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Document 52009XC0616(02)

Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

OJ C 136, 16.6.2009, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/13


Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

2009/C 136/04

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE CODICE

1.

Nel 2005 la Commissione ha adottato il piano di azione nel settore degli aiuti di «Stato Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009» («il piano d'azione») (1), per migliorare l'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema degli aiuti di Stato nel quadro del trattato CE. L'obiettivo centrale del piano d'azione, basato sul principio di aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre il livello globale di aiuti e a riorientare nel contempo le risorse riservate agli aiuti di Stato verso obiettivi orizzontali aventi un interesse comune. A sostegno di questo obiettivo, il piano evoca inoltre la necessità di procedure più efficaci, semplici e prevedibili nel settore degli aiuti di Stato.

2.

La Commissione intende riaffermare tale impegno pubblicando il presente codice delle migliori pratiche, inteso a rendere le procedure il più possibile utili ed efficienti per tutte le parti interessate. Il codice si basa sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) e su studi interni della Commissione sulla durata delle diverse fasi dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, l'esame delle denunce e gli strumenti di raccolta di informazioni. Lo scopo principale del presente codice è di fornire un orientamento sulla conduzione quotidiana delle procedure relative agli aiuti di Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca tra i servizi della Commissione, le autorità degli Stati membri e il mondo giuridico e imprenditoriale.

3.

Affinché sia possibile un effettivo miglioramento delle procedure relative agli aiuti di Stato, sono necessari una disciplina comune e un impegno reciproco tanto da parte della Commissione quanto da parte degli Stati membri. Sebbene non possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze della mancanza di cooperazione da parte di Stati membri e delle parti interessate, la Commissione si adopererà per migliorare la conduzione delle proprie indagini e il suo processo decisionale interno, onde garantire maggiore trasparenza, prevedibilità ed efficienza nelle procedure relative agli aiuti di Stato.

4.

In linea con la moderna struttura degli aiuti di Stato, il presente codice di condotta rappresenta la parte finale di un pacchetto di semplificazione composto dalla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (3) e dalla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (4) che intende contribuire a rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.

5.

La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice (5).

6.

Anche la specificità dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli può giustificare una deviazione rispetto al presente codice.

2.   RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO

7.

Il presente codice non mira a presentare una rassegna completa o esaustiva delle misure legislative, interpretative e amministrative pertinenti che disciplinano il controllo comunitario degli aiuti di Stato. Esso va letto in correlazione e integrazione alle regole di base che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato.

8.

Il codice pertanto non crea né modifica nessuno dei diritti o degli obblighi che figurano nel trattato che istituisce la Comunità europea, nel regolamento (CE) n. 659/1999 e nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari.

9.

Il presente codice illustra le migliori pratiche quotidiane per favorire procedure più rapide, trasparenti e prevedibili in materia di aiuti di Stato in ogni fase dell'indagine relativa a un caso, notificato o meno, o a una denuncia.

3.   CONTATTI PRE-NOTIFICAZIONE

10.

L'esperienza acquisita dalla Commissione dimostra il valore aggiunto dei contatti che avvengono nel periodo che precede la notifica, anche in casi apparentemente ordinari. I contatti nella fase di pre-notificazione danno ai servizi della Commissione e allo Stato membro notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in questo modo la qualità e la completezza delle notifiche stesse. In questo contesto, lo Stato membro e i servizi della Commissione possono anche elaborare insieme proposte costruttive per risolvere gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase prepara pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche, una volta presentate formalmente alla Commissione. Pre-notificazioni riuscite dovrebbero consentire effettivamente alla Commissione di adottare decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 entro due mesi dalla data di notifica (7).

11.

Sono caldamente raccomandati i contatti nella fase di pre-notificazione per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni preliminari informali con i servizi della Commissione. Verranno tuttavia forniti orientamenti informali ogniqualvolta uno Stato membro ne farà richiesta.

3.1.   Contenuto

12.

