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Document 62013CJ0366

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2016.
Profit Investment SIM SpA contro Stefano Ossi e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di “decisioni incompatibili” – Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Nozione di “materia contrattuale” – Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido.
Causa C-366/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:282

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 aprile 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Nozione di “decisioni incompatibili” — Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri — Condizioni della proroga di competenza — Clausola attributiva di competenza — Nozione di “materia contrattuale” — Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido»

Nella causa C‑366/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 28 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 1o luglio 2013, nel procedimento

Profit Investment SIM SpA, in liquidazione,

contro

Stefano Ossi,

Commerzbank Brand Dresdner Bank AG,

Andrea Mirone,

Eugenio Magli,

Francesco Redi,

Profit Holding SpA, in liquidazione,

Redi & Partners Ltd,

Enrico Fiore,

E3 SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente di Sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, M. Berger e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2015,

viste le osservazioni presentate:

per la Profit Investment SIM SpA, in liquidazione, da L. Gaspari, in qualità di liquidatore giudiziario, assistito da P. Pototschnig e F. De Simone, avvocati;

per la Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, da E. Castellani e G. Curtò, avvocati, nonché da C. Gleske, avocat;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da B. Kennelly, barrister;

per la Commissione europea, da F. Moro, A.-M. Rouchaud-Joët e E. Traversa, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Profit Investment SIM SpA, in liquidazione (in prosieguo: la «Profit») e, dall’altro, il sig. Stefano Ossi, la Commerzbank Brand Dresdner Bank AG (in prosieguo: la «Commerzbank»), i sigg. Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, la Profit Holding SpA, in liquidazione, la Redi & Partners Ltd, (in prosieguo: la «Redi»), il sig. Enrico Fiore e la E3 SA.

Contesto normativo

3

Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, entrato in vigore il 1o marzo 2002, tale regolamento sostituisce tra tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

4

Conformemente al suo considerando 2, l’obiettivo del regolamento n. 44/2001, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, è quello di:

«(...) unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (…)».

5

I considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 definiscono, nei seguenti termini, il rapporto esistente tra le diverse norme sulla competenza nonché i loro obiettivi normativi:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 1 del capo II, intitolata «Disposizioni generali», è così formulato:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7

L’articolo 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 2 dello stesso capo II, intitolata «Competenze speciali», così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)».

8

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, parimenti contenuto nella sezione 2 del capo II, prevede quanto segue:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1)

in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

(...)».

9

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 7 del capo II, intitolata «Proroga di competenza», così recita:

«1.   Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza [ad] un giudice o [a] giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Nel corso del maggio 2004 la Commerzbank, già Dresdner Bank AG, banca d’affari tedesca attiva anche nel settore delle cosiddette operazioni di «finanza strutturata», ha lanciato sul mercato un programma di emissione di titoli obbligazionari indicizzati a un rischio di credito (in prosieguo: i «titoli obbligazionari»), dal titolo «Credit Linked Note Programme» (in prosieguo: il «programma di emissione»). Nell’ambito di tale programma di emissione, la Commerzbank poteva procedere a emissioni dei titoli obbligazionari a concorrenza di un importo massimo complessivo di EUR 4 miliardi.

11

Il regolamento del programma di emissione nonché le condizioni economiche e giuridiche dei titoli obbligazionari erano definiti nel prospetto di emissione (in prosieguo: «il prospetto»). Nel caso di specie, tale prospetto è stato preliminarmente approvato dall’Irish Stock Exchange (Borsa di Dublino, Irlanda), punto sul quale, del resto, non vi è mai stata contestazione da parte degli interessati. Detto prospetto è rimasto a disposizione del pubblico sul sito Internet della Borsa di Dublino.

12

Esso prevedeva, al punto 16 dei «Terms and conditions of the Notes» («Modalità e condizioni dei titoli»), una clausola attributiva di competenza secondo la quale i giudici inglesi hanno la competenza esclusiva a dirimere qualsiasi controversia derivante dai titoli o ad essi connessa.

