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Document 52012DC0203
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS First Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application of Directive 2010/13/EU "Audiovisual Media Service Directive" Audiovisual Media Services and Connected Devices: Past and Future Perspectives
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi" Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi" Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro
/* COM/2012/0203 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi" Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro /* COM/2012/0203 final */
INDICE 1........... Introduzione — Contesto................................................................................................ 3 2........... Applicazione della direttiva.............................................................................................. 3 2.1........ Paese di origine, libera
circolazione e libertà di espressione.............................................. 3 2.2........ Obiettivi strategici:
protezione dei minori e incitamento all'odio...................................................................... 4 2.3........ Servizi di media audiovisivi per
tutti: accessibilità.............................................................. 4 2.4........ Libertà di espressione: diritto
all'informazione................................................................... 4 2.5........ Diversità culturale:
promozione di opere europee e indipendenti.................................................................... 4 2.6........ Comunicazioni commerciali............................................................................................. 4 2.7........ Attività di autoregolamentazione...................................................................................... 4 3........... Sviluppi tecnologici recenti ed
espansione del
mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.............................................................. 4 4........... Conclusioni..................................................................................................................... 4 1. Introduzione
— Contesto L'articolo 33 della direttiva sui servizi di
media audiovisivi (in appresso "direttiva SMA"), invita la
Commissione a presentare periodicamente una relazione sull'applicazione della
direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo. La presente relazione è la prima
sull'applicazione della direttiva SMA rivista e copre il periodo 2009-2010[1]. La prima parte della relazione esamina
retrospettivamente l'attuazione della direttiva, compresi gli aspetti inerenti
all'efficacia delle regole qualitative in materia di pubblicità in un settore
in cui l'offerta e le risposte individuali alla pubblicità stanno cambiando. Eventuali margini di miglioramento individuati
nella valutazione non inficiano la logica di intervento della direttiva SMA ma
richiedono la messa in campo di mezzi più efficaci. La presente
relazione consente quindi di rafforzare l'argomentazione a giustificazione di
tali interventi. La seconda parte considera prospettivamente
l'impatto di importanti mutamenti tecnologici sul quadro normativo nel contesto
della rapida convergenza della radiodiffusione televisiva tradizionale con
internet. La direttiva SMA intende garantire la libera
circolazione dei servizi di media audiovisivi configurandosi come uno strumento
del mercato interno che riflette il diritto alla libertà di espressione e
d'informazione di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e assicurando allo stesso tempo la protezione di importanti
obiettivi strategici. La direttiva SMA definisce una serie di norme
minime per garantire condizioni eque di concorrenza e consentire ai servizi di
media audiovisivi di circolare liberamente in tutta Europa. In alcuni casi, la
direttiva SMA armonizza dei concetti (come quello di spot pubblicitario),
mentre in altri casi non incide sulle competenze degli Stati membri di definire
requisiti specifici alla luce delle circostanze e delle tradizioni nazionali
(ad es. sui contenuti nocivi per i minori). Complessivamente il quadro europeo di
regolamentazione per i servizi di media audiovisivi si è rivelato benefico per
i cittadini e per le imprese. Per le imprese, ha fornito il quadro giuridico
stabile che occorreva ai fornitori di servizi di media per prendere decisioni
commerciali. Dalla sua creazione, il quadro
normativo ha consentito al mercato di passare da un numero limitato di
prestatori di servizi alle oltre 7 500 emittenti oggi in attività. Ha inoltre
permesso la crescita e lo sviluppo dei servizi di video su richiesta
("video on demand"). Secondo una stima delle autorità di
regolamentazione competenti, i servizi su richiesta nell'UE erano, nel gennaio 2012,
almeno 650. Nel
febbraio 2012[2]
il numero di servizi online di video su richiesta[3] (esclusa la visione di
programmi televisivi in differita, i servizi di notiziari, la programmazione
per adulti, i trailer cinematografici, i programmi di televendite e servizi di
marca quali You Tube, Dailymotion e iTunes) è stimato a 251
