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Document 52016PC0594

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

COM/2016/0594 final - 2016/0284 (COD)

Bruxelles, 14.9.2016

COM(2016) 594 final

2016/0284(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi
e radiofonici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 301 final}
{SWD(2016) 302 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le tecnologie digitali facilitano la distribuzione e l'accesso alle opere e ad altro materiale protetto e il 49% degli internauti europei ha accesso a musica, contenuti audiovisivi e giochi online 1 . Le emittenti e i fornitori di servizi di ritrasmissione investono sempre di più nello sviluppo di servizi digitali e online per la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi. L'offerta online delle emittenti comprende, in particolare, servizi di simulcast (canali televisivi/radiofonici trasmessi online, accanto alla radiodiffusione tradizionale via satellite, via cavo o terrestre), servizi di catch-up TV 2 e podcast. Nonostante la crescente varietà di servizi online, i programmi delle emittenti spesso non sono disponibili online per i cittadini europei che vivono in altri Stati membri. Inoltre, la gamma di canali televisivi e radiofonici di altri Stati membri offerta dai servizi di ritrasmissione non è la stessa in tutta l'UE.

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente un elevato numero di notiziari, documentari, programmi culturali, politici o di intrattenimento prodotti dagli organismi stessi o le cui licenze vengono acquistate presso terzi. Tali programmi comprendono una varietà di contenuti protetti come opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche. Ciò richiede una complessa gestione dei diritti tra una moltitudine di titolari. Spesso, i diritti devono essere acquisiti in un breve arco di tempo, in particolare per la preparazione di programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi al di là delle frontiere, gli organismi di radiodiffusione devono disporre dei diritti necessari per i pertinenti territori, il che aumenta la complessità dell'acquisizione dei diritti. Per la radiodiffusione via satellite l'acquisizione dei diritti è stata agevolata dall'applicazione del principio del paese di origine sancito dalla direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (direttiva 93/83/CEE), che consente alle emittenti di acquisire i diritti soltanto in uno Stato membro. La suddetta direttiva non si applica quando un'emittente acquisisce i diritti per i propri servizi online.

Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano un numero elevato di canali televisivi e radiofonici in pacchetti, incontrano difficoltà per l'acquisizione di tutti i diritti necessari a ritrasmettere i programmi radiotelevisivi degli organismi di diffusione radiotelevisiva. La direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo prevede un sistema di gestione collettiva obbligatoria per la ritrasmissione via cavo delle trasmissioni radiotelevisive di altri Stati membri. Questo sistema, che facilita l'acquisizione dei diritti, non copre i servizi di ritrasmissione forniti con mezzi diversi dalla trasmissione via cavo attraverso reti di comunicazione elettronica chiuse, come i servizi IPTV (TV/radio su reti IP a circuito chiuso). Gli operatori di tali servizi di ritrasmissione devono pertanto far fronte a pesanti oneri in termini di acquisizione dei diritti per poter fornire i propri servizi, in particolare quando ritrasmettono trasmissioni radiotelevisive di altri Stati membri.

La presente proposta intende promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori alle trasmissioni e agevolare la ritrasmissione digitale su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri mediante l'adeguamento del quadro giuridico dell'Unione. Affrontando le difficoltà connesse all'acquisizione dei diritti, essa crea le condizioni che permettono alle emittenti e agli operatori di servizi di ritrasmissione di offrire un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici in tutta l'UE. Di conseguenza, la presente proposta intende promuovere l'accesso degli utenti a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, per quanto riguarda sia i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva sia i servizi di ritrasmissione. La proposta introduce un approccio comune nell'Unione pur mantenendo elevato il livello di protezione dei titolari dei diritti. In tal modo essa contribuisce al funzionamento del mercato interno come spazio privo di frontiere interne.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La strategia per il mercato unico digitale 3 delinea una serie di iniziative allo scopo di creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. Nel dicembre 2015 la Commissione ha intrapreso un primo passo con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno 4 .

