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Document 52006PC0232

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

/* COM/2006/0232 def. - COD 2006/0086 */

52006PC0232

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE /* COM/2006/0232 def. - COD 2006/0086 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.9.2006

COM(2006) 232 definitivo

2006/0086 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Il suolo è una risorsa essenzialmente non rinnovabile e un sistema molto dinamico, che svolge numerose funzioni e fornisce servizi essenziali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi. Dalle informazioni disponibili emerge che, negli ultimi decenni, si è registrato un aumento significativo dei processi di degrado dei suoli e ci sono elementi che confermano che, in assenza di interventi, tali processi continueranno ad aumentare. Anche se l’acquis comunitario contempla disposizioni in materia di difesa del suolo, non disponiamo di una normativa comunitaria specifica in materia. La presente proposta è finalizzata pertanto a colmare questa lacuna e ad istituire una strategia comune per la protezione e l’utilizzo sostenibile del suolo, basata su una serie di principi quali: l’integrazione delle problematiche del suolo in altre politiche; la conservazione delle funzioni del suolo nell’ambito di un suo utilizzo sostenibile; la prevenzione delle minacce che incombono sul suolo e la mitigazione dei loro effetti, nonché il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile con l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa. |

120 | Contesto generale Il suolo è sottoposto a pressioni ambientali sempre più forti in tutta la Comunità, determinate o acuite dalle attività umane, come pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo o sviluppo urbano. Tutte queste attività stanno danneggiando la capacità del suolo di continuare a svolgere tutta l’ampia gamma di funzioni indispensabili che offre. Il suolo è una risorsa di interesse comune per la Comunità, anche se in massima parte di proprietà privata: se non si interverrà per proteggerlo la sostenibilità e la competitività a lungo termine dell’Europa ne soffriranno. Il degrado del suolo incide, inoltre, notevolmente anche su altri aspetti di interesse comune per la Comunità, come le acque, la salute umana, i cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità e la sicurezza alimentare. La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede, tra i suoi obiettivi, la tutela delle risorse naturali e l’incentivo ad un utilizzo sostenibile del suolo. In quel contesto la Comunità si è impegnata ad adottare una strategia tematica per la protezione del suolo al fine di arrestarne il degrado e invertire le tendenze in atto. Nella comunicazione del 2002 “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo” (COM(2002) 179), la Commissione ha messo in evidenza gli otto problemi principali che affliggono i suoli in Europa, vale a dire: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità del suolo, impermeabilizzazione, inondazioni e smottamenti. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Fino a oggi non c’è stata una politica specifica di protezione del suolo a livello comunitario, anche se alcuni aspetti relativi alla difesa di questa risorsa si ritrovano nell’acquis, tanto che si può affermare che varie politiche comunitarie possono contribuire alla tutela del suolo. A questo proposito si ricordano, ad esempio, molte disposizioni della normativa ambientale comunitaria in vigore in materia di acque, rifiuti, sostanze chimiche, prevenzione dell’inquinamento di origine industriale, tutela della natura e pesticidi. Altri effetti positivi per i suoli agricoli dovrebbero derivare anche dall’applicazione delle disposizioni in materia di condizionalità connesse all’introduzione di elementi di protezione dei suoli agricoli nella nuova politica agricola comune e dal contributo della politica di sviluppo rurale. Tuttavia, visti gli obiettivi e i campi di applicazione diversi e considerato il fatto che spesso sono finalizzate anche ad altri comparti ambientali, le disposizioni in vigore, anche se attuate nella loro interezza, offrono comunque una difesa frammentaria e incompleta del suolo, perché non riguardano tutti i tipi di suolo e tutte le problematiche individuate. Nel frattempo, il degrado dei suoli continua. