relative all'esecuzione forzata nei vari Stati membri: attualmente le informazioni sui diversi sistemi di esecuzione nei 27 Stati membri dell'Unione europea sono scarse. Il manuale potrebbe contenere tutte le fonti di informazione che, nei vari Stati membri, consentono di accedere ai dati relativi al patrimonio di una determinata persona, i punti di contatto, i costi, ecc.
  • l'aumento del numero di dati riportati nei registri e il miglioramento dell'accesso: le principali fonti d'informazione sul debitore sono costituite da registri pubblici, come i registri delle imprese e i registri dello stato civile, che però variano da uno Stato membro all'altro. La Commissione chiede se sia opportuno aumentare il numero di dati riportati nei registri delle imprese e migliorare l'accesso a tali informazioni, e in che modo si possa migliorare l'accesso ai registri dello stato civile esistenti. Può, inoltre, essere facilitato l'accesso ai registri dell'amministrazione fiscale e della sicurezza sociale da parte delle autorità preposte all'esecuzione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e sulla segretezza dei dati di natura sociale e fiscale.
  • lo scambio di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione: attualmente le autorità responsabili dell'esecuzione di uno Stato membro non possono accedere direttamente ai registri (non pubblici) di un altro Stato membro che, invece, consente alle autorità nazionali di esecuzione di accedervi. Inoltre non esiste nessuno strumento internazionale che disciplini lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all'esecuzione. Vista l'assenza di registri centrali europei, si potrebbe migliorare la cooperazione tra tali autorità e istituire uno scambio diretto di informazioni tra esse.
  • misure relative alla dichiarazione del debitore: in molti Stati membri le autorità preposte all'esecuzione possono interrogare direttamente il debitore per accertare la consistenza del suo patrimonio, mentre in altri Stati membri il debitore effettua una dichiarazione sotto forma di testimonianza dinanzi al giudice dell'esecuzione. In alcuni Stati membri il debitore deve compilare un modulo stabilito dalla legge, mentre altri Stati membri non conoscono l'istituto della dichiarazione del debitore. La Commissione sta valutando la possibilità di introdurre una dichiarazione patrimoniale europea che obblighi i debitori a rendere noto tutto il loro patrimonio nello Spazio giudiziario europeo. In tal modo la trasparenza del patrimonio dei debitori non subirebbe limitazioni per effetto del carattere territoriale dei procedimenti di esecuzione nazionali.

See also

Per maggiori informazioni si vedano i seguenti siti web della Commissione:

Ultima modifica: 23.05.2008

Top