La presente proposta risponde a uno degli obiettivi chiave individuati nella strategia per il mercato unico digitale, ossia promuovere un più ampio accesso online ai programmi televisivi e radiofonici per gli utenti in tutta l'UE. La promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori alle trasmissioni e la facilitazione della ritrasmissione digitale di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri rappresentano un passo significativo che affronta un ostacolo specifico all'accesso transfrontaliero ai contenuti trasmessi a vantaggio degli utenti.

La presente proposta è coerente con gli strumenti giuridici nel settore del diritto d'autore, in particolare con la direttiva 93/83/CEE, la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2006/115/CE e la direttiva 2014/26/UE. Tali direttive, unitamente alla presente proposta, contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un elevato livello di protezione dei titolari dei diritti e facilitano l'acquisizione degli stessi.

La presente proposta contribuisce anche ad aumentare la portata transfrontaliera dei servizi di media audiovisivi e, di conseguenza, integra la direttiva 2010/13/UE 5 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

A norma dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma dei trattati. Facilitando l'accesso ai programmi televisivi e radiofonici, la presente proposta consentirebbe di migliorare l'accesso a contenuti culturali, notizie ed informazioni.

Essa contribuisce a promuovere gli interessi dei consumatori, incoraggiando un maggiore accesso ai programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri ed è pertanto coerente con le politiche dell'UE in materia di protezione dei consumatori e con l'articolo 169 del TFUE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 114 del TFUE. Tale articolo conferisce all'UE il potere di adottare misure che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, che comporta tra l'altro la libertà di prestare servizi e di usufruirne.

L'UE ha armonizzato i diritti pertinenti per la diffusione online di opere e di altro materiale protetto nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi (in particolare i diritti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione) nella direttiva 2001/29.

La presente proposta di regolamento riguarda l'agevolazione dell'acquisizione dei diritti per i servizi online accessori di organismi di diffusione radiotelevisiva mediante l'introduzione del principio del paese d'origine, in base al quale l'azione pertinente relativa al diritto d'autore ha luogo unicamente nello Stato membro in cui è stabilito l'organismo interessato. Essa facilita inoltre l'acquisizione dei diritti per i servizi di ritrasmissione su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria. L'obiettivo della proposta è tener conto, fra l'altro, dell'evoluzione della tecnologia che richiede un adeguamento del quadro giuridico precedentemente armonizzato.

Lo strumento proposto è il regolamento, tenuto conto della necessità di garantire che le norme conseguano l'obiettivo in modo uniforme e siano direttamente applicabili.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La questione affrontata dalla presente proposta, vale a dire un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione, è essenzialmente di natura transfrontaliera. Solo uno strumento dell'Unione può stabilire una norma che applichi il principio del paese di origine alle trasmissioni transfrontaliere di programmi televisivi e radiofonici. In merito all'esercizio dei diritti di ritrasmissione, solo uno strumento dell'Unione può eliminare la frammentazione esistente nel mercato relativamente al modo in cui i diritti sono gestiti per i servizi di ritrasmissione digitale, garantendo così certezza giuridica agli operatori di ritrasmissione. Tuttavia, alcune disposizioni specifiche in merito all'applicazione della gestione collettiva obbligatoria ai servizi di ritrasmissione forniti su reti chiuse dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta istituisce meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi in relazione a determinati tipi di trasmissioni online e ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Essa riguarda e copre solo specifici segmenti del mercato (servizi online accessori delle emittenti e determinati servizi di ritrasmissione forniti mediante reti IPTV e altre reti di comunicazione elettronica "chiuse"), mentre altri servizi (ad esempio i servizi su richiesta non legati a una trasmissione) sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori online attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri. Essa non impedisce l'esercizio della libertà contrattuale delle parti di limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine in conformità al diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio del paese di origine applicabile all'acquisizione dei diritti per i servizi online accessori delle emittenti, essa localizza unicamente le azioni pertinenti relative al diritto d'autore ai fini dell'esercizio dei diritti (ad esempio, l'ottenimento di una licenza). Pertanto, il paese di origine non incide sulla localizzazione delle azioni pertinenti relative al diritto d'autore quando i diritti non sono stati acquisiti (ossia nel caso di trasmissioni non autorizzate).