in tutta l'UE. Dal punto di vista dei cittadini, si è
verificata un'espansione significativa dell'accesso ai canali e della scelta di
servizi audiovisivi. Nel 2009 il tempo di visione televisiva è aumentato in
quasi tutti gli Stati membri, con una media giornaliera che va dai 145 minuti
dell'Austria ai 265 minuti dell'Ungheria. L'ultimo riesame della direttiva (2005-2007)
si è svolto in risposta alla situazione di convergenza di tutti i media
audiovisivi e ha inglobato i servizi su richiesta nel quadro normativo. Oggi la
sfida consiste nel seguire gli sviluppi del mercato e i nuovi modelli
commerciali per garantire che il quadro normativo continui ad assicurare le
condizioni adeguate per la crescita e per il raggiungimento degli obiettivi
strategici. In risposta all'invito del
Consiglio europeo a elaborare una tabella di marcia per la realizzazione
di un vero mercato unico europeo del digitale entro il 2015 e nell'ambito della
strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione con l'iniziativa faro
dell'agenda europea del digitale, la Commissione europea avvierà un dibattito
sulle sfide e sulle opportunità della convergenza. 2. Applicazione
della direttiva La direttiva SMA è uno strumento del mercato
interno che associa il diritto di fornire servizi audiovisivi con il diritto
alla libertà di espressione e d'informazione e con la tutela di importanti
obiettivi strategici. Per quanto riguarda il recepimento della
direttiva, alla fine del 2011 erano pervenute notifiche di 23 Stati membri,
di cui venti avevano recepito l'atto integralmente. Tre Stati membri devono
ancora apportare modifiche alle loro disposizioni di diritto interno per
conformarsi alla direttiva. Le misure comunicate da due Stati membri sono
tutt'ora all'esame della Commissione. A fine 2011 sette procedimenti di
infrazione per mancata comunicazione di misure di recepimento erano in corso. Nel 2001 la Commissione ha inviato missive a 24
Stati membri su svariate questioni per richiedere informazioni sull'attuazione
della direttiva SMA. A tali richieste hanno fatto seguito riunioni con gli
Stati membri interessati. 2.1. Paese
di origine, libera circolazione e libertà di espressione (articoli 2, 3 e 4) Le regole del mercato interno insieme con il
diritto alla libertà di espressione e d'informazione trovano applicazione
pratica nel principio del paese di origine sancito dall'articolo 2 della
direttiva SMA. I servizi che rispettano la normativa dello Stato membro in cui
hanno sede i rispettivi fornitori possono circolare liberamente in Europa senza
essere soggetti ad un secondo controllo nello Stato membro che li riceve. Tuttavia, questa libertà di circolazione dei
servizi non è illimitata. La direttiva stabilisce clausole di salvaguardia per
consentire al paese ricevente di tutelare interessi sociali di grande
importanza, quali la protezione dei minori e i divieti all'incitamento
all'odio. In pratica, gli Stati membri possono adottare misure di salvaguardia
qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi
in misura manifesta, seria e grave le disposizioni della direttiva in materia
di protezione dei minori e incitamento all'odio. Una disposizione analoga
riguarda i servizi su richiesta. La libertà e il
pluralismo dei media sono caratteristiche essenziali delle società
democratiche, riconosciute esplicitamente dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea come un elemento del diritto alla libertà di espressione e
d'informazione. In particolare, nel valersi
della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva SMA di
assoggettare a norme più severe i fornitori su cui hanno la giurisdizione, gli
Stati membri devono rispettare tali principi fondamentali. Queste considerazioni sono state anche alla base
delle discussioni fra la Commissione e le autorità ungheresi sulla nuova
legislazione sui media riguardo all'obbligo della copertura giornalistica
equilibrata e alle regole sui contenuti offensivi. Inoltre,
la Commissione e le autorità ungheresi hanno concordato alcune modifiche ad
altre disposizioni che potrebbero rappresentare una violazione della direttiva
SMA e/o delle regole sulla libera circolazione dei servizi e sulla libertà di
stabilimento[4]. 2.2. Obiettivi
strategici: protezione dei minori e incitamento all'odio (articoli 6, 12
e 27) Il divieto all'incitamento all'odio basato su
razza, sesso, religione o nazionalità è un obiettivo strategico essenziale
della direttiva SMA. Durante il periodo di riferimento, tale disposizione è
stata applicata alla trasmissione ripetuta, dal canale via satellite
Al Aqsa sotto giurisdizione francese, di materiali che incitavano all'odio
antisemita. La Commissione è intervenuta e l'autorità di
regolamentazione francese ha ordinato al fornitore francese di capacità
satellitare Eutelsat di cessare la ritrasmissione di Al Aqsa TV, che ha
smesso di trasmettere tali programmi in Europa. 2.3. Servizi
di media audiovisivi per tutti: accessibilità (articolo 7) L'accessibilità
dei servizi di media audiovisivi per tutti i cittadini dell'UE è un ulteriore
obiettivo strategico perseguito dalla direttiva, che dispone il graduale
miglioramento dell'accesso per le persone con disabilità visiva o uditiva.
