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Pacchetto mediterraneo

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Pacchetto mediterraneo

Il regime di pagamento unico disaccoppiato prevede applicazioni specifiche per il luppolo, il cotone, gli oliveti e il tabacco. Le disposizioni riguardanti tali prodotti sono state introdotte in un secondo tempo nella grande riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003.

ATTO

Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

SINTESI

Il presente regolamento, noto come "pacchetto mediterraneo", completa la grande riforma della politica agricola comune (PAC) del giugno 2003 includendovi disposizioni che integrano il sostegno ai settori del tabacco, del luppolo, degli oliveti e del cotone nel regime del pagamento unico.

Il regolamento istituisce aiuti diretti specifici applicabili si settori summenzionati. La concessione degli aiuti è subordinata al rispetto, da parte degli agricoltori, della condizionalità prevista dalla riforma del 2003.

Luppolo

Gli aiuti diretti per il luppolo sono stati disaccoppiati dalla produzione dal 1º gennaio 2005 (tranne per i paesi che hanno applicato un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2005). Tuttavia, al fine di tenere conto di particolari situazioni di mercato o di determinate implicazioni a livello regionale, gli Stati membri possono mantenere accoppiata una parte del sostegno (non superiore al 25 % del massimale nazionale *.

L'importo di riferimento per il calcolo degli aiuti corrisponde a 480 euro per ogni ettaro per cui è stato concesso un aiuto durante il periodo di riferimento 2000-2002.

Il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo comprende disposizioni in materia di commercializzazione, associazioni di produttori e scambi di luppolo con i paesi terzi.

Cotone

Gli aiuti diretti per il cotone sono stati disaccoppiati dalla produzione dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, per salvaguardare la produzione delle regioni produttrici di cotone in cui un disaccoppiamento totale rischierebbe di comportarne la scomparsa, gli Stati membri possono mantenere accoppiata una parte del sostegno (non superiore al 35 % dell'ammontare totale dell'aiuto precedentemente erogato per il cotone).

Il calcolo degli aiuti è effettuato sulla base della seguente tabella:

Superficie massima (totale)440 000 ha

Grecia

Spagna

Portogallo

Superficie di base nazionale

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Aiuti da versare per ettaro ammissibile (in EUR)

300 000 ha a 594 EUR/ha70.000 ha a 342,85 EUR/ha

1 039 EUR/ha

556 EUR/ha

Le "organizzazioni interprofessionali riconosciute" nel settore del cotone sono incoraggiate a partecipare alla gestione degli aiuti per superficie destinati ai loro membri (fissazione di una tabella).

A seguito dell'annullamento della riforma del 2004 da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciato nel settembre 2006, la vigente regolamentazione del settore del cotone sarà prossimamente sostituita. In vista dell'elaborazione di una nuova proposta di riforma è stata organizzata un'ampia consultazione pubblica (DE) (EN) (FR) per raccogliere i contributi delle parti interessate e del grande pubblico.

Olio d'oliva

Il sostegno al settore dell'olio d'oliva è stato disaccoppiato dalla produzione dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, al fine di proteggere gli oliveti di particolare valore ambientale o sociale, un aiuto (non superiore al 40 % dell'aiuto precedentemente concesso) è erogato per gli oliveti registrati nel sistema di informazione geografica *.

Soltanto la Spagna ha deciso di concedere un aiuto accoppiato per gli oliveti per un importo annuo di 103,14 milioni di euro.

Gli Stati membri possono destinare alle misure di miglioramento della qualità non oltre il 10 % della componente del massimale nazionale relativa all'olio d'oliva.

Il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell' olio d'oliva e delle olive da tavola disciplina il mercato interno e gli scambi di tali prodotti con i paesi terzi.

Tabacco

Gli aiuti diretti per il tabacco saranno completamente disaccoppiati dalla produzione dal 2010. Tuttavia, per salvaguardare le economie locali e consentire l'adeguamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, gli Stati membri possono mantenere accoppiata una parte del sostegno (non superiore al 60 % dell'aiuto precedentemente erogato) nei quattro anni precedenti il 2010.

Nel corso di tale periodo, in funzione della scelta effettuata dagli Stati membri interessati, l'ammontare massimo del contribuito è fissato come segue:

2006-2009(in mio EUR)

Germania

21,287

Spagna

70,599

Francia

48,217

Italia (esclusa la Puglia)

189,366

Portogallo

8,468

Una parte di tale aiuto alla produzione (fissata al 5 % nel 2007) è versata al Fondo comunitario per il tabacco, che finanzia i programmi di ricerca e informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

Con decorrenza dal 2011, la metà dell'aiuto annuo erogato per il settore del tabacco nel periodo 2000-2002 (stimata a 484 milioni di euro) sarà trasferita a favore della ristrutturazione delle regioni produttrici di tabacco, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco disciplina l'orientamento della produzione e gli scambi di tabacco con i paesi terzi.

Contesto

La riforma dei "prodotti mediterranei" si basa sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC - settori del tabacco, dell'olio d'oliva, del cotone e dello zucchero". La riforma del settore del luppolo si basa sulla relazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione di tale settore.

Termini chiave dell'atto

  • Massimale nazionale: importo massimo che ogni Stato membro può erogare sotto forma di aiuti diretti.
  • Sistema d'informazione geografica: strumento informatico che organizza i dati geografici e fornisce una rappresentazione realistica del territorio.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 864/2004

1.5.2004

-

GU L 161 del 30.4.2004

See also

Informazioni complementari riguardanti:

Ultima modifica: 05.10.2007

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