Per quanto riguarda i diritti di ritrasmissione, la proposta riguarda solo l'esercizio di tali diritti, lasciando questi ultimi intatti. Inoltre, copre le ritrasmissioni nella misura in cui riguardano programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e pertanto garantisce l'applicazione uniforme e l'entrata in vigore simultanea delle norme in tutta l'Unione. Ciò consentirebbe di assicurare la piena certezza giuridica ai fornitori di servizi che operano in diversi territori. L'applicabilità diretta delle disposizioni della presente proposta impedirebbe la frammentazione giuridica e offrirebbe un insieme di norme armonizzate per agevolare la fornitura transfrontaliera di programmi televisivi e radiofonici online e di servizi di ritrasmissione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 93/83/CEE 6 e, in particolare, dell'efficacia e della pertinenza del principio del paese d'origine applicato alle trasmissioni via satellite e alle norme sulla gestione collettiva obbligatoria per le ritrasmissioni via cavo. La valutazione ha mostrato che questi meccanismi hanno facilitato l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi per le trasmissioni via satellite transfrontaliere e per le ritrasmissioni simultanee via cavo di trasmissioni di altri Stati membri. Ha tuttavia sottolineato che la direttiva 93/83/CEE, a causa del carattere specificamente tecnologico delle sue disposizioni, non si applica alle nuove tecnologie digitali utilizzate per la trasmissione e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici che sono emerse negli ultimi anni.

Consultazioni dei portatori di interesse

Dal 24 agosto al 16 novembre 2015 è stata condotta una consultazione pubblica sulla revisione della direttiva 93/83/CEE 7 . Tale consultazione invitava gli intervistati ad esprimersi sul funzionamento delle norme relative all'acquisizione dei diritti per le emittenti satellitari e gli operatori via cavo e a valutare l'eventuale necessità di estendere tali norme alle trasmissioni online e alle ritrasmissioni con mezzi diversi dal cavo. Inoltre, nel 2015-2016 la Commissione ha tenuto discussioni approfondite con i portatori di interesse (emittenti pubbliche e commerciali, operatori di telecomunicazioni, titolari di diritti e organismi di gestione collettiva), al fine di discutere le questioni relative alle trasmissioni online e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici.

I consumatori sono, in generale, favorevoli all'estensione del principio del paese di origine a tutti i servizi online, anche se alcuni di essi ritengono che tale meccanismo potrebbe non essere sufficiente a garantire l'accesso transfrontaliero. Tutte le emittenti del servizio pubblico nonché le radio commerciali chiedono l'applicazione del principio del paese di origine ai servizi online connessi alla trasmissione. Per contro, le emittenti commerciali, i titolari di diritti e gli organismi di gestione collettiva esprimono forti riserve sull'estensione dell'applicazione di tale principio in quanto ritengono che potrebbe limitare la loro capacità di concedere i diritti su base territoriale.

I consumatori, gli operatori via cavo, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, le emittenti del servizio pubblico e la grande maggioranza degli organismi di gestione collettiva sono a favore di una possibile estensione della gestione collettiva obbligatoria alla ritrasmissione simultanea di programmi radiofonici e televisivi su piattaforme diverse da quelle via cavo. Molti organismi di gestione collettiva e le emittenti del servizio pubblico, nonché alcuni operatori via cavo e del settore delle telecomunicazioni, insistono sul fatto che l'estensione dovrebbe essere limitata ad ambienti "chiusi" che funzionano in modo analogo alle reti via cavo. La maggior parte dei titolari di diritti sono contrari a una possibile estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria a causa dei potenziali effetti negativi sui mercati e anche le emittenti commerciali tendono ad opporvisi.

Le misure previste dalla presente proposta tengono conto di un certo numero di preoccupazioni manifestate dai portatori di interesse, in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione del principio del paese di origine (ad esempio, i servizi di video on demand delle emittenti sono al di fuori del campo di applicazione e l'intervento riguarda soltanto l'acquisizione dei diritti necessari per i servizi online accessori) e del meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti (che è limitato alle reti chiuse).