Tutti gli Stati membri hanno adottato norme a tal fine. Tuttavia, l'attuazione
di tali norme rispecchia la diversità delle condizioni di mercato. Mentre
alcuni Stati membri dispongono di una regolamentazione o di
un'autoregolamentazione molto dettagliate, altri hanno solo regole molto
generiche o limitano l'obbligo di accessibilità ai soli servizi delle emittenti
di servizio pubblico. 2.4. Libertà
di espressione: diritto all'informazione (articoli 14 e 15) Per garantire il diritto di informazione dei
cittadini relativamente ad eventi di grande rilevanza, gli Stati membri possono
redigere un elenco di eventi che considerano di particolare rilevanza per la
società. Tale elenco di eventi e le misure connesse devono essere approvati
dalla Commissione. La FIFA e l'UEFA hanno presentato una denuncia
al Tribunale contro le decisioni adottate dalla Commissione in merito agli
elenchi di eventi rilevanti del Belgio e del Regno Unito riguardanti
l'inclusione in detti elenchi dell'intero girone finale della Coppa del mondo
FIFA e del Campionato europeo UEFA. Il Tribunale ha riconosciuto la possibilità di
limitare libertà fondamentali per motivi imperativi di interesse generale, che
in questo caso si configurano nel diritto dei cittadini all'informazione quale
elemento della libertà di espressione e d'informazione[5]. Il Tribunale ha vagliato attentamente gli
elementi presentatigli e ha riconosciuto la validità della decisione della
Commissione sugli elenchi del Belgio e del Regno Unito relativi agli
eventi di particolare rilevanza in merito all'inclusione dell'intero girone
finale della Coppa del mondo FIFA e del Campionato europeo UEFA. 2.5. Diversità
culturale: promozione di opere europee e indipendenti (articoli 13, 16 e 17) Per promuovere la diversità culturale, le
emittenti devono riservare ad opere europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione. Esse devono inoltre riservare alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o del loro
bilancio destinato alla programmazione. Un obbligo analogo riguarda i servizi
di video su richiesta. La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione
di tali obblighi. L'ultima comunicazione[6] della Commissione indica che in
tutta l'UE il tempo di trasmissione medio delle opere europee è aumentato dal 62,6%
nel 2007 al 63,2% nel 2008. Fra il 2005 e il 2008 tale media si è mantenuta
stabile ad un livello soddisfacente. La proporzione media di opere indipendenti
trasmesse da tutti i canali europei ha subito un lieve calo nel 2008 (34,9%)
rispetto al 2007 (35,3%). Anche la tendenza generale sul medio termine (2005-2008)
evidenzia una lieve tendenza al calo per le opere indipendenti. Ciò nonostante
i risultati ottenuti dimostrano l'attuazione soddisfacente dell'articolo 17. Alcuni Stati membri hanno introdotto regole
più severe o aggiuntive nella loro normativa nazionale per esigere una proporzione
più elevata di opere europee, opere indipendenti o produzioni in una lingua
ufficiale dello Stato[7].
