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Esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche durante il lavoro

Esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche durante il lavoro

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/37/CE: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) relative ai requisiti minimi per proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti, o che potrebbero derivare, dall’esposizione a sostanze cancerogene*, mutagene* o reprotossiche* durante il lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi.
  • Stabilisce i requisiti minimi speciali e i valori limite in questo ambito.
  • La direttiva è stata oggetto di diverse modifiche, la più recente delle quali risale al 2022 a opera della direttiva (UE) 2022/431, che ha inserito le sostanze reprotossiche nell’ambito di applicazione della direttiva e ha aggiunto o modificato i valori limite di esposizione per determinate sostanze cancerogene e mutagene.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica a una sostanza o miscela che rispetta i criteri di classificazione relativi a una categoria 1A o 1B di cancerogenicità, a una categoria 1A o 1B di mutagenicità sulle cellule germinali o a una categoria 1A o 1B di tossicità per la riproduzione, stabiliti nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1272/2008 (si veda la sintesi).
  • Essa si applica inoltre a una sostanza, miscela o processo menzionati nell’allegato I alla direttiva, nonché a sostanze o miscele rilasciate nel corso di processi e menzionate nello stesso allegato:
    • produzione di aurammina;
    • lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
    • lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
    • procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
    • lavori comportanti esposizione a polveri di legno duro;
    • lavori che generano polvere di silice cristallina respirabile;
    • lavori comportanti l’esposizione cutanea a oli minerali utilizzati in precedenza in motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti in movimento all’interno del motore;
    • lavori comportanti l’esposizione a emissioni di gas di scarico di motori diesel.
  • La direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
  • Essa si applica ai lavoratori esposti all’amianto quando le disposizioni che contiene sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro di quelle contenute nella direttiva 2009/148/CE (si veda la sintesi).
  • La direttiva 89/391/CEE (si veda la sintesi) si applica interamente, fatte salve alcune norme più rigorose e/o specifiche contemplate nella direttiva 2004/37/CE.

Individuazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

  • Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, si dovrà determinare regolarmente la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da valutare i rischi per la loro salute o sicurezza e definire le misure da adottare. Si dovrà tenere conto di tutte le modalità di possibile esposizione, compreso l’assorbimento cutaneo.
  • Occorre prestare attenzione ai lavoratori che sono particolarmente a rischio, per cui i datori di lavoro prenderanno in considerazione l’opportunità di non farli operare in zone in cui possono essere a contatto con sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.
  • I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Obblighi dei datori di lavoro

  • Riduzione e sostituzione I datori di lavoro devono ridurre l’utilizzazione di sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche sul luogo di lavoro, in particolare sostituendole, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni di utilizzo, non sia o sia meno nociva per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
  • Disposizioni intese a evitare o a ridurre l’esposizione Se i risultati della valutazione rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l’esposizione di questi ultimi deve essere evitata. Se non è tecnicamente possibile sostituire le sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche con una sostanza che non sia o sia meno pericolosa, il datore di lavoro deve garantire che la sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica sia prodotta e utilizzata in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile. Se ciò non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione alla sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
  • Nel caso in cui non sia possibile utilizzare o produrre una sostanza reprotossica con soglia all’interno di un sistema chiuso, il datore di lavoro deve garantire che il rischio correlato all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza sia ridotto al minimo. Ciò vale anche per le sostanze reprotossiche diverse da quelle senza soglia e quelle con soglia, per le quali il datore di lavoro, durante l’esecuzione della valutazione dei rischi, deve considerare la possibile inesistenza di un livello sicuro di esposizione per la salute dei lavoratori e, a tale proposito, è tenuto a stabilire misure adeguate.
  • L’esposizione alle sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche non deve superare i valori limite stabiliti nell’allegato III.
  • Ogni volta che vengono utilizzate sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, la direttiva elenca una serie di misure che il datore di lavoro deve adottare nella loro interezza, ad esempio limitando le quantità adoperate, il numero di lavoratori esposti o modificando i processi lavorativi, ecc.

Informazioni da fornire all’autorità competente

  • Se dai risultati della valutazione si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve mettere a disposizione, su richiesta dell’autorità competente, informazioni riguardanti:
    • il numero di lavoratori esposti;
    • le misure di prevenzione adottate;
    • le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegate sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche.

Esposizione non prevedibile

  • Qualora eventi non prevedibili o incidenti possano comportare un’esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro li devono informare.
  • Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell’esposizione anormale, solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell’area colpita. In tali situazioni:
    • è necessario indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
    • l’esposizione non può essere permanente, bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;
    • i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell’area colpita.

Esposizione prevedibile

  • Qualora esista un rischio prevedibile di un significativo aumento dell’esposizione, ad esempio durante la manutenzione, e quando sono state adottate tutte le ulteriori misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro devono ridurre al minimo strettamente necessario la durata dell’esposizione dei lavoratori, fornendo indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, che i lavoratori devono indossare fino a quando sussiste l’esposizione anormale. L’esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;
  • tutte le zone in cui si svolgono tali attività devono essere chiaramente delimitate e contrassegnate affinché sia evitato che persone non autorizzate vi accedano con altri mezzi.

Accesso alle zone di rischio

  • I datori di lavoro devono limitare l’accesso alle zone di rischio ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

Misure igieniche e di protezione individuale

  • Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, i datori di lavoro sono obbligati ad adottare le misure seguenti per garantire che:
    • i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione;
    • i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;
    • siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;
    • siano messi a disposizione servizi igienici appropriati e adeguati;
    • gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;
    • gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.
  • Il costo di tali misure non può essere a carico dei lavoratori.