Assunzione e uso di perizie

Sono stati condotti studi giuridici 8 ed economici 9 sull'applicazione della normativa UE sul diritto d'autore all'ambiente digitale, in particolare per quanto riguarda le trasmissioni online e le ritrasmissioni su reti digitali). In aggiunta, nel 2015-2016 è stato condotto uno studio a sostegno della valutazione della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo e della sua eventuale estensione 10 .

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d'impatto 11 . Il 22 luglio 2016 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo a condizione che la valutazione d'impatto sia ulteriormente migliorata 12 . La versione finale della valutazione d'impatto tiene conto delle osservazioni contenute nel parere.

La valutazione d'impatto prende in esame due gruppi di opzioni d'intervento, volte a facilitare l'acquisizione dei diritti i) per le trasmissioni online di programmi televisivi e radiofonici e ii) per le ritrasmissioni digitali di programmi televisivi e radiofonici.

Per quanto riguarda le trasmissioni online di programmi televisivi e radiofonici, sono state esaminate tre opzioni d'intervento oltre allo scenario di riferimento. Un'opzione non legislativa (opzione 1), consistente nella promozione di accordi volontari per agevolare l'acquisizione dei diritti per determinati servizi online delle emittenti, non è stata accolta perché il suo esito sarebbe incerto, in quanto vincolato alla volontà dei portatori di interesse di concedere licenze dei diritti, e perché non consentirebbe di garantire un regime uniforme di concessione delle licenze. L'applicazione del principio del paese di origine alle trasmissioni online è stata esaminata in base a due opzioni legislative: l'opzione 2 limitava il campo di applicazione ai servizi online delle emittenti che sono accessori rispetto alle trasmissioni iniziali (in particolare i servizi di simulcast e i servizi di catch-up); l'opzione 3 estendeva l'applicazione alle trasmissioni online non collegate a un servizio di diffusione (servizi di webcasting). L'opzione 2 consentirebbe di ridurre sensibilmente i costi di transazione sostenuti dalle emittenti disposte a rendere le proprie trasmissioni disponibili online e oltre le frontiere. L'opzione 3, in linea di principio, estenderebbe tali benefici ai webcaster; tuttavia, tenendo conto del fatto che il mercato del webcasting è ancora in fase di sviluppo e che gli operatori online possono facilmente trasferire la propria sede nell'UE, tale opzione potrebbe generare incertezza giuridica per i titolari dei diritti e ridurre il livello di protezione. L'opzione 3 è stata pertanto scartata. L'applicazione del principio del paese di origine solo a taluni servizi online ben definiti delle emittenti (opzione 2) è stata considerata più adeguata. Riducendo i costi di transazione connessi alle trasmissioni transfrontaliere, questa opzione aprirà nuove opportunità consentendo alle emittenti di offrire i propri servizi online oltre frontiera, in particolare per quanto riguarda i contenuti che non sono basati sull'esclusività territoriale. Questa opzione non limita la possibilità per i titolari dei diritti e le emittenti di continuare a concedere diritti su base territoriale, nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale e dell'UE.

Per quanto riguarda le ritrasmissioni digitali di programmi televisivi e radiofonici, sono state esaminate due opzioni d'intervento oltre allo scenario di riferimento. L'opzione 1 limitava il campo di applicazione della gestione collettiva obbligatoria dei diritti ai servizi di ritrasmissione IPTV e ad altri servizi di ritrasmissione forniti su reti di comunicazione elettronica "chiuse", mentre l'opzione 2 lo estenderebbe anche ai servizi di ritrasmissione over-the-top (OTT), a condizione che siano forniti a un numero definito di utenti. L'opzione 2 permetterebbe a una più ampia gamma di servizi di ritrasmissione di beneficiare di una riduzione dei costi di transazione per l'acquisizione dei diritti, tuttavia comporterebbe il rischio di compromettere le strategie dei titolari dei diritti in materia di esclusività dei diritti online e di distribuzione, con una conseguente riduzione dei ricavi delle licenze. L'opzione 1 non presentava tale rischio, poiché la maggior parte dei servizi di ritrasmissione forniti sulle reti di comunicazione elettronica "chiuse" si basa su infrastrutture situate in un particolare territorio. L'opzione 1 è stata scelta come opzione preferita in quanto dovrebbe offrire ai consumatori una scelta più ampia in termini di servizi di ritrasmissione di trasmissioni radiotelevisive e radiofoniche di altri Stati membri.

