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Corpo europeo di solidarietà

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Corpo europeo di solidarietà

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1475 — quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso istituisce il Corpo europeo di solidarietà che mira a promuovere la solidarietà nella società europea, coinvolgendo i giovani e le organizzazioni in attività accessibili e di elevata qualità.

Il Corpo offre ai giovani opportunità per contribuire a risolvere situazioni difficili in tutta Europa e per mostrare il proprio impegno verso le comunità acquisendo esperienza, abilità e competenze utili per il loro sviluppo personale, educativo, sociale, civico e professionale.

PUNTI CHIAVE

Il Corpo europeo di solidarietà:

  • mira a:
    • dare ai giovani la possibilità di aiutare la società in generale e di migliorare nel contempo le proprie capacità personali e le opportunità di lavoro,
    • offrire attività di elevata qualità, adeguatamente convalidate,
    • promuovere la democrazia, la cittadinanza e il coinvolgimento, con particolare enfasi sull’inclusione sociale e le pari opportunità,
    • incoraggiare la cooperazione tra i giovani europei;
  • offrire opportunità per svolgere attività nazionali e transfrontaliere
    • volontariato*,
    • tirocinio* e lavoro*,
    • progetti di solidarietà e attività di rete,
    • misure di qualità e di sostegno, tra cui la formazione, il sostegno linguistico e l’assicurazione complementare;
  • gestisce
    • un bilancio di 375,6 milioni di euro per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 il 90% di tale importo è destinato ai progetti di volontariato e di solidarietà, il 10% a tirocini e lavori.

La partecipazione è aperta a:

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, previa registrazione nel portale del Corpo europeo di solidarietà, prima di iniziare un’attività di volontariato, tirocinio o un lavoro all’interno di un progetto di solidarietà;
  • organizzazioni pubbliche o private, con o senza scopo di lucro, che soddisfino i requisiti necessari e provenienti da:
    • Paesi dell’UE (per volontariato, tirocini, lavoro, progetti di solidarietà e attività di rete),
    • paesi candidati (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia) e potenziali candidati (Bosnia ed Erzegovina e Kossovo*), membri dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), Svizzera e 16 paesi di vicinato*, e la Russia (per progetti di volontariato, solidarietà e attività di rete).

Il regolamento richiede che la Commissione europea:

  • monitori periodicamente le attività del Corpo europeo di solidarietà, di concerto con le autorità, le agenzie e le organizzazioni nazionali;
  • pubblichi nel 2020 una relazione sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi;
  • valuti la legislazione esistente e formuli raccomandazioni per il futuro del programma entro il 6 ottobre 2022;
  • diffonda le informazioni e assicuri la pubblicità sulle attività del Corpo europeo di solidarietà.

I Paesi partecipanti devono designare un’agenzia nazionale per la gestione delle attività del Corpo.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal venerdì 5 ottobre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Volontariato: attività volontaria non retribuita fino a 12 mesi.
Tirocinio esperienza di lavoro retribuito per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un massimo di 12 mesi.
Lavoro: attività retribuita per un periodo da tre a dodici mesi, regolata da un contratto di lavoro.
Paesi di vicinato: comprendono 16 paesi vicini dell’UE nelle aree orientale e meridionale:
  • verso est: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina;
  • verso sud: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina**, Siria e Tunisia.

**Tale designazione non deve essere interpretata come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni dei paesi dell’UE sulla questione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1288/2013 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Si veda la versione consolidata.


*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kossovo.

Ultimo aggiornamento: 11.01.2019

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