La normativa spagnola, per esempio, obbliga le emittenti a destinare una
percentuale del fatturato al prefinanziamento di produzioni cinematografiche e televisive
di film, di cui il 60% per la produzione di opere in una delle lingue ufficiali
della Spagna. Quest'obbligo è stato contestato dinanzi alla Corte di giustizia
europea[8],
ma la Corte ha confermato che gli Stati membri possono adottare misure per difendere
e promuovere una o più lingue ufficiali nell'ambito della loro politica
culturale. 2.6. Comunicazioni
commerciali (articoli 10, 11 e dal 19 al 25) La
durata degli spot televisivi pubblicitari e di televendita non deve superare 12
minuti per ogni ora. L'applicazione di questa regola ha alimentato discussioni
sul concetto di spot pubblicitario. Il controllo della pubblicità in Spagna ha
evidenziato l'uso di formati commerciali particolari, di chiara indole
promozionale, denominati "annunci pubblicitari di patrocinio",
"microspazi", "spot di merchandising", "spot di
telepromozione" e "spot che si avvalgono di tecniche di
morphing" i quali, secondo le autorità spagnole, non costituivano spot
pubblicitari e non erano quindi soggetti alla regola dei 12 minuti. In linea con la posizione della Commissione,
la Corte ha statuito che spot pubblicitario è qualsiasi tipo di trasmissione
pubblicitaria fra un programma e l'altro o durante gli intervalli, salvo quando
coperta da un'altra forma di pubblicità esplicitamente disciplinata dalla
direttiva SMA o se richiede, in funzione del modo di presentazione, una durata
maggiore di quella degli spot pubblicitari, a condizione che l'applicazione
delle restrizioni previste per gli spot pubblicitari si traduca, senza valida
giustificazione, in uno svantaggio per la forma di pubblicità di cui trattasi[9]. In altre parole, la Corte ha
adottato un'interpretazione lata e uniforme della nozione di "spot
pubblicitario" in linea con lo scopo dell'articolo 23 della direttiva SMA,
che è proteggere lo spettatore da una quantità eccessiva di pubblicità. La
Commissione ha verificato le pratiche di pubblicità in otto Stati membri
durante il periodo di riferimento. In numerosi Stati membri il limite di 12
minuti per gli spot pubblicitari è regolarmente oltrepassato. Sulla base di
tali risultati, sono state inviate lettere amministrative agli Stati membri
interessati, con cui le discussioni sono tutt'ora in corso. La Commissione
intende continuare a monitorare la conformità degli Stati membri alla regola
dei 12 minuti e, se necessario, avviare procedimenti d'infrazione[10]. La verifica delle
pratiche di pubblicità ha anche evidenziato una serie di questioni nel settore
delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l'autopromozione
e l'inserimento di prodotti ("product placement"). Se ne evince
l'esigenza di chiarire le regole che disciplinano le varie forme di
comunicazione commerciale. Per la prima
volta, l'attuazione delle disposizioni qualitative in materia di pubblicità
è stata verificata separatamente durante il periodo di riferimento. Tali
disposizioni riguardano la pubblicità delle bevande alcooliche, la
discriminazione di genere e la pubblicità destinata ai minori. Si è ritenuto
che l'analisi dei contenuti fosse la metodologia più indicata[11]. Negli Stati membri oggetto della verifica la
pubblicità di bevande alcooliche rappresenta fra lo 0,8% e il 3% dell'attività
pubblicitaria complessiva nei servizi di media audiovisivi, in termini del
numero totale di spot trasmessi durante il periodo verificato. Per quanto
riguarda l'applicazione della pertinente disposizione della direttiva SMA, si
sono riscontrati pochissimi casi di violazioni chiaramente identificabili.
