EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0255

Sentenza della Corte del 5 febbraio 2002.
Anna Humer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Nozione di prestazione familiare - Versamento di anticipi su assegno alimentare - Condizione di residenza del figlio minorenne nel territorio nazionale - Esportazione di prestazioni all'estero.
Causa C-255/99.

European Court Reports 2002 I-01205

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:73

61999J0255

Sentenza della Corte del 5 febbraio 2002. - Anna Humer. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Nozione di prestazione familiare - Versamento di anticipi su assegno alimentare - Condizione di residenza del figlio minorenne nel territorio nazionale - Esportazione di prestazioni all'estero. - Causa C-255/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01205


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione materiae - Prestazione erogata in forma di anticipo su assegno alimentare per figli minorenni - Inclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. h)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Familiari del lavoratore - Persona che abbia uno dei genitori nella condizione di lavoratore subordinato o di disoccupato - Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. f), sub i), e 2, n. 1]

3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Figlio minorenne che risiede con uno dei genitori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro erogatore - Altro genitore occupato o disoccupato nello Stato membro erogatore - Diritto del figlio di fruire dell'anticipo su assegno familiare

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 73 e 74)

Massima


1. Una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

( v. punti 33, 54, dispositivo 1 )

2. Una persona, che abbia uno dei genitori nella condizione di lavoratore subordinato o di disoccupato, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 in quanto familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), sub i), di detto regolamento.

( v. punti 36-37, 54, dispositivo 2 )

3. Anche se il regolamento n. 1408/71 non considera espressamente le situazioni familiari conseguenti a un divorzio, tuttavia, nulla ne giustifica l'esclusione dall'ambito di applicazione di detto regolamento.

Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 - il cui scopo consiste nel garantire ai familiari residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente l'erogazione delle prestazioni familiari previste dalla normativa in materia e nell'impedire che uno Stato membro possa subordinare l'erogazione o l'importo di prestazioni familiari alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro erogatore, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione - vanno interpretati nel senso che il figlio minorenne che risiede con il genitore al quale è affidato in uno Stato membro diverso da quello che eroga la prestazione ed il cui altro genitore, tenuto a versargli un assegno alimentare, lavora o è disoccupato nello Stato membro che eroga la prestazione ha diritto ad una prestazione familiare quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli).

Ne consegue che il familiare di un lavoratore, ivi compreso un figlio minorenne, può basarsi direttamente sugli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 per chiedere, senza l'intervento del lavoratore stesso, l'attribuzione di una prestazione familiare qualora siano soddisfatti i presupposti per l'applicazione di tali articoli.

( v. punti 39-40, 42, 52, 54, dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-255/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa riguardante la minore

Anna Humer,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. h), 73 e 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 1, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1615, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.na Humer, dall'avv. A. Frischenschlager, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Hillenkamp e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.na Humer, rappresentata dall'avv. A. Frischenschlager, del governo austriaco, rappresentato dalla sig.ra C. Pesendorfer, del governo danese, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dalla sig.ra A.-K. Holland, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. W. Bogensberger, all'udienza del 5 dicembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 giugno 1999, pervenuta in cancelleria l'8 luglio successivo, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. h), 73 e 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 3, n. 1, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito dell'azione giudiziaria intentata da Anna Humer, figlia minorenne di genitori divorziati, rappresentata dalla madre, al fine di ottenere dal «Familienlastenausgleichsfonds» (fondo per la compensazione dei carichi familiari) il pagamento di anticipi su assegno alimentare dovuto, ma non pagato, dal padre.

Normativa comunitaria

3 L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) così dispone ai nn. 1, 2 e 3, lett. b):

«1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

(...)

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri».

4 Il regolamento n. 1408/71 ha per scopo il coordinamento, nell'ambito della libera circolazione delle persone, delle legislazioni previdenziali nazionali conformemente agli obiettivi dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE).

5 L'art. 1 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Definizioni», recita:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

(...)

f) i) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; (...)

(...)

(...)

u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;

(...)

(...)».

6 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all'ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento, dispone:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

7 L'art. 3 del regolamento n. 1408/71, relativo alla parità di trattamento, stabilisce:

«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. (...)

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III».

8 L'art. 4 del regolamento n. 1408/71, che definisce l'ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, precisa, al n. 1, lett. h):

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

h) le prestazioni familiari».