13

Nel settembre 2004 la Commerzbank, nell’ambito del programma di emissione, ha dato avvio all’emissione dei titoli obbligazionari associati a quelli emessi precedentemente dalla E3 (in prosieguo: i «titoli E3»), denominati «Dresdner Total Return Notes linked to E3 SA» (in prosieguo: i «titoli controversi»), a concorrenza di un importo complessivo di EUR 2300000,00.

14

La Redi, società abilitata a esercitare l’attività di intermediazione finanziaria dalla Financial Services Authority (autorità di vigilanza dei mercati, Regno Unito), ha proceduto, il 27 ottobre 2004, alla sottoscrizione, sul mercato cosiddetto «primario», della totalità dei titoli controversi emessi dalla Commerzbank.

15

Lo stesso giorno la Redi, dopo aver sottoscritto detti titoli, ha ceduto una parte di essi alla Profit, per un importo di EUR 1100000, sul mercato cosiddetto «secondario».

16

Nella primavera 2006, la E3 non ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento della quota degli interessi maturati al 15 aprile 2006 sui titoli E3. La Commerzbank ha quindi notificato tale evento creditizio e ha proceduto, il 5 luglio 2006, all’estinzione dei titoli controversi mediante consegna alla Profit del numero corrispondente di titoli E3.

17

Tale evento creditizio relativo ai titoli controversi ha comportato la messa in liquidazione coatta amministrativa della Profit, società di diritto italiano, la quale ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) nei confronti della Commerzbank, della Profit Holding, della Redi e della E3, nonché dei sigg. Ossi e Magli, rispettivamente membro del consiglio di amministrazione e direttore generale della Profit, e del sig. Fiore, socio della E3, chiedendo, in sostanza:

la dichiarazione di nullità, per squilibrio contrattuale, insufficienza o difetto di causa, degli atti negoziali che l’hanno indotta ad acquistare i titoli controversi emessi dalla Commerzbank e venduti dalla Redi e, di conseguenza, la ripetizione dell’indebito, vale a dire la restituzione della somma di denaro versata per procedere al suddetto acquisto;

il riconoscimento della responsabilità della società controllante, anch’essa di diritto italiano, la Profit Holding, sulla base dell’articolo 2497 del Codice civile, in considerazione del fatto che quest’ultima avrebbe violato i principi di sana gestione delle società e delle imprese inducendo la sua controllata a concludere le transazioni di cui trattasi e sarebbe quindi tenuta a risarcire i danni asseritamente subìti dalla Profit a causa di tale cattiva gestione. Tale domanda di risarcimento danni è proposta in solido nei confronti anche della Redi, nonché dei sigg. Ossi, Magli e Fiore, sulla base dell’argomentazione secondo la quale tali persone avrebbero cooperato a diverso titolo con la Profit Holding al fine di cagionare un danno ingiusto alla Profit.

18

Il sig. Ossi e la Commerzbank, nonché il sig. Mirone, chiamato in causa da quest’ultima, hanno quindi eccepito il difetto di competenza del giudice italiano, argomentando in particolare che la clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto conferiva la competenza ai giudici inglesi. La Profit ha quindi adito la Corte suprema di cassazione (Italia) con un ricorso per regolamento di giurisdizione.

19

In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1

Se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall’articolo 6, punto 1, del regolamento [n.] 44/2001 possa o meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l’oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d’incompatibilità logico-giuridica, ma l’eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta.

2

Se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel [prospetto] predisposto unilateralmente dall’emittente di un prestito obbligazionario, con l’effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l’inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell’accezione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

3

Se l’espressione “materia contrattuale” adoperata dall’articolo 5, punto 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall’invocare il contratto, neghi l’esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Osservazioni sono state presentate dalla Profit, dalla Commerzbank, dal governo italiano, dal governo del Regno Unito nonché dalla Commissione europea.

21

Prima di analizzare la prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alle questioni seconda e terza. Come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 29 delle sue conclusioni, infatti, se il giudice del rinvio, in base alla risposta data alla seconda questione, dovesse concludere che la clausola attributiva di competenza di cui al procedimento principale può essere validamente opposta alla Profit, sarebbe necessariamente indotto a dichiarare incompetente il Tribunale di Milano a statuire sull’azione di nullità e di restituzione del prezzo di vendita, la quale dovrebbe essere proposta dinanzi ai giudici inglesi.