Informazione, formazione e consulenza per i lavoratori

I datori di lavoro devono garantire che:

  • i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d’informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:
    • i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;
    • le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
    • le prescrizioni in materia di igiene;
    • gli equipaggiamenti e gli indumenti protettivi;
    • le misure che i lavoratori, compresi quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo;
  • la formazione sia adattata in modo da tenere conto dell’evoluzione dei rischi e dell’insorgenza di nuovi rischi, quando i lavoratori sono esposti o è probabile che siano esposti a nuove sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, comprese quelle contenute in prodotti medicinali pericolosi o in caso di circostanze mutate relative al lavoro;
  • la formazione sia fornita periodicamente in contesti sanitari a tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, in particolare quando si utilizzano nuovi prodotti medicinali pericolosi contenenti tali sostanze. Inoltre, tale formazione deve essere ripetuta periodicamente in altri contesti, se necessario.

I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori a essi connessi che contengono sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, provvedendo a un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti tali sostanze nonché apponendo segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Nel caso sia stato fissato un valore limite biologico* nell’allegato IIIa, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le attività lavorative con le sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche interessate, in linea con le procedure presenti nello stesso allegato. I lavoratori devono essere informati di tale requisito prima di essere assegnati alla mansione che comporta il rischio di esposizione a una particolare sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica.

Misure da adottare per garantire che i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori:

  • possano verificare l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d’indossare e l’impiego di indumenti ed equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l’efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi e di tali misure relative all’esposizione prevedibile;
  • siano informati al più presto di esposizioni anormali, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione.

È necessario adottare le seguenti misure per garantire che:

  • i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che comportano un rischio per la loro sicurezza e salute indicando, se l’informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;
  • il medico e/o l’autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso all’elenco menzionato in precedenza;
  • ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detto elenco che lo riguardano personalmente;
  • i lavoratori e/o i loro rappresentanti abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive;
  • i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano consultati e coinvolti in tutte le questioni legate all’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, ai sensi della direttiva 89/391/CEE.

Disposizioni varie

Sorveglianza sanitaria

  • Gli Stati membri dell’Unione devono stabilire provvedimenti per il monitoraggio della salute e della sicurezza dei lavoratori, in virtù delle leggi o delle prassi nazionali, affinché, laddove appropriato, la loro salute sia adeguatamente monitorata prima dell’esposizione e, in seguito, a intervalli regolari per la durata ritenuta necessaria per salvaguardarne la salute. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di continuare la sorveglianza sanitaria dopo il termine dell’esposizione, per la durata ritenuta da loro necessaria per salvaguardare la salute del lavoratore interessato.
  • Tali provvedimenti di sorveglianza sanitaria devono rendere direttamente possibile l’applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria deve proporre misure di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.
  • Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria a cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell’esposizione.
  • Se si riscontra che un lavoratore soffre di un’anomalia che può essere stata causata da un’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, o se il valore limite biologico è stato superato, il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.
  • Nell’allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
  • Tutti i casi di cancro e gli effetti negativi sulla funzione sessuale e sulla fertilità nei lavoratori adulti di sesso maschile e femminile o la tossicità per lo sviluppo nella loro prole, individuati in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, che risultino essere stati causati dall’esposizione durante il lavoro a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, devono essere notificati all’autorità responsabile. Gli Stati membri devono tenere conto di tali informazioni nelle relazioni presentate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 89/391/CEE.

Tenuta della documentazione

  • Per quanto riguarda le sostanze cancerogene e mutagene, gli elenchi aggiornati dei lavoratori che sono stati esposti e che il datore di lavoro deve tenere, così some le cartelle sanitarie individuali, devono essere conservati per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.
  • Per quanto riguarda le sostanze reprotossiche, gli elenchi aggiornati dei lavoratori che svolgono attività che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza in termini di esposizione e le cartelle mediche devono essere conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.
  • Questi documenti devono essere messi a disposizione dell’autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell’impresa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992. Le norme si applicano a partire dal 20 maggio 2004.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/431 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 5 aprile 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

La direttiva 2004/37/UE codifica e sostituisce la direttiva 90/394/CEE e successive modificazioni, le direttive 97/42/CEE e 1999/38/CE.

TERMINI CHIAVE

Cancerogeni. Sostanze potenzialmente in grado di provocare il cancro in un organismo.
Mutageni. Sostanze che modificano il materiale genetico di un organismo.
Sostanze reprotossiche. Sostanze che interferiscono con la riproduzione, provocando ad esempio infertilità, aborti spontanei e malformazioni al feto. Nella direttiva si opera una distinzione tra quelle per cui è possibile stabilire una soglia di esposizione, al di sotto della quale non vi sono effetti dannosi sulla salute dei lavoratori (sostanza reprotossica con soglia), e quelle per le quali non è presente un livello sicuro di esposizione per la salute dei lavoratori (sostanza reprotossica senza soglia). Entrambi i valori sono indicati come tali nella colonna delle osservazioni dell’allegato III alla direttiva.
Valore limite biologico. Limite della concentrazione nell’apposito mezzo biologico dell’agente in questione, del suo metabolita o di un indicatore di effetto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50). Testo pubblicato nella rettifica (GU L 229, del 29.6.2004, pag. 23).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/37/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.06.2022

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