La fase di pre-notificazione offre la possibilità di discutere e fornire orientamenti allo Stato membro interessato in merito alla portata delle informazioni da presentare nel modulo di notificazione, onde garantirne la completezza al momento della notifica. Una fase di pre-notificazione fruttuosa permetterà inoltre di discutere, in un'atmosfera aperta e costruttiva, qualsiasi questione sostanziale sollevata da una misura prevista. Questo è particolarmente importante per i progetti che non hanno potuto essere accettati nella forma nella quale sono stati presentati e che dovrebbero dunque essere ritirati o modificati in modo significativo. Ciò può comportare anche un'analisi della disponibilità di altre basi giuridiche o l'individuazione di precedenti pertinenti. Una fase di pre-notificazione riuscita consentirà inoltre ai servizi della Commissione e allo Stato membro di compiere un attento esame delle principali riserve sotto il profilo della concorrenza, di effettuare un'analisi economica e, ove del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare la compatibilità di un progetto previsto con il mercato comune. Pertanto, nella fase di pre-notificazione, lo Stato membro notificante può anche invitare i servizi della Commissione a dispensarlo dall'obbligo di fornire determinate informazioni previste nel modulo di notificazione ma non necessarie per l'esame nelle circostanze specifiche del caso. Infine, la fase di pre-notificazione è decisiva per determinare se un caso possa, prima facie, essere esaminato secondo la procedura semplificata (8).

3.2.   Portata e tempi

13.

Onde consentire una fase di pre-notificazione costruttiva ed efficace, lo Stato membro interessato riterrà utile fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione di un progetto previsto di aiuto di Stato, sulla base di un modulo di progetto di notificazione. Per facilitare un esame rapido del caso, si privilegeranno in linea di principio i messaggi e-mail o le teleconferenze, anziché le riunioni. Entro due settimane dal ricevimento del modulo di progetto di notificazione, i servizi della Commissione stabiliranno un contatto pre-notificazione.

14.

In linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero essere seguiti da una notificazione completa. Qualora i contatti pre-notificazione non portino i risultati sperati, i servizi della Commissione possono dichiarare chiusa la fase di pre-notificazione. Tuttavia, poiché i tempi e le modalità dei contatti pre-notificazione dipendono dalla complessità dei singoli casi, in alcune circostanze tali contatti possono eccezionalmente durare vari mesi. La Commissione raccomanda dunque che, in casi particolarmente complessi (ad esempio aiuti al salvataggio, aiuti di ricerca e sviluppo di notevole entità, aiuti individuali di considerevoli dimensioni o regimi di aiuto particolarmente ampi o complessi), gli Stati membri avviino contatti pre-notificazione quanto prima possibile, onde permettere discussioni approfondite.

15.

In base all'esperienza della Commissione, è molto utile far partecipare anche il beneficiario dell'aiuto ai contatti pre-notificazione, in particolare nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico. La Commissione raccomanda pertanto che i beneficiari di aiuti individuali siano coinvolti nei contatti pre-notificazione.

16.

Tranne che in casi particolarmente nuovi o complessi, i servizi della Commissione si adopereranno per fornire allo Stato membro interessato una valutazione preliminare informale del progetto alla fine della fase di pre-notificazione. Tale valutazione non vincolante non rappresenterà una posizione ufficiale della Commissione, ma costituirà un orientamento informale dei servizi sulla completezza del progetto di notifica e sulla compatibilità a un primo esame del progetto previsto con il mercato comune. In casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono anche fornire orientamenti scritti, su richiesta dello Stato membro, circa le informazioni ancora da trasmettere.

17.

I contatti pre-notificazione hanno luogo nella massima riservatezza. Le discussioni hanno luogo su base volontaria e non pregiudicano il trattamento e l'indagine sul caso dopo la notifica formale.

18.

Onde migliorare la qualità delle notifiche, i servizi della Commissione si adopereranno inoltre per soddisfare le richieste di corsi di formazione da parte degli Stati membri. La Commissione manterrà altresì regolari contatti con gli Stati membri per discutere ulteriori miglioramenti delle procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la portata e il contenuto dei moduli di notificazione applicabili.