9 L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», è così formulato:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

10 L'art. 74 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», recita:

«Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

Normativa nazionale

11 L'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), adottato nel 1985 (BGBl. 1985, pag. 451; in prosieguo: l'«UVG»), prevede, alle condizioni da esso stabilite, la concessione da parte dello Stato di anticipi su assegni alimentari.

12 L'art. 2, n. 1, dell'UVG stabilisce:

«Hanno diritto agli anticipi i figli minorenni aventi la residenza abituale nel territorio nazionale e che siano cittadini austriaci o apolidi (...)».

13 Ai sensi dell'art. 3 dell'UVG:

«Gli anticipi sono concessi

1. se per il diritto soggettivo ad un assegno alimentare esiste un titolo esecutivo che possa essere fatto valere all'interno del paese e

2. se un'esecuzione relativa ad obbligazioni alimentari in corso (...) o, qualora il debitore dell'assegno alimentare non disponga manifestamente di redditi o di altra retribuzione regolare, se un'esecuzione (...) non ha integralmente coperto, nel corso dei sei mesi che precedono la presentazione della domanda di concessione di anticipi, anche uno solo degli importi dell'assegno alimentare divenuto esigibile; a tale riguardo, gli arretrati del debito alimentare pagati sono imputati al debito alimentare in corso».

14 L'art. 4 dell'UVG dispone che, in determinate circostanze, gli anticipi sono concessi anche se l'esecuzione non appare destinata ad andare a buon fine o se il diritto all'assegno alimentare non è stato determinato.

15 Gli artt. 30 e 31 dell'UVG prevedono che i diritti alimentari del figlio che hanno formato oggetto di anticipi siano trasferiti alla pubblica amministrazione. Qualora il debitore della prestazione alimentare non effettui alcun pagamento, i crediti formano oggetto di esecuzione forzata.

16 La concessione dell'anticipo su assegno alimentare non dipende da una situazione di indigenza personale del beneficiario e non rientra nell'esercizio di un potere discrezionale nella valutazione del caso concreto.

17 L'UVG è stato adottato sulla base dell'art. 10, n. 1, punto 6, della Costituzione austriaca, il quale riconosce allo Stato federale austriaco una competenza in materia «di diritto civile».

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

18 La ricorrente nella causa principale, Anna Humer, minorenne, nata il 10 settembre 1987, nonché i suoi genitori sono cittadini austriaci. Il divorzio dei genitori veniva pronunciato il 9 marzo 1989 e la madre otteneva l'affidamento esclusivo della figlia.

19 Inizialmente entrambi i genitori continuavano a risiedere in Austria. Nel 1992 la madre si trasferiva con la figlia in Francia, dove da allora esse risiedono abitualmente. Il padre avrebbe continuato a risiedere in Austria fino alla morte, sopravvenuta il 13 marzo 1999.

20 Il 2 novembre 1993 il padre si obbligava, nell'ambito di una transazione giudiziale, a versare mensilmente alla figlia un assegno alimentare di ATS 4 800. All'epoca il padre lavorava come impiegato commerciale, attività che continuava a svolgere almeno sino al 31 gennaio 1998. Secondo le informazioni fornite alla Corte, pare che, a partire da tale data, egli fosse disoccupato, benché la sua situazione professionale al momento del decesso resti sconosciuta.

21 Quando ancora risiedeva in Austria la madre dell'interessata era insegnante di religione. Il rappresentante in giudizio della ricorrente nella causa principale ha fatto presente, in risposta ad un quesito formulato dalla Corte, che la madre della ricorrente insegnava sulla base di un'abilitazione all'insegnamento rilasciatale dalla Chiesa cattolica e riconosciuta in Austria in forza del concordato in vigore in tale Stato.

22 Dopo aver trasferito la sua residenza in Francia, la madre della ricorrente si trovava di fronte al problema della sua abilitazione all'insegnamento, che in Francia non era riconosciuta. Tuttavia, essa poteva insegnare il tedesco in scuole private frequentando nel contempo all'Università di Nantes un corso di laurea, al termine del quale, nel 1994, conseguiva un diploma che l'abilitava all'insegnamento del tedesco come lingua viva straniera.