Sulla seconda questione

22

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, come quella di cui al procedimento principale, in primo luogo, soddisfi i requisiti di forma previsti da detto articolo 23, paragrafo 1, lettera a), quando essa sia contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari redatto dall’emittente di tali titoli; in secondo luogo, se tale clausola sia opponibile al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario; e, in terzo luogo, in caso di risposta negativa alle prime due parti della seconda questione, se la clausola in parola corrisponda a un uso vigente nel settore del commercio internazionale, ai sensi di detto articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

23

In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto riguarda le condizioni di validità di una clausola attributiva di competenza, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede essenzialmente condizioni formali ed individua soltanto una condizione di merito inerente all’oggetto della clausola che deve riguardare un determinato rapporto giuridico. Il testo di tale disposizione non precisa pertanto se una clausola attributiva di competenza possa essere trasmessa, oltre la cerchia composta dalle parti del contratto, a un terzo, parte di un contratto ulteriore e che succede, totalmente o parzialmente, nei diritti e nelle obbligazioni di una delle parti del contratto iniziale (v., in particolare, sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 25).

24

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, tuttavia, indica chiaramente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» ad un giudice. Come risulta dal considerando 11 di tale regolamento, è tale incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia della volontà, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento (sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 26).

25

Per rispondere alla prima parte della seconda questione, occorre stabilire se una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatto unilateralmente dall’emittente di tali titoli, soddisfi il requisito della forma scritta previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

26

La Corte ha già dichiarato che è rispettato tale requisito, nel caso di una clausola attributiva di competenza che figura fra le condizioni generali di vendita predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto, solo se il contratto contiene un richiamo espresso a tali condizioni generali (sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 10).

27

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, si deve interpretare l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 nel senso che, come già avveniva per l’obiettivo perseguito dall’articolo 17, primo comma, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi di tale disposizione (v., in particolare, sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 28 e giurisprudenza ivi citata) e che, di conseguenza, detta disposizione vincola il giudice adito a verificare se la clausola in questione abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa (v., in particolare, sentenze del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 27).

28

Nel procedimento principale, la clausola che attribuisce la competenza ai giudici inglesi è inserita nel prospetto, documento redatto dall’emittente del titolo. Dall’ordinanza di rinvio non si evince in maniera dirimente se tale clausola sia stata ripresa, ovvero se sia stato operato un rinvio espresso a essa, nei documenti contrattuali firmati al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario.

29

Occorre dunque rispondere a questa prima parte della seconda questione dichiarando che, in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

30

In caso affermativo, spetterà sempre a tale giudice stabilire se il contratto concluso tra la Redi e la Profit all’atto della cessione dei titoli sul mercato secondario menzioni anche l’accettazione di detta clausola o se contenga un simile rinvio. In tal caso, si dovrà ritenere questa stessa clausola opponibile alla Profit.

31

Soltanto nel caso contrario si pone la seconda parte della seconda questione, vale a dire se una clausola attributiva di competenza, validamente prevista nel contratto concluso tra l’emittente di un titolo e il sottoscrittore del medesimo, possa essere opposta a un terzo che ha acquistato detto titolo da tale sottoscrittore, senza acconsentire espressamente alla clausola in parola, e che ha promosso un’azione di responsabilità contro detto emittente.

32

La Corte, al punto 33 della sua sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62), ha dichiarato, nell’ambito di un’azione di responsabilità intentata dal subacquirente di un bene contro il produttore di tale bene, che, in assenza di un vincolo contrattuale tra questi ultimi, non è possibile ritenere che essi «abbiano attribuito la competenza», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ad un giudice designato come competente nel contratto iniziale stipulato tra il produttore ed il primo acquirente.