4.   PIANIFICAZIONE CONCORDATA

19.

Nei casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o da esaminare con estrema urgenza, i servizi della Commissione proporranno allo Stato membro notificante una pianificazione concordata, in modo da aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un'indagine in materia di aiuti di Stato.

4.1.   Contenuto

20.

La pianificazione concordata è una forma di cooperazione strutturata tra lo Stato membro e i servizi della Commissione, basata su una pianificazione e un'intesa comune circa lo svolgimento probabile dell'indagine e la tempistica prevista.

21.

In questo contesto, i servizi della Commissione e lo Stato membro notificante potrebbero, in particolare, concordare i seguenti elementi:

l'attribuzione del carattere prioritario al trattamento del caso in questione, in cambio dell'accettazione formale, da parte dello Stato membro, della sospensione dell’esame (9) relativo ad altri casi notificati provenienti dal medesimo Stato membro, ove questo fosse necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse (10);

le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro e/o dal beneficiario interessati, compresi studi, consulenze esterne o raccolta unilaterale di informazioni da parte dei servizi della Commissione; e

la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dei servizi della Commissione, una volta avvenuta la notifica.

22.

In cambio della disponibilità dello Stato membro a fornire tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e secondo quanto convenuto nella pianificazione concordata, i servizi della Commissione si adopereranno per rispettare la tempistica concordata per le ulteriori indagini sul caso, a meno che le informazioni fornite dallo Stato membro o dalle parti interessate non sollevino questioni inattese.

4.2.   Portata e tempi

23.

La pianificazione concordata sarà riservata, in linea di principio, ai casi che sono talmente nuovi, tecnicamente complessi o altrimenti delicati che risulta impossibile, alla fine della fase di pre-notificazione, una chiara valutazione preliminare del caso da parte dei servizi della Commissione. In tali casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine della fase di pre-notificazione e sarà seguita dalla notificazione formale.

24.

I servizi della Commissione e lo Stato membro interessato possono tuttavia, su richiesta di quest'ultimo, anche convenire di procedere a una pianificazione concordata dell'ulteriore trattamento del caso all'inizio del procedimento di indagine formale.

5.   ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

5.1.   Richieste di informazioni

25.

Onde snellire l'iter delle indagini, i servizi della Commissione faranno in modo di raggruppare le richieste di informazioni durante la fase di esame preliminare del caso. In linea di principio, quindi, vi sarà un'unica richiesta onnicomprensiva di informazioni, che verrà di norma inviata entro 4-6 settimane dalla data di notifica. Se non altrimenti stabilito nella pianificazione concordata, la pre-notificazione dovrebbe consentire agli Stati membri di presentare una notifica completa, riducendo quindi la necessità di presentare informazioni supplementari. La Commissione può tuttavia porre ulteriori domande, in particolare su punti sollevati dalle risposte degli Stati membri, sebbene ciò non significhi necessariamente che la Commissione incontra gravi difficoltà nella valutazione del caso.

26.

Qualora lo Stato membro non riuscisse a fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito, verrà applicata di norma, dopo un sollecito, la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 e lo Stato membro verrà informato che si considera la notifica ritirata. Verrà inoltre avviato di norma un procedimento di indagine formale ogniqualvolta saranno soddisfatte le condizioni necessarie e, in generale, dopo un massimo di due richieste.

5.2.   Sospensione concordata dell'esame preliminare

27.

In determinate circostanze, l'iter dell'esame preliminare può essere sospeso, se uno Stato membro lo richiede per modificare il proprio progetto adeguandolo alle norme sugli aiuti di Stato o se esiste un comune accordo. La sospensione può essere concessa soltanto per un periodo concordato in anticipo. Qualora lo Stato membro interessato non riuscisse a presentare un progetto completo e a prima vista compatibile alla fine del periodo di sospensione, la Commissione riprenderà ad applicare la procedura dal punto in cui è stata sospesa. Lo Stato membro interessato verrà di norma informato che la notifica è considerata ritirata oppure, in caso di seri dubbi, si darà avvio senza indugio al procedimento di indagine formale.