23 Il 24 luglio 1998 la ricorrente nella causa principale, rappresentata dalla madre, richiedeva allo Stato austriaco la concessione di anticipi su assegno alimentare per un importo mensile di ATS 4 800 a far data dal 1° luglio 1998 e per una durata di tre anni. Il suo legale faceva valere che il padre, nonostante reiterate ingiunzioni, era in ritardo di diversi mesi nel pagamento dell'assegno alimentare e che le mensilità in corso non erano state neppure versate.

24 Il giudice austriaco di primo grado, basandosi sull'art. 2, n. 1, dell'UVG, respingeva tale domanda per il motivo che la minore e la madre affidataria risiedevano abitualmente in Francia. Il giudice di appello riformava tale pronuncia concedendo alla ricorrente nella causa principale, ai sensi dell'art. 3 dell'UVG, un anticipo su assegno alimentare per un importo mensile di ATS 4 800 dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2001. Tale giudice considerava che gli artt. 6, primo comma, e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12, primo comma, e 43 CE) ostavano all'applicazione di una regola discriminatoria, come la condizione di residenza in Austria prevista dall'UVG.

25 Adito con un ricorso per cassazione («Revision»), l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. a) Se gli anticipi su assegni alimentari per figli minori di lavoratori attivi ovvero di disoccupati che percepiscano prestazioni di disoccupazione in base alla normativa austriaca, versati ai sensi dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - UVG, BGBl. 451, nella versione vigente - Legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e se quindi sia applicabile in tal caso anche l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, concernente la parità di trattamento.

b) Se gli artt. 73 e 74 del citato regolamento n. 1408/71 fondino il diritto - da parte del figlio legittimo convivente con la madre in uno Stato membro diverso dall'Austria, paese dove risiede il padre, lavoratore attivo ovvero disoccupato che percepisce, in base alla normativa austriaca, prestazioni di disoccupazione - alla concessione di un anticipo su assegno alimentare ai sensi della legge citata alla lett. a).

2. In caso di soluzione negativa di una delle questioni formulate al punto 1:

a) Se gli anticipi su assegno alimentare previsti nella legge citata sub 1, lett. a), costituiscano vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

b) Se la condizione della residenza abituale del minore sul territorio austriaco ai fini della concessione degli anticipi su assegno alimentare rappresenti una disposizione restrittiva, vietata ai sensi dell'art. 3, n. 1, seconda ipotesi, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, nonché alla luce dell'art. 48 del Trattato.

c) Se le disposizioni del regolamento n. 1612/68 fondino un diritto del figlio del lavoratore alla concessione di anticipi su assegno alimentare».

Giudizio della Corte

26 Va rilevato che, considerata la data dei fatti della causa principale, la versione applicabile del regolamento n. 1408/71 appare essere quella modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, di modo che quest'ultima è la versione da interpretare. Va tuttavia sottolineato che le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71 sono rimaste sostanzialmente le stesse.

27 Inoltre, non si deve esaminare la questione dell'applicabilità dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, sollevata nella prima questione, lett. a), posto che la ricorrente nella causa principale ha la cittadinanza austriaca.

Sulla prima questione

28 Con le due parti della prima questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo cerca di stabilire, in primo luogo, se una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisca una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, in secondo luogo, se un figlio minorenne che si trovi nella stessa condizione della ricorrente nella causa principale rientri nell'ambito di applicazione ratione personae dello stesso regolamento e, in terzo luogo, se tale figlio minorenne possa basarsi sugli artt. 73 e 74 del detto regolamento per avvalersi del beneficio di tale prestazione.

Sulla qualificazione di prestazione familiare

29 Il giudice a quo chiede sostanzialmente, in primo luogo, se una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisca una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

30 Tale questione è identica a quella sottoposta dall'Oberster Gerichtshof in una causa che riguardava anch'essa la compatibilità delle disposizioni dell'UVG con il diritto comunitario e che ha condotto alla sentenza 15 marzo 2001, causa C-85/99, Offermanns (Racc. pag. I-2261).

31 Al punto 41 di tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'espressione «compensare i carichi familiari», che compare all'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli.