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione La legislazione proposta, finalizzata a proteggere il suolo e a conservane la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali che offre, è perfettamente compatibile con gli obiettivi di cui all’articolo 174 del trattato CE e tiene conto della varietà di situazioni che caratterizza le diverse regioni della Comunità. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”. Infine, si è basato su un’analisi dei potenziali costi e benefici di un intervento o di un mancato intervento e sul rispetto dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo complesso e sullo sviluppo equilibrato delle singole regioni che la compongono. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti La comunicazione del 2002 è stata accolta favorevolmente dalle altre istituzioni europee, che hanno riconosciuto al suolo un ruolo di primo piano ai fini della sostenibilità a lungo termine all’interno della Comunità. A partire dal febbraio 2003 la Commissione ha organizzato una consultazione aperta dei soggetti interessati, costituendo un’ampia piattaforma di oltre 400 membri suddivisi in cinque gruppi di lavoro con un forum consultivo incaricato di dirigere i lavori. Nel giugno 2004 i gruppi di lavoro hanno concluso le rispettive relazioni — molto approfondite — contenenti informazioni sullo stato dei suoli in Europa, sulle pressioni, sugli elementi che ne determinano il degrado e una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione e relative allo sviluppo di una politica sul suolo di livello comunitario. Nel novembre 2004 la Presidenza olandese del Consiglio e la Commissione hanno organizzato una conferenza che riuniva Stati membri e soggetti interessati, che hanno manifestato il loro forte sostegno ad un’impostazione generale fondata sull’intervento comunitario. Successivamente la Commissione ha avviato una consultazione pubblica su Internet durata otto settimane sui possibili elementi da inserire nella strategia tematica per la protezione del suolo, alla quale hanno partecipato 1 206 cittadini, 377 esperti del suolo e 287 organizzazioni di 25 paesi. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La maggior parte dei cittadini europei, degli esperti del suolo e delle organizzazioni interessate ha dichiarato che la prevenzione e la mitigazione del degrado del suolo in Europa sono interventi importanti o molto importanti e si è espressa a favore di un’azione costituita da un quadro generale a livello comunitario e da misure concrete adottate in ambito nazionale o locale. Nella valutazione d’impatto è riportato un rapporto completo sull’analisi statistica di tutte le domande poste — con l’indicazione della distribuzione dei partecipanti in base alla nazionalità — e sulle modalità utilizzate per tener conto delle osservazioni pervenute. Gran parte delle raccomandazioni presentate dai gruppi di lavoro e dei timori espressi nell’ambito della consultazione via Internet è stata accolta, mentre non sono state recepite le numerose richieste volte a imporre restrizioni obbligatorie a sviluppi di tipo urbano o turistico, perché la Comunità dispone di competenze limitate per quanto riguarda le restrizioni in termini di utilizzo del territorio. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori di specializzazioni scientifiche interessati Scienza del suolo, scienze agronomiche e forestali, idrologia, biologia, ecologia, economia, scienze sociali e scienze politiche. |

