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Ammissione e soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi extra UE

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Ammissione e soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi extra UE

SINTESI DI:

Direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di ricercatori scientifici cittadini di paesi terzi

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Introduce una procedura speciale relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini provenienti da paesi extra UE allo scopo di svolgere progetti di ricerca nell’Unione europea (UE) per periodi superiori a tre mesi.
  • La procedura designa istituti di ricerca autorizzati come principali attori nella procedura di immigrazione, poiché giocano un ruolo cruciale nella valutazione tematica del candidato e del suo progetto di ricerca.

PUNTI CHIAVE

La direttiva riguarda i cittadini di paesi extra UE, salvo laddove risultino applicabili disposizioni più favorevoli ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali tra l’UE, o tra l’UE e i suoi paesi, e uno o più paesi extra UE.

Non si applica a:

  • richiedenti asilo o protezione sussidiaria oppure nell’ambito di un regime di protezione temporanea;
  • dottorandi che conducono ricerche per le loro tesi in qualità di studenti (coperti dalla direttiva 2004/114/CE sulle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi extra UE per motivi di studio, formazione professionale o volontariato);
  • cittadini di paesi extra UE la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
  • ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro paese dell’UE.

Istituti di ricerca

Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore devono essere preventivamente autorizzati dal paese dell’UE interessato. Tali autorizzazioni sono generalmente valide per un periodo minimo di cinque anni. Ogni anno, ciascun paese dell’UE deve pubblicare un elenco degli istituti di ricerca autorizzati.

Gli istituti di ricerca devono firmare una «convenzione di accoglienza», un contratto legale, con il ricercatore. Si richiede che:

  • il ricercatore si impegni a realizzare il progetto di ricerca;
  • l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore, a condizione che il ricercatore possieda un permesso di soggiorno.

Ammissione dei ricercatori

I paesi dell’UE devono accogliere i ricercatori che:

  • esibiscono un passaporto o un documento di viaggio equivalente valido;
  • presentano una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca;
  • possiedono una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca;
  • non sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

I paesi dell’UE devono emettere un permesso di soggiorno per uno o più anni e rinnovarlo annualmente. Qualora la durata prevista del progetto di ricerca sia pari a un anno, il permesso di soggiorno deve essere emesso per la durata del progetto stesso. È previsto il rilascio di permessi ai familiari del ricercatore per il medesimo periodo.

Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

  • il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali;
  • le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
  • previdenza sociale, secondo quanto stabilito del diritto nazionale;
  • agevolazioni fiscali;
  • accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.

Procedura

Ciascun paese dell’UE decide se le richieste di permessi di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca.

La domanda deve essere trasmessa al paese in cui risiede il ricercatore attraverso le autorità diplomatiche e consolari del paese UE in cui desidera condurre la ricerca.

I paesi dell’UE, all’interno della propria legislazione nazionale, possono inoltre contemplare la possibilità per i richiedenti di presentare la domanda dal proprio territorio.

Abrogazione

La direttiva (UE) 2016/801 abrogherà e sostituirà la direttiva 2005/71/CE a partire dal 24 maggio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 23 novembre 2005. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 12 ottobre 2007.

CONTESTO

La mobilità dei ricercatori è un fattore chiave per l’acquisizione e la condivisione delle conoscenze. Semplificare le procedure di ammissione e soggiorno per i ricercatori provenienti da paesi extra UE può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

Per maggiori informazioni, si veda:

ATTO

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15-22)

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12-18)

Raccomandazione della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67-77)

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21-57)

Ultimo aggiornamento: 09.08.2016

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