32 Ai punti 42-46 della stessa sentenza la Corte ha esaminato gli elementi costitutivi dell'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG, in particolare le sue finalità e le sue condizioni di attribuzione. Essa ha rilevato in particolare che la motivazione fatta valere dal legislatore austriaco al momento dell'adozione dell'UVG era quella di assicurare il mantenimento di figli minori allorché le madri si trovano sole con i loro figli e, oltre al gravoso onere di allevarli, si vedono anche imporre il difficile compito di ottenere dal padre un contributo al loro mantenimento. Essa ha anche sottolineato che, secondo l'Oberster Gerichtshof, la mitigazione di una tale situazione costituisce il motivo per cui «lo Stato deve intervenire al posto dei debitori che non adempiono obblighi alimentari, versare anticipi sugli assegni e rivalersi sui debitori della prestazione di mantenimento».

33 Di conseguenza la Corte ha dichiarato, al punto 49 della sentenza Offermanns, citata, che una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

Sull'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71

34 In secondo luogo, la questione sollevata dal giudice a quo tende implicitamente a stabilire se un figlio minorenne che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

35 Al fine di risolvere tale questione si deve verificare se tale figlio sia familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), dello stesso regolamento.

36 Nella fattispecie risulta dai punti 20-22 della presente sentenza che sia il padre che la madre della ricorrente nella causa principale erano, alla data in cui quest'ultima ha chiesto l'attribuzione di anticipi sul suo assegno alimentare, o lavoratori subordinati o disoccupati. Inoltre è pacifico che la ricorrente nella causa principale, all'epoca dei fatti, era un «familiare» di ciascuno dei genitori.

37 Ne consegue che un figlio che si trovi nella stessa situazione della ricorrente nella causa principale rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

Sulla possibilità per un figlio minorenne che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale di avvalersi dell'anticipo su assegno alimentare in forza delle disposizioni degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71

38 In terzo luogo, il giudice a quo cerca più particolarmente di stabilire se gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che fondano il diritto di un figlio minorenne, che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale, all'attribuzione di un anticipo su assegno alimentare ai sensi di una normativa quale l'UVG.

39 A tale proposito si deve evidenziare che lo scopo degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 è per l'appunto quello di garantire ai familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente l'erogazione delle prestazioni familiari previste dalla normativa in vigore (v., per quanto riguarda l'art. 73 del regolamento n. 1408/71, sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I-4895, punto 32).

40 Più precisamente essi intendono evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l'importo di prestazioni familiari alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione (v., in particolare, sentenze 22 febbraio 1990, causa C-12/89, Gatto, Racc. pag. I-557, pubblicazione sommaria, e Hoever e Zachow, citata, punto 34).

41 Come è stato dichiarato ai punti 33 e 36 della presente sentenza, la prestazione controversa nella causa principale ha natura di prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 e nulla osta a che la ricorrente nella causa principale abbia la qualità di familiare di un lavoratore o ex lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), di detto regolamento.

42 E' vero che, come osserva il governo svedese, il regolamento n. 1408/71 non considera espressamente le situazioni familiari conseguenti a un divorzio. Ma, contrariamente a quanto sostiene tale governo, nulla giustifica la loro esclusione dall'ambito di applicazione di detto regolamento.

43 Una delle conseguenze abituali del divorzio è infatti che l'affidamento dei figli è attribuito ad uno dei genitori, presso il quale il figlio avrà la residenza. Orbene, può darsi che, per vari motivi, nella fattispecie a seguito di un divorzio, il genitore cui è affidato il figlio lasci lo Stato membro d'origine e si stabilisca in un altro Stato membro al fine di svolgervi un'attività lavorativa. In un caso del genere la residenza del figlio minorenne si sposterà anch'essa in tale altro Stato membro.

44 Nella causa principale è pacifico che la ricorrente nella causa principale avrebbe potuto aspirare al beneficio dell'anticipo su assegno alimentare se avesse continuato a risiedere in Austria. Il solo motivo per cui essa si trova esclusa dal beneficio di detto anticipo è l'esercizio da parte delle madre, cui essa è affidata, del diritto alla libera circolazione, il che ha comportato l'applicazione della clausola di residenza contenuta nell'UVG.

45 Due obiezioni sono state sollevate dai governi austriaco e svedese, nonché da parte della Commissione, contro l'applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 nella causa principale, obiezioni entrambe fondate sul fatto che l'UVG introduce un diritto originario attribuito al figlio stesso.

