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Mandato europeo di ricerca delle prove (MER)

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Mandato europeo di ricerca delle prove (MER)

Il mandato europeo di ricerca delle prove (MER) sostituisce il sistema di assistenza reciproca in materia penale fra gli Stati membri ai fini dell’acquisizione di oggetti, documenti o dati da utilizzare nei procedimenti penali. La presente decisione quadro istituisce le procedure e le garanzie per gli Stati membri in base a cui devono essere rilasciati ed eseguiti i mandati europei di ricerca delle prove (MER).

ATTO

Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali.

SINTESI

Il mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è una decisione giudiziaria emessa allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati da altri Stati membri. Il MER viene emesso dalle autorità competenti designate dagli Stati membri. L’autorità di emissione può essere un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero o qualsiasi altra autorità giudiziaria. Gli Stati membri sono altresì tenuti a designare le autorità competenti per il riconoscimento e l’esecuzione del MER.

Il MER può essere emesso per richiedere oggetti, documenti e dati da altri Stati membri per i seguenti tipi di procedimenti:

  • in relazione a procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria o che saranno presentati alla stessa con riferimento a un illecito penale in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione;
  • in procedimenti avviati dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione a titolo di violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;
  • in procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione perché configurano violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a ulteriori procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;
  • in collegamento con i procedimenti di cui sopra relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Lo Stato di emissione deve assicurarsi che le prove richieste siano necessarie e proporzionate ai fini dei procedimenti. Inoltre, l’acquisizione di tali prove in simili circostanze nello Stato di emissione deve essere prevista dal diritto nazionale. Il MER può essere emesso soltanto una volta soddisfatte queste condizioni.

Se l’autorità competente di uno Stato di emissione ha motivi legittimi per ritenere che prove pertinenti si trovino sul territorio di un altro Stato membro, essa potrà trasmettere il MER all’autorità competente di tale Stato. Il MER deve essere trasmesso direttamente dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione, con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. A tale scopo, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali per assistere le autorità competenti. Gli Stati membri possono anche ricorrere al sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea per la trasmissione dei MER.

L’autorità di esecuzione riconosce un MER senza imporre altre formalità e adotta le misure necessarie per la sua esecuzione, a meno che essa non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento, di non esecuzione o di rinvio. Se il MER non è stato emesso o convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, l’autorità di esecuzione può decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell’esecuzione del MER. Tuttavia, deve consultare l’autorità competente dello Stato di emissione prima di adottare tale decisione. Gli Stati membri possono procedere a una dichiarazione richiedendo tale convalida quando le misure di esecuzione in un caso nazionale analogo debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione.

L’autorità di esecuzione ottempera alle formalità espressamente indicate dall’autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti. Tali formalità non devono tuttavia essere in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione.

Il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere rifiutato nello Stato di esecuzione entro 30 giorni dalla ricezione:

  • qualora la sua esecuzione sia contraria al principio ne bis in idem;
  • qualora, in taluni casi indicati nella decisione quadro, gli atti non costituiscano reato a norma della legislazione dello Stato di esecuzione;
  • qualora non sia possibile eseguire il MER con qualsiasi delle misure a disposizione dell’autorità di esecuzione nel caso specifico;
  • qualora il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l’esecuzione dello stesso;
  • qualora il MER non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione, se richiesto;
  • qualora il MER si riferisca a reati che sono stati commessi nel territorio dello Stato di esecuzione o al di fuori dello Stato di emissione quando la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale;
  • qualora la sua esecuzione leda gli interessi riguardanti la sicurezza nazionale;
  • qualora il formulario sia incompleto o incorretto.

Il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere subordinato alla verifica della doppia incriminazione, se per la sua esecuzione è richiesta una perquisizione o un sequestro e se non è legato all’elenco di reati riportato nella decisione quadro.

Lo Stato di esecuzione deve prendere possesso delle prove entro 60 giorni dalla ricezione del MER, salvo qualora sussistano motivi di rinvio.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato disponga di mezzi d’impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di un MER. L’impugnazione può essere limitata ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive. L’azione è promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione; tuttavia, le ragioni di merito su cui si basa il MER possono essere impugnate soltanto mediante un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione.

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione quadro 2008/978/GAI

19.1.2009

19.1.2011

GU L 350 del 30.12.2008

Ultima modifica: 11.05.2009

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