La proposta dovrebbe produrre risultati positivi in termini di costi/benefici. I costi di transazione connessi alla gestione dei diritti dovrebbero diminuire, offrendo una maggiore scelta ai consumatori senza causare effetti negativi per i titolari dei diritti. Inoltre, la proposta potrebbe generare nuove possibilità di concessione di licenze per i titolari dei diritti e, di conseguenza, ricavi maggiori.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta mira a ridurre i costi di transazione per le emittenti televisive e radiofoniche nonché per i fornitori di servizi di ritrasmissione e, pertanto, avrebbe un effetto positivo sulle PMI che operano in questo settore. Dovrebbe inoltre essere vantaggiosa per i titolari dei diritti, in particolare per i singoli titolari dei diritti, le microimprese e le PMI che non dispongono della capacità necessaria per gestire accordi di licenza individuali con un elevato numero di fornitori di servizi in diversi territori. Pertanto, l'esenzione delle microimprese o l'introduzione di misure di mitigazione a favore delle PMI non sono state ritenute necessarie.

I nuovi sviluppi tecnologici sono stati attentamente esaminati e presi in considerazione nella presente proposta, che si concentra sulle trasmissioni online e sulle ritrasmissioni digitali di programmi televisivi e radiofonici. Alcuni tipi di servizi di trasmissione online e ritrasmissione sono stati esclusi dal campo di applicazione della presente proposta, soprattutto a causa dell'incertezza connessa all'attuale evoluzione del mercato e al fatto che in alcuni casi si tratta di servizi nascenti.

Diritti fondamentali

Con l'istituzione dei regimi di concessione delle licenze applicabili a taluni tipi di trasmissioni online transfrontaliere e alle ritrasmissioni su reti chiuse, la proposta avrà un'incidenza limitata sul diritto d'autore inteso come diritto di proprietà o sulla libertà d'impresa, tutelati a norma degli articoli 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Allo stesso tempo, la proposta avrà un impatto positivo sulla libertà di espressione e d'informazione sancita dall'articolo 11 della Carta, in quanto aumenterà la fornitura e la fruizione transfrontaliere di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La prima raccolta di dati dovrebbe avvenire al momento dell'entrata in vigore del regolamento al fine di stabilire parametri di riferimento per le valutazioni future. Il processo di monitoraggio dovrebbe concentrarsi sui progressi realizzati per quanto riguarda la disponibilità transfrontaliera di programmi televisivi e radiofonici, e la raccolta dei dati dovrebbe aver luogo ogni due o tre anni.

A norma dell'articolo 6 della proposta, la Commissione effettuerà un riesame del regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione comprenderà una valutazione dell'impatto del regolamento sull'accessibilità transfrontaliera dei servizi online accessori. Il riesame sarà realizzato secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce i servizi ai quali si applicano le misure (in particolare i "servizi online accessori" e i servizi di "ritrasmissione"). Tali definizioni saranno applicate in modo uniforme all'interno dell'Unione.

L'articolo 2 stabilisce che le azioni relative al diritto d'autore necessarie per la fornitura di un servizio online accessorio hanno luogo unicamente nello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva. Il concetto di "sede principale" di un organismo di diffusione radiotelevisiva sarebbe conforme al diritto dell'Unione.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'esercizio del diritto di ritrasmissione contemplato dalla proposta. Essi stabiliscono norme analoghe a quelle che figurano agli articoli 9 e 10 della direttiva 93/83/CE riguardante le ritrasmissioni via cavo. L'articolo 3 lascia un certo margine discrezionale agli Stati membri, come nel caso della ritrasmissione via cavo a norma della direttiva 93/83/CE. Gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni sulla gestione collettiva obbligatoria del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la ritrasmissione, sulle presunzioni legali di rappresentanza da parte degli organismi di gestione collettiva e sull'esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva.

