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Violazione del diritto dell’UE

Violazione del diritto dell’UE

 

SINTESI DI:

Articoli 258, 259 e 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI 258, 259 E 260 DEL TFUE?

Stabiliscono le azioni da intraprendere nel caso in cui la Commissione europea o uno dei governi dell’Unione europea (UE) ritenga che un paese dell’UE non abbia tenuto fede agli obblighi stabiliti dall’UE.

PUNTI CHIAVE

L’inadempimento degli obblighi dell’UE può essere dovuto a:

  • decisioni o pratiche legislative o amministrative;
  • un’azione positiva (adozione di misure contrarie alla normativa dell’UE o rifiuto di abrogare leggi non conformi);
  • un’azione negativa (ritardi nell’attuazione della normativa dell’UE o mancata comunicazione dell’attuazione alla Commissione).

Procedure di infrazione

I procedimenti legali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono:

  • normalmente presentati dalla Commissione, ma possono anche essere avviati da un altro paese dell’UE;
  • diretti verso il paese dell’UE, anche laddove le lacune rilevate siano di responsabilità del suo governo, del parlamento o di enti federali o subnazionali.

I procedimenti funzionano nel modo seguente:

  • La Commissione o uno Stato membro indicano che un determinato Stato membro non sta rispettando i propri obblighi.
  • La Commissione invia una lettera di costituzione in mora al paese in questione richiedendo ulteriori informazioni. Lo Stato membro invia una risposta dettagliata entro un termine preciso, in genere due mesi.
  • Sulla base di tale risposta, la Commissione può:
    • emettere un parere motivato (una richiesta formale di conformarsi al diritto dell’Unione, chiedendo inoltre al paese interessato di comunicarle le misure adottate entro un termine preciso, in genere due mesi); oppure
    • chiudere il caso, in cui le questioni relative allo Stato membro in questione sono state risolte senza la necessità da parte della Commissione di seguire la procedura.
  • Qualora il paese coinvolto non si conformi al parere della Commissione entro il calendario previsto, la Commissione potrà inoltrare il caso alla Corte di giustizia.
  • Se un altro paese dell’UE ha avviato la procedura, può deferire il caso alla Corte anche se la Commissione non fornisce un parere motivato.
  • La Corte può invitare un paese dell’UE che ritiene stia violando la normativa dell’UE ad adottare determinate misure.
  • Nel caso in cui la Commissione abbia ragione di credere che il paese non stia agendo in conformità con la sentenza giudiziaria, potrà inoltrare nuovamente il caso alla Corte, suggerendo la sanzione che reputa opportuno imporre.
  • Qualora la Corte stabilisca che la sentenza non è ancora stata rispettata, potrà imporre una somma forfettaria e/o una penalità.
  • Nel caso in cui la Commissione segnali un paese dell’UE alla Corte per la mancata comunicazione delle misure nazionali adottate per attuare la normativa dell’UE, può contemporaneamente chiedere alla Corte di imporre sanzioni finanziarie. In tal caso, la Corte può imporre sanzioni nella fase della sentenza iniziale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — parte sesta — disposizioni istituzionali e finanziarie — titolo I — disposizioni istituzionali — capo 1 — Le istituzioni — sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articoli 258, 259 e 260 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 160).

Ultimo aggiornamento: 12.07.2016

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