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Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

La presente direttiva impone ai vettori aerei l'obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità dello Stato membro di arrivo incaricate del controllo di frontiera i dati relativi ai loro passeggeri. In caso di inosservanza, ai vettori possono essere applicate sanzioni, o, in caso di violazione grave, si può procedere alla confisca del mezzo di trasporto, oppure al ritiro della licenza di esercizio.

ATTO

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

SINTESI

In virtù della presente direttiva, i vettori aerei * devono comunicare le informazioni relative ai passeggeri diretti verso un valico di frontiera * dell'Unione europea. Tali dati sono forniti su richiesta delle autorità incaricate del controllo * delle persone alle frontiere esterne * dell'UE, per migliorare le verifiche e contrastare efficacemente l'immigrazione irregolare.

I dati sono trasmessi alle autorità, generalmente per via elettronica, per la registrazione dei passeggeri.

I vettori devono trasmettere in particolare le informazioni seguenti: numero e tipo di documento di viaggio utilizzato, cittadinanza, nome completo e data di nascita del passeggero, valico di frontiera di ingresso nell'UE, ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto e numero complessivo di passeggeri trasportati.

I dati sono di norma cancellati dalle autorità entro ventiquattro ore dalla loro trasmissione, dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio degli Stati membri. I dati personali sono cancellati dal vettore ventiquattro ore dopo l'arrivo del mezzo di trasporto.

Se i vettori non rispettano tale obbligo, gli Stati membri adottano sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate. Siffatte sanzioni si applicano ai vettori che per errore non hanno trasmesso i dati o hanno trasmesso dati incompleti o falsi. Il loro importo massimo è di almeno 5000 euro per viaggio; l'importo minimo di almeno 3000 euro per viaggio.

Gli Stati membri possono prevedere anche altri tipi di sanzioni in caso di violazione grave dell'obbligo di comunicazione, che possono consistere:

  • nell'immobilizzazione, nel sequestro e nella confisca del mezzo di trasporto,
  • nella sospensione temporanea o nel ritiro della licenza di esercizio del vettore.

I vettori possono impugnare le misure prese nei loro confronti. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché questo diritto sia effettivo.

Contesto

Questa direttiva è stata adottata a seguito di una richiesta del Consiglio europeo del 25 e del 26 marzo 2004, riunitosi dopo gli attentati di Madrid. Gli obblighi previsti nella presente direttiva sono complementari a quelli stabiliti all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen integrato dalla direttiva 2001/51/CE, relativo all'obbligo dei vettori di ricondurre i cittadini di paesi terzi cui è stato negato l'ingresso dallo Stato membro di destinazione.

Parole chiave dell'atto

  • vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
  • frontiere esterne: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi;
  • controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera;
  • valico di frontiera: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/82/CE

5.9.2004

5.9.2006

GU L 261 del 6.8.2004

Ultima modifica: 24.08.2008

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