L'articolo 5 stabilisce disposizioni transitorie.

L'articolo 6 prevede che la Commissione svolga un riesame del regolamento e presenti una relazione sulle sue principali conclusioni. Esso obbliga gli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finali, vale a dire la data di entrata in vigore del regolamento e la data a decorrere dalla quale si applica il regolamento.

2016/0284 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi
e radiofonici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.

(2)Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catchup. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(3)Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

(4)Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

(5)I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

(6)La direttiva 93/83/CEE del Consiglio 17 facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

(7)Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

(8)I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

(9)Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio.

(10)Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

(11)Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

(12)Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(13)Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE 18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(14)I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero essere esentati dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni. Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni commerciali; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione e pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice. Pertanto, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

(15)Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

(16)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

(17)Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e di agevolare la ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Un regolamento è necessario per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore simultanea per tutti i servizi di trasmissione e ritrasmissione interessati. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la frammentazione giuridica e prevede una maggiore omogeneità mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme volte a promuovere la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri.

(18)Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(19)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)"servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

(b)"ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Articolo 2
Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori

(1)Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(2)Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Articolo 3
Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

(1)I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

(2)Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1 a un organismo di gestione collettiva, si considera incaricato di gestire il diritto a nome del titolare del diritto l'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore del servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione.

(3)Nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, il titolare del diritto è libero di scegliere quale di questi organismi debba essere considerato incaricato di gestire il suo diritto. Se in una situazione del genere il titolare del diritto non sceglie l'organismo di gestione collettiva, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore del servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione indicare quale tra gli organismi di gestione collettiva debba essere considerato incaricato di gestire i diritti di tale titolare.

(4)Il titolare di un diritto ha gli stessi diritti e obblighi, derivanti dall'accordo tra l'operatore del servizio di ritrasmissione e l'organismo di gestione collettiva ritenuto incaricato di gestire il suo diritto, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo di gestione collettiva ed è in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

(5)Uno Stato membro può stabilire che, se un titolare di diritti autorizza la trasmissione iniziale nel suo territorio di un'opera o di altro materiale protetto, si debba ritenere che tale titolare di diritti abbia accettato di non esercitare i propri diritti di ritrasmissione su base individuale ma di esercitarli in conformità al presente regolamento.

Articolo 4
Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

L'articolo 3 non si applica ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore o dai titolari di diritti connessi.

Articolo 5
Disposizioni transitorie

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Articolo 6
Riesame

(1)Entro [3 anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE] la Commissione effettua un riesame del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

(2)Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 7
Disposizioni finali

(1)    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)    Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Fonte: Eurostat, Indagine comunitaria del 2014 sull'utilizzo delle TIC nelle famiglie e da parte degli individui.
(2) Il concetto di "catch-up TV", che consente agli utenti di vedere i programmi al momento desiderato, è in genere basato sull'acquisizione dei diritti di programmazione per un periodo di tempo limitato, in genere da 7 a 30 giorni dopo la trasmissione.
(3) COM(2015) 192 final.
(4) COM(2015) 627 final.
(5) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(6) Cfr. valutazione ex post (REFIT) della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (93/83/CEE).
(7) Cfr. relazione di sintesi sulle risposte alla consultazione pubblica sulla revisione della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
(8) Studio sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione (cfr. in particolare la parte riguardante la "ritrasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore nelle reti digitali"): http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm ; Studio sul diritto di messa a disposizione e sul suo rapporto con il diritto di riproduzione nelle trasmissioni digitali transfrontaliere: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf
(9) Analisi economica della territorialità del diritto di messa a disposizione nell'UE: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study1_en.pdf
(10) Indagine e raccolta di dati a sostegno della valutazione della direttiva 93/83/CEE sulla trasmissione via satellite e via cavo e valutazione della sua eventuale estensione, 2016 [aggiungere riferimento al momento della pubblicazione].
(11) Aggiungere il link alla valutazione d'impatto e alla sintesi.
(12) Aggiungere un link al parere del comitato per il controllo normativo.
(13) GU C , , pag. .
(14) GU C , , pag. .
(15) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(16) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(17) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(18) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(19) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
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