5.3.   Contatti in merito allo stato di avanzamento

28.

Su loro richiesta, gli Stati membri notificanti verranno informati sullo stato di avanzamento di un esame preliminare in corso. Si esortano gli Stati membri a coinvolgere in questi contatti i beneficiari di aiuti individuali.

6.   IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

29.

Vista la complessità generale di casi soggetti a indagine formale, la Commissione si impegna a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l'efficacia di questa fase come massima priorità, onde contribuire a un processo decisionale significativo in linea con le esigenze di una moderna attività imprenditoriale. La Commissione snellirà pertanto la conduzione di indagini formali attraverso l'utilizzo efficiente di tutti i mezzi procedurali a sua disposizione in applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999.

6.1.   Pubblicazione della decisione e della sintesi

30.

Qualora lo Stato membro interessato non richieda la soppressione di informazioni riservate, la Commissione si adopererà per pubblicare la propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sintesi comprese, entro due mesi dalla data d'adozione della decisione.

31.

In caso di controversie relative a questioni di riservatezza, la Commissione applicherà i principi della sua comunicazione del 1o dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (11) e si adopererà al meglio per effettuare la pubblicazione della decisione nel più breve tempo possibile dall'adozione. Lo stesso si applicherà alla pubblicazione di tutte le decisioni definitive.

32.

Onde migliorare la trasparenza della procedura, lo Stato membro, il beneficiario e le altre parti interessate, in particolare i potenziali denunzianti, verranno informati di tutti i ritardi determinati da controversie relative a questioni di riservatezza.

6.2.   Osservazioni presentate dalle parti interessate

33.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Detto termine non viene di regola prorogato e i servizi della Commissione non accetteranno quindi di norma informazioni presentate in ritardo dalle parti interessate, compreso il beneficiario dell'aiuto (12). Possono essere concesse proroghe soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra i servizi della Commissione e i terzi interessati.

34.

Onde migliorare la base fattuale dell'indagine su casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a determinate parti interessate, comprese le associazioni di categoria o imprenditoriali, invitando a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso (13). La collaborazione delle parti interessate in questo contesto è meramente volontaria; qualora tuttavia decidano di inviare osservazioni, è nel loro interesse farlo rapidamente affinché la Commissione possa tenerne conto. Pertanto, la Commissione inviterà le parti interessate a rispondere entro un mese dalla data in cui è inviata copia della decisione. La Commissione non concederà alcuna proroga per l’invio di osservazioni. Onde tutelare la parità di trattamento tra i terzi, la Commissione invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell’aiuto. Per tutelare il diritto alla difesa dello Stato membro, la Commissione gli trasmetterà una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate e lo inviterà a rispondere entro un mese.

35.

Onde garantire la trasmissione di tutte le osservazioni delle parti interessate allo Stato membro interessato nel modo più rapido possibile, gli Stati membri, per quanto possibile, saranno invitati ad accettare la trasmissione di dette osservazioni nella lingua originale. Su richiesta dello Stato membro, i servizi della Commissione forniscono una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

36.

Gli Stati membri verranno inoltre informati in caso non pervenga alcuna osservazione delle parti interessate.

6.3.   Osservazioni degli Stati membri

37.

Onde garantire il completamento tempestivo del procedimento di indagine formale, la Commissione rispetterà rigorosamente tutti i termini applicabili a questa fase a norma del regolamento (CE) n. 659/1999. Qualora uno Stato membro non riesca a presentare le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione e sulle osservazioni delle parti interessate entro il termine di un mese stabilito all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito concedendo allo Stato membro interessato un mese supplementare e segnalando allo Stato membro che non verrà concessa alcuna altra proroga, salvo in circostanze eccezionali. In assenza di una risposta significativa da parte dello Stato membro interessato, la Commissione prenderà una decisione in base alle informazioni in suo possesso, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 7 e l’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999.