46 Da una parte, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, nessuno eserciterebbe il diritto alla libera circolazione dei lavoratori conferito dal Trattato. Infatti il genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro che eroga la prestazione, nella fattispecie il padre, non avrebbe esercitato tale diritto mentre lo spostamento del figlio minorenne, beneficiario della prestazione, in un altro Stato membro non deriverebbe dall'esercizio, da parte sua, del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

47 Dall'altra, gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 prevedrebbero che sia il genitore che lavora nello Stato membro che eroga la prestazione a chiedere le prestazioni familiari a nome dei familiari. Orbene, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale sarebbe il figlio minorenne che, per far fronte all'inadempimento di tale genitore, venuto meno al suo obbligo alimentare, cercherebbe di valersi direttamente di tali disposizioni.

48 Quanto alla prima obiezione, dal titolo del regolamento n. 1408/71, nonché dal suo art. 2, si desume che tale regolamento disciplina l'applicazione di regimi di previdenza sociale ai familiari dei lavoratori, subordinati e autonomi, che si spostano all'interno della Comunità, di modo che, se il familiare di un lavoratore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 sono, di regola, applicabili (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1978, causa 115/77, Laumann, Racc. pag. 805, punto 5, e 5 marzo 1998, causa C-194/96, Kulzer, Racc. pag. I-895, punto 30).

49 Lo stesso dicasi, a maggior ragione, allorché, come nella causa principale, lo spostamento del figlio del lavoratore, familiare di quest'ultimo, dipende dall'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dell'ex coniuge di tale lavoratore.

50 Quanto alla seconda obiezione, è vero che l'UVG introduce un diritto originario conferito al figlio stesso. Tuttavia le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere considerate come dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare (v. sentenza Hoever e Zachow, citata, punto 37). Per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71, ne consegue che, da un lato, la qualificazione giuridica della prestazione nell'ordinamento nazionale non è pertinente per la loro interpretazione e che, dall'altro, è irrilevante che il destinatario di tale prestazione sia un familiare del lavoratore anziché lo stesso lavoratore.

51 Secondo la giurisprudenza della Corte, il coniuge di un lavoratore subordinato può avvalersi direttamente di un diritto a prestazioni familiari in forza dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 purché il lavoratore soddisfi le condizioni prescritte dal detto articolo e purché le prestazioni familiari di cui trattasi siano previste dalla normativa nazionale anche per i familiari (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 26, e Hoever e Zachov, citata, punti 30 e 38). Nulla osta a che tale ragionamento sia esteso a tutti i familiari.

52 Da tutte le considerazioni che precedono discende che il familiare di un lavoratore, ivi compreso un figlio minorenne, come la ricorrente nella causa principale, può basarsi direttamente sugli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 per chiedere, senza l'intervento del lavoratore stesso, l'attribuzione di una prestazione familiare, qualora le condizioni per l'applicazione di tali articoli siano per il resto soddisfatte.

53 Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché, come nella causa principale, il diritto alla prestazione controversa trova appunto origine nell'inadempimento dell'obbligo, gravante sul lavoratore, di mantenere la famiglia.

54 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione nel senso che:

- una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71;

- una persona, uno dei genitori della quale sia lavoratore subordinato o disoccupato, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 in quanto familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), di detto regolamento;

- gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il figlio minorenne che risiede con il genitore al quale è affidato in uno Stato membro diverso da quello che eroga la prestazione e il cui altro genitore, tenuto a versargli un assegno alimentare, lavora o è disoccupato nello Stato membro che eroga la prestazione ha diritto ad una prestazione familiare quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG.

Sulla seconda questione

55 Essendo stata risolta la prima questione in senso affermativo, non è necessario risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Le spese sostenute dai governi austriaco, danese, tedesco e svedese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 23 giugno 1999, dichiara:

1) Una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), adottato nel 1985, costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2) Una persona, uno dei genitori della quale sia lavoratore subordinato o disoccupato, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come modificato, in quanto familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), di detto regolamento.

3) Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il figlio minorenne che risiede con il genitore al quale è affidato in uno Stato membro diverso da quello che eroga la prestazione ed il cui altro genitore, tenuto a versargli un assegno alimentare, lavora o è disoccupato nello Stato membro che eroga la prestazione ha diritto ad una prestazione familiare quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'Unterhaltsvorschussgesetz.

Top