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Pagamenti transfrontalieri in euro

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Pagamenti transfrontalieri in euro

L'obiettivo dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è di garantire che i pagamenti elettronici in tutta l’area dell’euro siano facili come i pagamenti in contanti e che non ci siano costi aggiuntivi quando si effettua un pagamento elettronico in euro in un altro paese dell’Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

SINTESI

L'obiettivo dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è di garantire che i pagamenti elettronici in tutta l’area dell’euro siano facili come i pagamenti in contanti e che non ci siano costi aggiuntivi quando si effettua un pagamento elettronico in euro in un altro paese dell’Unione europea (UE).

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Le norme richiedono alle banche di imporre le stesse spese per le operazioni in euro transfrontaliere, ovvero tra due paesi europei, e per le corrispondenti operazioni di pagamento elettronico in euro nazionali, ovvero all’interno di uno stesso paese europeo.

PUNTI CHIAVE

Le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliero includono bonifici, addebiti diretti, prelievi da sportelli automatici, pagamenti con carte di debito e carte di credito, oltre a trasferimenti di denaro.

I pagamenti in questione devono essere effettuati in euro o nella moneta nazionale dei paesi dell’UE che intendono applicare il regolamento. A seguito di una richiesta della Svezia, il principio della parità delle commissioni si applica anche ai pagamenti effettuati in corone svedesi.

In pratica, le banche devono fornire ai propri clienti un numero internazionale di conto bancario (IBAN) da utilizzare quando effettuano transazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. Le banche devono inoltre fornire un codice di identificazione bancario (BIC). Questi trasferimenti, quindi, non devono costare più dei trasferimenti effettuati all’interno dello stesso paese.

Rispetto degli obblighi

Se una banca non è conforme alle norme relative alle commissioni, i suoi clienti o qualsiasi parte interessata possono presentare un reclamo all’autorità nazionale.

Per garantire la risoluzione delle controversie tra banche e clienti, i paesi dell’UE devono stabilire efficaci procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. Possono essere applicate sanzioni in caso di violazioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A partire dal 1o novembre 2009.

TERMINI CHIAVE

Pagamenti corrispondenti: pagamenti con caratteristiche simili, come lo stesso importo, lo stesso canale di pagamento (ad esempio ATM, online ecc.) o lo stesso strumento di pagamento utilizzato (carte, assegni, addebiti diretti o bonifici).

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 924/2009

1.11.2009

-

GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11-18

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 260/2012

31.3.2012

-

GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22-37

Regolamento (UE) n. 248/2014

21.3.2014

-

GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1-3

Ultima modifica: 19.06.2015

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