38.

In caso di aiuti illegali, e in mancanza di osservazioni da parte dello Stato membro sulla decisione di avvio del procedimento, la Commissione procederà ingiungendo allo Stato membro di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999. Qualora lo Stato membro non riuscisse a rispondere a tale ingiunzione nel termine previsto, la Commissione prenderà una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

6.4.   Richiesta di informazioni supplementari

39.

Non si può escludere che, in casi particolarmente complessi, le informazioni presentate dallo Stato membro in risposta alla decisione di avvio del procedimento possano rendere necessario l'invio di un'ulteriore richiesta di informazioni da parte dei servizi della Commissione. Il termine per la risposta dello Stato membro sarà fissato a un mese.

40.

Qualora lo Stato membro non rispondesse entro il termine stabilito, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito fissando un termine ultimo di 15 giorni lavorativi e informando lo Stato membro interessato del fatto che la Commissione prenderà quindi una decisione in base alle informazioni di cui essa dispone, o ingiungeranno allo Stato membro di fornire informazioni in caso di aiuti illegali.

6.5.   Sospensione giustificata dell'indagine formale

41.

L'indagine formale può essere sospesa soltanto in circostanze eccezionali e di concerto tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato. Vi può essere una sospensione, ad esempio, se richiesto formalmente dallo Stato membro per allineare il proprio progetto alle regole sugli aiuti di Stato, o in caso di controversia pendente su questioni simili dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari, il cui esito può probabilmente avere un'incidenza sulla valutazione del caso.

42.

La sospensione sarà di norma concessa soltanto una volta e per un periodo concordato in anticipo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato.

6.6.   Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale

43.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione si adopera, per quanto possibile, per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio del procedimento. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Una proroga dell’indagine può, ad esempio, rivelarsi opportuna nei casi relativi a progetti nuovi o che sollevano questioni giuridiche nuove.

44.

Onde garantire un'applicazione effettiva dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o in mancanza di replica entro la scadenza dell'ultimo termine fissato.

7.   DENUNCE

45.

Il trattamento efficiente e trasparente da parte dei servizi della Commissione delle denunce presentate è di considerevole importanza per tutte le parti interessate nelle procedure relative agli aiuti di Stato. La Commissione propone dunque le seguenti migliori pratiche, volte a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune.

7.1.   Il modulo di denuncia

46.

I servizi della Commissione inviteranno sistematicamente gli autori delle denunce a utilizzare i nuovi moduli di denuncia disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_it.html) e a presentare contestualmente una versione non riservata della denuncia stessa. La presentazione di moduli completi consentirà di norma agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato.

7.2.   Calendario indicativo ed esito dell'esame di una denuncia

47.

La Commissione cercherà, per quanto possibile, di esaminare una denuncia entro un periodo indicativo di dodici mesi dal ricevimento. Tale limite di tempo non costituisce un impegno vincolante. A seconda delle circostanze del singolo caso, l'eventuale necessità di richiedere informazioni complementari all'autore della denuncia, allo Stato membro o alle parti interessate può prolungare i tempi dell'esame della denuncia stessa.

48.

La Commissione ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita (14), ad esempio in base alla portata della presunta infrazione, all’entità del beneficiario, al settore economico interessato o all’esistenza di denunce simili. Tenuto conto del suo carico di lavoro e del suo diritto alla determinazione delle priorità dei casi (15), essa può rinviare l'esame di una misura che non costituisce una priorità. Entro dodici mesi la Commissione si adopererà dunque, in linea di principio, per:

a)

adottare una decisione per i casi prioritari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, con copia all'autore della denuncia; o

b)

inviare una lettera amministrativa iniziale all'autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari. Tale lettera amministrativa non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione, ma soltanto un parere preliminare dei servizi, basato sulle informazioni disponibili, nell'attesa di eventuali osservazioni supplementari che l'autore della denuncia può presentare entro un mese dalla data della lettera. Se non vengono presentate ulteriori osservazioni entro il termine previsto, la denuncia sarà considerata ritirata.