33

Tuttavia, pronunciandosi in materia di contratti di trasporto marittimo, la Corte ha statuito che una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico è opponibile ad un terzo a tale contratto, laddove tale clausola sia stata riconosciuta valida tra il caricatore ed il vettore e, in base al diritto nazionale vigente, il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e nelle obbligazioni del caricatore. È in virtù di tale rapporto di sostituzione tra il caricatore e il terzo portatore quest’ultimo risulta, per effetto dell’acquisto della polizza di carico, vincolato da detta clausola. Nell’ipotesi in cui, in forza del diritto nazionale, esista tale rapporto, il giudice adito non deve necessariamente accertare se tale terzo abbia prestato il suo consenso a detta clausola. A tale riguardo, la Corte ha infatti evidenziato il carattere assai peculiare della polizza di carico, che è uno strumento proprio del commercio internazionale volto a disciplinare un rapporto che coinvolge almeno tre persone. Pertanto, la polizza di carico costituisce un titolo negoziabile che consente al proprietario di cedere dette merci, nel corso del loro trasporto, ad un acquirente che diviene il titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni del caricatore nei confronti del vettore (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1984, Russ, 71/83, EU:C:1984:217, punto 24; del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 41; del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punti da 23 a 27, nonché del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punti da 34 a 36).

34

Inoltre, la Corte ha anche rilevato, in materia di sottoscrizione di azioni di una società, che, divenendo azionista, quest’ultimo accetta di vincolarsi all’insieme delle disposizioni contenute nello statuto della società, quindi anche a una clausola attributiva di competenza contenuta in tale statuto, ed è vincolato da tale clausola qualora il suddetto statuto sia depositato in un luogo al quale l’azionista può accedere, come la sede della società, o si trovi in un registro pubblico (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, punti 1928).

35

Nel procedimento principale, si pone la questione di chiarire se la Commerzbank, emittente dei titoli obbligazionari controversi, possa opporre la clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto alla Profit, ultimo sottoscrittore di tali titoli che ha acquistato in virtù di un contratto concluso con la Redi.

36

Tenuto conto della giurisprudenza esposta ai punti 33 e 34 della presente sentenza, occorre rispondere a tale questione in senso affermativo, laddove sia dimostrato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra la Commerzbank e la Redi, primo sottoscrittore di tali titoli, poi, che la Profit, sottoscrivendo sul mercato secondario detti titoli presso la Redi, è subentrata a quest’ultima nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che la Profit ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola, il che presuppone che quest’ultimo sia facilmente accessibile.

37

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda parte della seconda questione sollevata dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatto dall’emittente dei titoli di cui si tratta, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare, da un lato, che tale clausola è valida nel rapporto tra tale emittente e tale intermediario finanziario, dall’altro, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato all’intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da tali titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola.

38

Per quanto riguarda la terza parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in caso di risposta negativa alle prime due parti di tale questione, se esista un uso vigente nel commercio internazionale noto alle parti.

39

Dalla giurisprudenza emerge che la reale esistenza del consenso degli interessati resta sempre uno degli scopi perseguiti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, giustificato dalla preoccupazione di evitare che clausole attributive di competenza, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, MGS, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 17, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 19).

40

La Corte ha tuttavia aggiunto che il citato articolo 23, paragrafo 1, lettera c) consente di presumere che l’esistenza di tale accordo sia dimostrata quando sussistono al riguardo usi commerciali nel settore considerato del commercio internazionale, usi che le medesime parti conoscono o si presume che conoscano (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 19, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punti 2021).

41

A tale proposito, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale valutare se il contratto di cui trattasi rientri nella cornice del commercio internazionale e verificare l’esistenza di un uso nel ramo del commercio internazionale in cui gli interessati operano nonché la conoscenza effettiva o presunta di detto uso da parte dei medesimi. Spetta però alla Corte indicare a detto giudice gli elementi oggettivi e necessari ai fini di tale valutazione (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 21, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 23).

42

Riguardo al primo punto, è pacifico che, nel procedimento principale, il contratto rientra nell’ambito del commercio internazionale.

43

Riguardo al secondo punto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’esistenza di un uso non dev’essere determinata con riferimento alla legge di uno degli Stati contraenti e non deve essere accertata in rapporto al commercio internazionale in generale, ma con riguardo al settore commerciale in cui i contraenti esercitano la loro attività (sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 23, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 25).

