Certezza giuridica nel commercio internazionale per le imprese dell’UE che adottano gli accordi sulla scelta del foro
SINTESI DI:
Decisione del Consiglio 2009/397/CE relativa alla firma della convenzione sugli accordi di scelta del foro
Decisione del Consiglio 2014/887/UE relativa all’approvazione della convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro tra le parti nelle operazioni commerciali internazionali
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?
- A nome dell’Unione europea (UE), firmano e approvano la convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro*.
- La convenzione chiarisce le regole che governano le controversie nel commercio internazionale in cui le parti hanno scelto un foro esclusivamente competente.
- La convenzione garantisce una maggiore certezza giuridica per le aziende dell’UE che intrattengono rapporti commerciali con aziende all’esterno dell’UE assicurando che la loro scelta del foro competente in una controversia venga rispettata.
PUNTI CHIAVE
Campo di applicazione della convenzione
- La presente convenzione si applica alla scelta esclusiva degli accordi sulla scelta del foro in questioni internazionali di natura civile e commerciale in cui sono coinvolti Stati che applicano la convenzione.
- L’accordo sulla scelta del foro è considerato esclusivo, se non altrimenti specificato dalle parti dell’accordo.
- Sono esclusi alcuni casi. Gli esempi comprendono:
- Inoltre, le parti della convenzione possono escludere alcune altri casi dall’ambito di applicazione. Su queste basi, l’UE ha reso una dichiarazione che esclude dall’ambito di applicazione alcuni contratti di assicurazione.
Garantire il rispetto della scelta del foro
- Volontà delle parti — Le parti di un contratto possono giungere a un accordo sulla scelta del foro esclusivo per designare il foro di uno degli Stati che applicano la convenzione come competente per risolvere una controversia. L’accordo deve essere fatto per iscritto o con qualunque altro mezzo che consenta di accedere successivamente alle informazioni.
- Competenza giurisdizionale — Il giudice designato è il solo a essere competente a conoscere delle controversie cui si applica l’accordo, salvo la decisione che quest’ultimo sia nullo secondo la legge di tale Stato. Il giudice diverso dal giudice prescelto sospende o dichiara inammissibile i procedimenti presentati in violazione dell’accordo della scelta del foro, a meno che:
- l’accordo sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto;
- una parte fosse priva della capacità di concludere l’accordo in base alla legge dello Stato richiesto;
- l’attuazione dell’accordo sia contraria alla politica pubblica dello Stato del giudice non prescelto;
- l’accordo non possa essere eseguito; oppure
- il giudice prescelto abbia deciso di non conoscere della causa.
- Riconoscimento ed esecuzione — Gli altri Stati che applicano la convenzione devono riconoscere ed eseguire una decisione resa dal giudice designato. Tuttavia, essi possono essere posticipare l’esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. La convenzione individua inoltre una serie di altre situazioni in cui il riconoscimento e l’esecuzione possono essere negati (ad esempio se la decisione è stata ottenuta con la frode). Il testo riporta inoltre l’elenco dei documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l’esecuzione.
DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?
In seguito alla Decisione 2014/887/UE, l’Unione europea ha ratificato la convenzione il 15 giugno 2015, rendendola vincolante per tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca) e gli altri stati che l’hanno ratificata dal momento della sua entrata in vigore il 1o dicembre 2015.
CONTESTO
- La convenzione sulla scelta del foro è stata conclusa sotto l’egida della Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale privato il 30 giugno 2005. La convenzione è stata firmata dall’UE nel 2009. Le parti della convenzione comprendono gli Stati membri così come paesi terzi.
- Le regole interne dell’UE sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [regolamento (UE) n. 1215/2012] sono state riformate per garantirne la coerenza con la convenzione.
- Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Accordo di scelta del foro: accordo tra le parti nel designare il giudice (uno o più giudici specifici) competente nelle controversie nate da un particolare rapporto giuridico.
Risoluzione alternativa delle controversie: risoluzione delle controversie senza andare in tribunale.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione del Consiglio 2009/397/CE, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro (GU L 133 del 29.5.2009, pag. 1).
Decisione del Consiglio 2014/887/UE, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (GU L 353 del 10.12.2014, pag. 5).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1215/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentario.
Ultimo aggiornamento: 24.07.2017