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Quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

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Quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

La presente decisione quadro stabilisce le regole minime applicabili agli Stati membri per quanto concerne le sanzioni, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale per gli illeciti relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

ATTO

Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

SINTESI

Per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è necessaria un'azione comune tra gli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero anche adottare misure volte a prevenire l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A tal fine, la presente decisione quadro fissa le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale.

Sanzioni

Nella direttiva che definisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina figurano gli illeciti per i quali gli Stati membri devono adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono comportare l'estradizione. Tali sanzioni possono essere accompagnate dalle seguenti misure:

  • la confisca del mezzo di trasporto;
  • il divieto di esercitare l'attività professionale esercitata in occasione della commissione del reato;
  • l'espulsione.

Taluni illeciti perpetrati a scopo di lucro saranno passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a 8 anni, quando sono commessi da un'organizzazione criminale o mettono in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime.

Responsabilità delle persone giuridiche

Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili degli illeciti relativi all'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perpetrati per loro conto da qualsiasi persona che abbia potere di rappresentanza, autorizzazione ad adottare decisioni o potere di esercitare il controllo in seno alla stessa. Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili della carenza di sorveglianza o controllo delle persone soggette all'autorità della persona giuridica che commette un illecito.

Gli Stati membri adottano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche. Queste comprendono sanzioni di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

  • l'esclusione dal godimento di un vantaggio pubblico;
  • il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
  • l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o un provvedimento giudiziario di scioglimento.

Competenza giurisdizionale

Gli Stati membri garantiscono l'applicazione della loro competenza giurisdizionale sugli illeciti perpetrati nel loro territorio. Essi decidono di applicare o meno la propria competenza giurisdizionale nei casi in cui il reato è commesso da un loro cittadino o per conto di una persona giuridica stabilita nel loro territorio. Tuttavia, se uno Stato membro non estrada i propri cittadini, deve garantire che la propria competenza giurisdizionale sia applicata agli illeciti perpetrati da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.

Se uno Stato membro è informato di illeciti che costituiscono una violazione della legislazione di un altro Stato membro in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, esso ne informa quest'ultimo Stato membro. Uno Stato membro che richiede ad un altro Stato membro di perseguire un tale illecito, deve specificare, tramite una relazione ufficiale o un certificato delle autorità competenti, quali disposizioni del suo ordinamento sono state violate.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione quadro 2002/946/GAI

5.12.2002

5.12.2004

GU L 328 del 5.12.2002

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione, del 6 dicembre 2006, a norma dell'articolo 9 della decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali [COM(2006) 770 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 01.12.2010

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