44

La Corte ha altresì aggiunto che esiste un uso nel ramo commerciale interessato quando, segnatamente, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori in tale ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo (sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 23, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 26).

45

La Corte ha quindi concluso che non è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un siffatto comportamento in determinati Paesi né, in particolare, in tutti gli Stati contraenti. La circostanza che una prassi sia generalmente e regolarmente osservata dagli operatori attivi nei Paesi che occupano una posizione preponderante nel settore del commercio internazionale di cui trattasi può costituire un indizio che agevola la dimostrazione dell’esistenza di un uso. Il criterio decisivo resta tuttavia quello di accertare se il comportamento di cui trattasi sia generalmente e regolarmente osservato dagli operatori nel settore del commercio internazionale nel quale sono attivi i contraenti (sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 27).

46

A tale riguardo, la Corte ha inoltre precisato che, non contenendo l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 alcuna indicazione riguardo alle forme di pubblicità, si deve considerare che non si può esigere, per dimostrare l’esistenza di un uso, l’eventuale pubblicità che possa essere data presso associazioni o organismi specializzati ai formulari prestampati nei quali compaia la clausola attributiva di competenza, pur essendo tale pubblicità idonea ad agevolare la prova di una prassi generalmente e regolarmente osservata (sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 28).

47

Inoltre, un comportamento che presenti gli elementi costitutivi di un uso non perde tale qualità per il fatto di essere oggetto di contestazioni dinanzi ai tribunali, qualunque sia la portata di tali contestazioni, fintantoché continui, ciononostante, ad essere generalmente e regolarmente osservato nel settore di attività considerato per il tipo di contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 29).

48

Per quanto riguarda, infine, la conoscenza effettiva o presunta dell’uso da parte dei contraenti, dalla giurisprudenza risulta che essa può essere attestata, segnatamente, mediante la prova del fatto che i contraenti avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che, in tale settore, un determinato comportamento è abbastanza noto per il fatto di essere generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un certo tipo di contratti, da poter essere considerato come una prassi consolidata (sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 24, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 43).

49

Tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire, nel procedimento principale, se l’inserimento nel prospetto di una clausola attributiva di competenza costituisca un uso nel settore nel quale operano le parti, uso che esse conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere, il giudice del rinvio dovrà tener conto segnatamente della circostanza che detto prospetto è stato previamente approvato dalla Borsa di Dublino e messo a disposizione del pubblico sul sito Internet di quest’ultima, il che non risulta essere stato contestato dalla Profit nel procedimento di merito. Inoltre, il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che è pacifico che la Profit è un’impresa operante nel settore degli investimenti finanziari nonché degli eventuali rapporti commerciali che essa avrebbe stretto in passato con le altre parti di cui al procedimento principale. Il giudice nazionale dovrà altresì verificare se l’emissione di titoli obbligazionari sul mercato sia, in tale settore di attività, generalmente e regolarmente accompagnata da un prospetto contenente una clausola attributiva di competenza e se una tale prassi sia sufficientemente nota per poter essere ritenuta «consolidata».

50

Di conseguenza, occorre rispondere a questa terza parte della seconda questione dichiarando che l’inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare –, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.

51

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che:

in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto;

una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatta dall’emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato – circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare –, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra l’emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola, e

l’inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare –, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.

Sulla terza questione

52

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’azione diretta a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme versate sul fondamento di un atto la cui nullità è dimostrata debba essere considerata rientrante nella «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

53

Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto ricordare che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, non può essere intesa come un rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale. Tale nozione deve, invece, essere interpretata in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi del regolamento n. 44/2001, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (sentenze del 17 giugno 1992, Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 10; del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 45, e del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 37).