Tuttavia, una quota significativa degli spot pubblicitari, superiore al 50%,
conteneva elementi collegabili a determinate caratteristiche vietate dalla
direttiva SMA, sebbene alla luce delle prescrizioni dettagliate della direttiva
non giungessero a costituire chiare violazioni. Nell'applicazione delle disposizioni della
direttiva SMA sulla pubblicità di bevande alcooliche, 22 Stati membri hanno
adottato regole moderatamente più severe per questo tipo di pubblicità[12], riguardanti canali, prodotti
pubblicizzati e fasce orarie. La direttiva SMA disciplina anche la
pubblicità destinata ai minori. Le comunicazioni commerciali audiovisive non
devono arrecare un pregiudizio fisico o morale ai minori. In altre parole,
non devono: esortare direttamente i minori ad acquistare o prendere in
locazione un prodotto o servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità;
incoraggiarli direttamente a persuadere genitori o altre persone ad acquistare
tali prodotti o servizi; sfruttare la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; mostrare senza
motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. L'analisi dei contenuti dei 100 spot
pubblicitari trasmessi con maggior frequenza ha mostrato che le disposizioni
della direttiva in materia di tutela dei minori nella pubblicità sono state
violate solo in rari casi. Come nel caso della pubblicità delle bevande
alcooliche, la formulazione dettagliata delle disposizioni in merito
contribuisce a limitare le violazioni alla direttiva SMA. Ciò nonostante, si
riscontrano frequentemente tecniche pubblicitarie mirate ai minori in
pubblicità televisive. Cinque Stati membri vietano la pubblicità nei
programmi per bambini. Quattro Stati membri applicano un divieto parziale o
altre restrizioni alla pubblicità nei programmi per bambini, durante specifiche
fasce orarie o per determinati prodotti, e sette Stati membri vietano la
visualizzazione dei logo degli sponsor in tali programmi[13]. Alla luce di
quanto sopra riferito, pare opportuno procedere ad un aggiornamento, nel 2013,
della comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti
delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere"
riguardanti la pubblicità televisiva[14].
Tale aggiornamento terrà conto dell'esperienza acquisita con la piattaforma UE
sulla nutrizione e con il forum europeo sull'alcool e sulla salute, nonché dei
lavori sull'argomento della pubblicità comportamentale. Occorrono ulteriori
ricerche per valutare l'impatto sui minori delle comunicazioni commerciali,
soprattutto quelle riguardanti le bevande alcooliche, in termini di esposizione
e di comportamenti di consumo, nonché l'efficacia delle restrizioni imposte
dalla direttiva per raggiungere la protezione desiderata, tenendo conto al
tempo stesso del rapporto costi/benefici delle attività di monitoraggio. La
Commissione avvierà le ricerche necessarie nel 2013. Un altro tema affrontato dalla direttiva SMA
nel campo delle comunicazioni commerciali è la discriminazione fondata su
sesso, razza od origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali,
disabilità, età od orientamento sessuale. Tali discriminazioni sono vietate. Un
altro aspetto della discriminazione è l'associazione sistematica di una
determinata categoria di cittadini con specifici ruoli o atteggiamenti. È stata
effettuata un'analisi della discriminazione fondata sul sesso e degli
stereotipi di genere nei 100 spot pubblicitari trasmessi più frequentemente in
otto Stati membri. Rappresentazioni stereotipate dei ruoli di genere sono state
riscontrate nel 21-36% degli spot esaminati. Tuttavia, in alcuni Stati membri
determinati ruoli, professioni o prodotti sono associati in modo più
sistematico ad un determinato genere che non in altri Stati membri. Nessun
paese considerato si è rivelato immune a tali rappresentazioni stereotipate. Gli Stati membri e le parti interessate si
sono chiesti se le trasmissioni transfrontaliere di pubblicità di giochi
d'azzardo rientrino nei settori coordinati dalla direttiva SMA. L'articolo 1,
paragrafo 1, lettera h), ingloba tutte le forme di comunicazione commerciale
audiovisiva, definita come "immagini, sonore o non, che sono destinate a
promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di
una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica".
Tuttavia, la direttiva SMA non si applica ai servizi di gioco d'azzardo in
quanto tali. 2.7. Attività
di autoregolamentazione (articolo 4, paragrafo 7) Un altro aspetto importante della direttiva
SMA è il riferimento a regimi alternativi di regolamentazione mediante
iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione, in particolare in
campo pubblicitario. Tali regimi devono essere largamente accettati dai
principali soggetti interessati negli Stati membri e devono assicurare
un'applicazione efficace delle norme. In tutti gli Stati membri, ad eccezione
di due, esistono regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione, oppure
sono state inserite direttamente nella normativa sui media disposizioni di
stimolo[15]. Per quanto riguarda la pubblicità e la
commercializzazione di alimenti destinate ai bambini, si è inoltre provveduto a
promuovere pratiche di autoregolamentazione a livello dell'UE attraverso la
piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la
salute. Tale piattaforma ha ricevuto più di 300 impegni di soggetti
interessati[16].