49.

Per motivi di trasparenza, i servizi della Commissione cercheranno per quanto possibile di informare l'autore della denuncia del grado di priorità assegnatogli entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa. Nel caso di denunce non circostanziate, i servizi della Commissione informeranno l'autore della denuncia entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa circa il fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso e che la denuncia sarà considerata ritirata se non vengono presentate ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Anche in caso di denunce relative ad aiuti approvati, in linea di massima i servizi della Commissione cercheranno di rispondere all'autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia.

50.

In caso di aiuti illegali, si ricorderà agli autori delle denunce che possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici nazionali, i quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti (16).

51.

Ove necessario, la versione non riservata della denuncia verrà trasmessa per osservazioni allo Stato membro interessato. Gli Stati membri e gli autori della denuncia verranno sistematicamente informati in merito alla chiusura della questione o alle altre fasi dell'esame di una denuncia. In cambio gli Stati membri sono invitati a rispettare i termini fissati per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce loro trasmesse. Essi saranno inoltre invitati ad accettare, per quanto possibile, la trasmissione delle denunce in lingua originale. Su richiesta dello Stato membro, i servizi della Commissione forniscono una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

8.   PROCEDURE DECISIONALI INTERNE

52.

La Commissione si impegna a snellire e migliorare ulteriormente il proprio processo decisionale interno, onde favorire una riduzione complessiva dei tempi delle procedure relative agli aiuti di Stato.

53.

A tale scopo le procedure decisionali interne verranno applicate nel modo più efficiente possibile. La Commissione compierà inoltre una revisione del suo attuale quadro giuridico interno per ottimizzare il proprio processo decisionale.

54.

I servizi della Commissione sottoporranno a costante riesame la loro prassi decisionale interna, adattandola qualora necessario.

9.   FUTURE REVISIONI

55.

Le migliori pratiche in materia di procedure possono essere efficaci soltanto se basate su un impegno comune della Commissione e degli Stati membri di condurre diligentemente le indagini in materia di aiuti di Stato e di rispettare i termini stabiliti, garantendo in questo modo la trasparenza e la prevedibilità necessarie delle procedure. Il presente codice e le migliori pratiche ivi contenute rappresentano un primo contributo a questo impegno congiunto.

56.

La Commissione applicherà il codice ai casi notificati alla Commissione o portati a sua conoscenza a partire dal 1o settembre 2009.

57.

Il codice può essere rivisto per riflettere modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative o per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato, nonché di eventuali esperienze acquisite nell'applicazione del codice stesso. La Commissione intende inoltre portare avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 in generale e del presente codice delle migliori pratiche in particolare.


(1)  COM(2005) 107 definitivo.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Vedi pag 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

(5)  Nel contesto della crisi bancaria del 2008, la Commissione ha preso provvedimenti adeguati per garantire l'adozione rapida delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro 24 ore e durante il fine settimana. Cfr. la comunicazione della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8). Per quanto riguarda l’economia reale, cfr. la comunicazione della Commissione «Quadro» di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

(6)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  Questo termine non può essere rispettato qualora i servizi della Commissione debbano inviare varie richieste di informazioni a causa dell'incompletezza delle notifiche.

(8)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.

(9)  Cfr. articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(10)  Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell'Unione europea agiscono come fondo di partecipazione.

(11)  GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

(12)  Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(13)  In base alla giurisprudenza costante, la Commissione può inviare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale a terzi determinati; cfr., ad esempio, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. 2004, pag. II-2717, punto 195; causa T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. 2002, pag. II-2153; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck Spa e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. I-7869, punto 83.

(14)  Causa C-119/97, Ufex e altri/Commissione, Racc. 1999, pag. I-1341, punto 88.

(15)  Causa T-475/04, Bouygues SA/Commissione, Racc. 2007, pag. II-2097, punti 158 e 159.

(16)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.


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