54

Dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 4 marzo 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), emerge che la competenza del giudice nazionale a decidere delle questioni concernenti un contratto include quella a valutare l’esistenza degli elementi costitutivi del contratto stesso, essendo tale valutazione indispensabile al giudice nazionale adito per verificare la propria competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001. Se così non dovesse essere, le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 rischierebbero di essere private della loro portata giuridica, poiché si ammetterebbe che una delle parti possa limitarsi ad affermare che il contratto non esiste per eludere la regola contenuta in tali disposizioni. Invece, l’osservanza degli scopi e dello spirito del regolamento n. 44/2001 esige che la disposizione sopra menzionata venga interpretata in modo da consentire al giudice che deve dirimere una lite derivante da un contratto di verificare, anche d’ufficio, i presupposti essenziali della propria competenza, in base a elementi concludenti e pertinenti forniti dalla parte interessata, che provino l’esistenza o l’inesistenza del contratto.

55

Inoltre, quanto al nesso tra l’azione di nullità e la restituzione dell’indebito, è sufficiente constatare, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, che se non fosse esistito alcun vincolo contrattuale liberamente assunto tra le parti, l’obbligazione non sarebbe stata eseguita e non vi sarebbe diritto alla restituzione. Tale nesso causale tra il diritto alla restituzione e il vincolo contrattuale è sufficiente a far rientrare l’azione di restituzione nella sfera contrattuale.

56

Nel procedimento principale, sebbene sia indubbio che la Profit e la Redi sono vincolate da un contratto, spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare, come indicato al punto 36 della presente sentenza, se la Profit sia subentrata alla Redi nei diritti e negli obblighi relativi ai titoli controversi in forza del diritto nazionale, sicché sussisterebbe tra la Profit e la Commerzbank un rapporto di natura contrattuale.

57

Dai punti 54 e 55 della presente sentenza emerge che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, la Profit beneficia nei suoi rapporti con la Redi e, salvo verifiche da effettuarsi da parte del giudice del rinvio come esposto al punto precedente di questa sentenza, nei suoi rapporti con la Commerzbank, del foro del luogo di esecuzione del contratto secondo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, anche qualora la formazione del contratto su cui si fonda la domanda sia controversa tra le parti.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione posta dichiarando che l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

Sulla prima questione

59

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra relazione di subordinazione o d’incompatibilità, è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.

60

Si deve preliminarmente ricordare che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede, onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata delle cause, di giungere a decisioni incompatibili, che un soggetto possa essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica.

61

Per quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla competenza di cui all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, conformemente ai considerando 12 e 15 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare così decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata (v., in particolare, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 77, e del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 19).

62

Peraltro, la suddetta regola di competenza speciale deve essere interpretata tenendo conto, da una parte, del considerando 11 del regolamento n. 44/2001, secondo il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (v., in particolare, sentenze dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 36, e del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 20).

63

D’altra parte, tale regola di competenza speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v., in particolare, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 74 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 21).

64

La Corte ha peraltro ritenuto che spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le domande di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo, prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti (v., in particolare, sentenze dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 41; del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 83, e del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 23).

65

La Corte ha tuttavia precisato al riguardo che, affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v., in particolare, sentenze del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C‑539/03, EU:C:2006:458, punto 26; dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 40; del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 79, nonché del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 24).

66

Al fine di valutare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la sussistenza del vincolo di connessione tra le diverse domande sottopostegli e dunque del rischio di decisioni incompatibili se tali domande fossero decise separatamente, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione, segnatamente, come ha evidenziato l’avvocato generale ai paragrafi da 95 a 100 delle sue conclusioni, la differenza di fatto e di diritto tra, da un lato, il procedimento di responsabilità derivante da una cattiva gestione e, dall’altro, il procedimento di dichiarazione di nullità di uno dei contratti e di restituzione dell’indebito i cui esiti sono indipendenti. A tale riguardo, la sola circostanza che l’esito di uno dei procedimenti possa avere un’influenza su quello dell’altro, in particolare, l’incidenza potenziale dell’importo da restituire nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità e di restituzione dell’indebito sulla valutazione dell’eventuale pregiudizio nell’ambito di una domanda di responsabilità, non è sufficiente per considerare «incompatibili» le decisioni da adottare nel contesto di questi due procedimenti ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

67

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:

in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto;

una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatta dall’emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato – circostanza che incombe al giudice nazionale verificare –, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra l’emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola, e

l’inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare –, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.

 

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

 

3)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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