La comunicazione commerciale responsabile in materia di bevande alcooliche
rappresenta il 25% degli oltre 200 impegni assunti da membri del forum
europeo "Alcool e salute". L'autoregolamentazione della
commercializzazione e della pubblicità di bevande alcooliche ha dunque
registrato miglioramenti sostanziali in termini di copertura dei servizi di
media e degli Stati membri. Occorreranno ulteriori ricerche per determinare
quale sia il contributo dato da queste iniziative al raggiungimento del livello
di protezione auspicato e se occorra introdurre definizioni comuni per
rafforzarne l'efficacia. Una valutazione della piattaforma d'azione europea per
l'alimentazione, l'attività fisica e la salute[17]
ha concluso che le iniziative delle parti interessate nel campo della
commercializzazione e della pubblicità hanno registrato adeguati progressi, ma
sarebbe possibile rafforzarne ulteriormente l'impatto. Nel contesto di tali
piattaforme, la Commissione sosterrà la definizione di limiti più severi di età
e di pubblico per la pubblicità e la commercializzazione, nonché valori di
riferimento nutritivi più coerenti per tutte le imprese. Gli Stati membri
hanno un ruolo importante da svolgere nell'inquadramento degli approcci di
autoregolamentazione gestiti dalle imprese, in particolare per quanto riguarda
l'amministrazione dei codici, che deve essere efficiente e dotata di risorse
adeguate, e il trattamento dei reclami. Nel
settore più specifico delle comunicazioni commerciali audiovisive diffuse
nell'ambito di programmi per bambini e relative a bevande o alimenti dolci,
grassi o salati, gli Stati membri devono incentivare i fornitori di servizi di
media audiovisivi ad elaborare codici di condotta riguardo a comunicazioni
commerciali audiovisive inappropriate nei programmi destinati ai bambini. 3. Sviluppi
tecnologici recenti ed espansione del mercato europeo dei servizi di media
audiovisivi L'emergere della televisione connessa o
ibrida, che integra elementi di internet e Web 2.0 nei moderni televisori,
segna una nuova tappa della convergenza di internet e televisione. Mentre
alcuni fornitori offrono un numero limitato di applicazioni che non comprendono
un vero e proprio accesso a internet, altri offrono un accesso aperto ai
contenuti audiovisivi disponibili su internet. Numerosi grandi operatori statunitensi stanno
lanciando i loro servizi nell'UE e l'emergere di tali nuove piattaforme
aumenterà certamente la pressione concorrenziale sulla creazione, sul
finanziamento e sulla distribuzione delle opere aventi origine nell'UE. Servizi di televisione connessa sono
attualmente disponibili in Germania e in Italia e stanno per essere introdotti
anche in Francia e nel Regno Unito. A tutt'oggi l'uso della
televisione connessa rimane limitato. Sebbene oggi molti televisori
venduti siano collegabili, solo il 20-30% di essi sono effettivamente online.
