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Informazione e consultazione dei lavoratori: i comitati aziendali europei

Informazione e consultazione dei lavoratori: i comitati aziendali europei

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva ha l’obiettivo di garantire i diritti di informazione* e consultazione* riguardo a questioni transnazionali al personale impiegato in imprese* (con almeno 1 000 dipendenti) o in gruppi di imprese di dimensione comunitarie*. Tale obiettivo è conseguito tramite l’istituzione di un comitato aziendale europeo o altre procedure appropriate.

PUNTI CHIAVE

  • Attraverso i comitati aziendali europei, l’informazione e la consultazione di lavoratori e lavoratrici in merito all’evoluzione delle attività e a qualsiasi decisione significativa che potrebbe interessarli avviene a livello transnazionale da parte della direzione.
  • La direzione centrale ha la responsabilità di fornire informazioni che consentano l’avvio di negoziati per l’istituzione di un comitato aziendale europeo o delle procedure di informazione e consultazione.
  • Le modalità di attuazione vengono elaborate tra la direzione centrale e i rappresentanti del personale riuniti in una delegazione speciale di negoziazione.
  • I rappresentanti del personale, o persone esperte che li assistono, non possono rivelare informazioni fornite loro in via riservata.
  • I membri del comitato aziendale europeo devono disporre dei mezzi per l’applicazione dei diritti conferiti dalla legislazione. Ciò comprende la formazione dei rappresentati del personale senza incorrere in alcuna perdita di retribuzione.
  • Inizialmente, i paesi dell’Unione europea potevano escludere il personale navigante della marina mercantile dalla normativa. Tuttavia, esso è stato successivamente incluso in un emendamento approvato nell’ottobre 2015 (direttiva (UE) 2015/1794).

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 5 giugno 2009. Doveva diventare esecutiva nei paesi dell’Unione europea entro il 5 giugno 2011.

CONTESTO

Nel 2016, i servizi della Commissione hanno esaminato l’impatto dell’attuazione della direttiva 2009/38/CE, e in particolare quello derivante dalle modifiche apportate alla direttiva 94/45/CE (la normativa originaria sui comitati aziendali europei che la direttiva 2009/38/CE ha sostituito).

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Informazione: trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti del personale, per consentire loro di comprendere una questione e di valutarne le ripercussioni.
Consultazione: dialogo tra la direzione centrale e i rappresentanti del personale affinché possano esprimere un parere.
Impresa di dimensioni comunitarie: un’impresa che impiega almeno 1 000 tra lavoratori e lavoratrici in più di un paese dell’Unione europea e dispone di un personale di 150 persone in almeno due di essi.
Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie: un gruppo che impiega almeno 1 000 tra lavoratori e lavoratrici complessivamente, ha due imprese in più paesi dell’Unione europea e dispone di un personale di 150 persone in almeno due di essi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2009/38/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell’8.10.2015, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.06.2021

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