Con la diffusione di velocità più elevate di internet e l'aumento di
dispositivi connessi e di contenuti disponibili, si può ritenere che la
televisione connessa si espanderà ad un ritmo relativamente elevato nei
prossimi anni. Oltre alla radiodiffusione televisiva
tradizionale, i dispositivi connessi, che comprendono tablet, smartphone e
console, forniscono anch'essi accesso a servizi di video su richiesta ai consumatori,
mediante applicazioni e servizi di programmazione TV in differita sulle
piattaforme ibride di radiodiffusione/banda larga delle emittenti stesse. Si
stima che alla fine del 2011 esistessero nelle case degli europei 47 milioni di
dispositivi connessi, fra cui televisori connessi, console di videogiochi,
decoder autonomi, lettori Blu-ray e decoder per la TV a pagamento[18]. La transizione alla televisione connessa
presenta opportunità e sfide sostanziali, quali: il raggiungimento di
condizioni eque di concorrenza, questioni di normalizzazione, l'accesso alle
piattaforme soggiacenti, i costi di commutazione e gli ostacoli al cambiamento
di fornitore ("lock-in"), il controllo della pubblicità e dei
contenuti, l'impatto sull'efficacia delle misure di promozione delle opere
europee, questioni di diritti di proprietà intellettuale[19], la protezione dei
minori, la protezione dei dati e l'alfabetizzazione mediatica dei gruppi più
vulnerabili. Una conseguenza di quest'evoluzione
tecnologica potrebbe essere lo stemperarsi della distinzione fra la
telediffusione e la fornitura "over-the-top" (OTT) di contenuti
audiovisivi. Il quadro normativo istituito dalla direttiva SMA dovrà
confrontarsi con modelli di visione e di distribuzione in evoluzione. Si ravvisa
l'esigenza di mantenere un livello coerente di protezione nei diversi ambienti
di media audiovisivi, pur tenendo conto delle loro specificità. Studi recenti
indicano che i consumatori risultano ampiamente svantaggiati quando utilizzano
contenuti digitali, compresi i media audiovisivi, soprattutto a causa di
problemi legati all'accesso ai contenuti, alle informazioni poco chiare o
inesistenti e alla scarsa qualità dei contenuti[20]. Gli spettatori hanno inoltre
aspettative elevate circa la regolamentazione dei contenuti delle trasmissioni
televisive e dei servizi connessi di video su richiesta e programmazione in
differita[21].
Per quanto riguarda i servizi su richiesta, la direttiva garantisce già gli
stessi elevati livelli di protezione per numerosi aspetti, fra cui l'identificazione
del fornitore di servizi, il divieto assoluto all'incitamento all'odio e
standard qualitativi per le comunicazioni commerciali audiovisive. Un importante
elemento da considerare in futuro è il livello di alfabetizzazione mediatica.
L'alfabetizzazione mediatica è la capacità di accedere ai media e al loro
contenuto, di comprenderne e valutarne in modo critico i diversi aspetti e di
instaurare la comunicazione in una pluralità di situazioni. Un monitoraggio per
conto della Commissione effettuato durante il periodo di riferimento[22] ha rilevato che il 28% della
popolazione vanta un livello basico di comprensione critica, il 41% un livello
medio e il 31% un livello elevato. Una quota
significativa della popolazione (75-80%) pare avere un'opinione piuttosto
critica dei servizi di media audiovisivi ed è a conoscenza dell'esistenza di
una regolamentazione del settore. Ciò nonostante, esistono settori della
popolazione (senza accesso a internet, giovani, redditi bassi) con livelli
evidentemente molto più bassi di alfabetizzazione mediatica e di consapevolezza
in materia di regolamentazione. Per quanto riguarda le fasce di età più giovani
e la loro percezione della pubblicità, lo studio ha rilevato che l'età è uno
dei fattori che contribuiscono all'identificazione della pubblicità, ma non il
solo. La consapevolezza dei meccanismi della pubblicità consente ai più giovani
di riconoscere l'intenzione di vendere, ma identificare tecniche più sottili
risulta più complesso e spesso esula dalle capacità della maggior parte dei
bambini. Occorre perciò seguire attentamente gli
sviluppi tecnologici. Si sono già tenute discussioni preliminari con il Gruppo
di lavoro delle autorità di regolamentazione dell'UE nel settore dei servizi di
media audiovisivi e con il Comitato di contatto. Ulteriori discussioni con le
parti interessate dovrebbero permettere di formulare una risposta strategica
dell'Europa per valorizzare al massimo le opportunità esistenti per i cittadini
e per il settore audiovisivo europeo e affrontare le sfide strategiche poste
dalla televisione connessa. La Commissione approfondirà la propria analisi
nei prossimi mesi e avvierà un processo di consultazione più ampio in vista
dell'elaborazione di un documento programmatico sulla televisione connessa. 4. Conclusioni Complessivamente, il quadro normativo
europeo per i servizi di media audiovisivi è equilibrato e utile per i
cittadini e le imprese. Tuttavia, occorre prestare attenzione ad
alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali
audiovisive, in cui numerose questioni vanno ulteriormente monitorate e
valutate per rafforzare l'efficacia delle norme quanto ai risultati perseguiti,
soprattutto riguardo alla protezione dei minori nei diversi ambienti di media
audiovisivi. L'aggiornamento previsto della comunicazione interpretativa
riguardo a taluni aspetti delle disposizioni sulla pubblicità televisiva nella
direttiva "Televisione senza frontiere" consentirà di chiarire
questioni specifiche in questo campo. Per
quanto riguarda i codici di condotta relativi alle comunicazioni commerciali
inappropriate destinate ai bambini e riguardanti alimenti ad elevato contenuto
di grassi, sale o zucchero, occorre adoperarsi maggiormente per garantire una
congrua applicazione, un sostegno adeguato e l'impiego di migliori pratiche.
Occorre valutare ulteriormente l'efficacia di tali codici di condotta. È probabile che gli sviluppi tecnologici
stemperino la distinzione fra la radiodiffusione televisiva e la fornitura
"over-the-top" di contenuti audiovisivi. Di conseguenza, l'attuale
quadro normativo istituito dalla direttiva SMA dovrà forse confrontarsi con
l'evoluzione dei modelli di visione e distribuzione, tenendo conto di obiettivi
strategici connessi quali la tutela dei consumatori e il livello di alfabetizzazione
mediatica. Poiché l'impatto sul
mercato e sul quadro normativo non è ancora del tutto chiaro, occorrerà
svolgere una valutazione completa della situazione attuale e futura. La
Commissione ha avviato un dibattito aperto con le parti interessate sulla
fornitura "over-the-top" dei contenuti audiovisivi ed approfondirà
tale analisi nei prossimi mesi in vista dell'elaborazione di un documento
programmatico sulla televisione connessa. [1] Gli sviluppi intervenuti nel 2011 sono inclusi ove
appropriato. [2] Osservatorio europeo dell'audiovisivo. [3] Lungometraggi e cortometraggi, programmazione
televisiva, animazione, documentari, formazione, musica e archivi. [4] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/6&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. [5] Casi T-385/07, T-55/08 e T-68/08, FIFA/ UEFA/
Commissione, 17.2.2011. [6] COM(2010) 450 definitivo. [7] Cfr.
il documento del comitato di contatto http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm. [8] Causa C-222/07, UTECA, 5.3.2009. [9] Causa C-281/09, Commissione/Spagna, 24.11.2011. [10] Per
i risultati di precedenti attività di monitoraggio, cfr. le relazioni
sull'applicazione disponibili su:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm.
Tutti gli Stati membri saranno stati oggetto di monitoraggio a fine 2012. [11] L'analisi dei contenuti è una tecnica di ricerca per la
descrizione obiettiva, sistematica e quantitativa dei contenuti manifesti della
comunicazione. Per ulteriori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi. [12] Cfr. il documento del comitato di contatto:
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm. [13] Cfr.
il documento del comitato di contatto http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm. [14] GU L 102 del 28.4.2004, pag. 2, cfr. l'allegato. [15] Cfr. il documento del comitato di contatto:
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm. [16] http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/platform_db_en.htm [17] http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/evaluation_frep_en.pdf [18] IHS Source Digest. [19] Cfr. anche il Libro verde sulla distribuzione online di
opere audiovisive, COM(2011) 427 definitivo. [20] Europe Economics: Digital Content Services for Consumers:
Assessment of Problems Experienced by Consumers (2011): http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/empirical_report_final_-_2011-06-15.pdf. Risultati dettagliati dell'inchiesta: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/empirical_report_final_appendix_9_2011-06-15.pdf. [21] Ipsos MORI, Protecting Audiences in a Converged World,
gennaio 2012. [22] Istituto Tecnologico Danese e European Association for
Viewers' Interests, Testing and Refining Criteria to assess Media Literacy
levels in Europe, aprile 2011.