222 | Metodologia applicata La proposta si basa sulle migliori conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, che sono state raccolte attraverso l’ampia consultazione dei soggetti interessati e due studi indipendenti commissionati per valutare gli impatti socioeconomici e ambientali connessi al degrado del suolo e quelli connessi alle misure proposte. I rapporti redatti dai gruppi di lavoro, e pubblicati dalla Commissione, la presente proposta e la valutazione d’impatto associata rispecchiano integralmente i risultati delle informazioni specialistiche ottenute. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Alla consultazione hanno partecipato amministrazioni nazionali, regionali e locali, associazioni industriali, organizzazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, istituti scientifici e di ricerca, l’Agenzia europea dell’ambiente, il Centro comune di ricerca e altri servizi della Commissione, sindacati, associazioni di agricoltori e di proprietari terrieri nonché molte altre associazioni di diffusione europea e con un interesse per il suolo. |

2244 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati È stata espressa unanimità di vedute sull’esistenza di rischi potenzialmente gravi, con conseguenze irreversibili. |

225 | Unanime è stato anche il consenso sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi. È stato sempre sottolineato che, vista l’enorme variabilità del suolo a livello europeo, nella formulazione di una politica comunitaria in materia non sarebbe stato possibile adottare un’impostazione unica. Nella maggior parte dei casi è stato richiesto un sistema flessibile, che consenta di tener conto delle specificità locali del suolo e dell’utilizzo del territorio più in generale. Per questo è stato stabilito, con un ampio consenso, che a livello europeo venga adottato un quadro generale che fissi obiettivi e principi comuni e che gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare le modalità di applicazione al livello amministrativo e territoriale più opportuno. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I rapporti dei gruppi di lavoro sono stati pubblicati dall’UPUCE e sono disponibili gratuitamente sul sito http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm, nel quale è possibile consultare anche le risposte al questionario pubblico fornite dagli esperti e dalle organizzazioni contattati. |

230 | Valutazione dell’impatto Sono state prese in considerazione le seguenti alternative possibili, che presentano gradi diversi di prescrittività: (1) interventi degli Stati membri nel contesto di una strategia comunitaria generale e non vincolante sul suolo; (2) strumento giuridico flessibile — che potrebbe assumere la forma di una direttiva quadro sul suolo — con un campo di applicazione ambizioso ma non eccessivamente prescrittivo; (3) proposte legislative per i vari aspetti che rappresentano una minaccia per il suolo con la definizione degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli a livello comunitario. |

231 | La Commissione ha svolto una valutazione d’impatto delle varie ipotesi, ora accessibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm, nella quale presenta con maggiore precisione i risultati riguardanti l’impatto socioeconomico e ambientale della presente proposta. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La direttiva proposta contempla i seguenti elementi: istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo basato sui principi della conservazione delle funzioni del suolo, della prevenzione del suo degrado e della mitigazione degli effetti di tale degrado, del ripristino dei suoli degradati e dell’integrazione di queste problematiche in altre politiche settoriali; obbligo di individuare, descrivere e valutare l’impatto di alcune politiche settoriali sui processi di degrado del suolo al fine di tutelarne le funzioni; obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l’utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni svolte dal suolo; approccio al fenomeno dell’impermeabilizzazione del suolo volto a garantire un utilizzo più razionale del terreno secondo quanto stabilito dall’articolo 174 del trattato CE e a mantenere il maggior numero possibile di funzioni del suolo; individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti, e istituzione di programmi nazionali di misure. Occorre identificare l’estensione delle aree che presentano i rischi elencati; ai fini della coerenza e della comparabilità, i rischi devono essere identificati in base ad elementi comuni, tra cui parametri riconosciuti come cause di vari problemi considerati. Sarà inoltre necessario adottare obiettivi di riduzione del rischio e programmi di misure per conseguire tali obiettivi. I programmi potranno fondarsi su norme e misure già individuate e messe in atto in ambito nazionale e comunitario; misure per contenere l’immissione di sostanze pericolose nel suolo, per evitarne l’accumulo che potrebbe ostacolare lo svolgimento delle funzioni del suolo e comportare un rischio per la salute umana e per l’ambiente; istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti “orfani”, preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati. Viene proposta una definizione di “sito contaminato” e predisposto un elenco di attività potenzialmente inquinanti per il suolo: questi due elementi sono il punto di partenza per localizzare i siti che possono essere contaminati e procedere successivamente all’istituzione di un inventario dei siti che risultano effettivamente contaminati. Accanto a ciò, vi è l’obbligo, per i venditori o i potenziali acquirenti, di fornire un rapporto sullo stato del suolo per ogni compravendita di terreni in cui siano avvenute o siano in corso attività potenzialmente inquinanti. Una disposizione analoga, relativa al rendimento energetico degli edifici, è già contemplata dalla normativa comunitaria nell’ambito dell’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE. |

310 | Base giuridica Le disposizioni della presente direttiva attengono alla tutela dell’ambiente e pertanto la base giuridica è l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

321 | Il degrado del suolo che colpisce uno Stato membro o una regione può avere conseguenze a livello transfrontaliero: le dighe, ad esempio, possono essere bloccate e le infrastrutture a valle danneggiate da sedimenti prodottisi da fenomeni di erosione massiccia che si verificano a monte, in un altro paese. Analogamente, le acque sotterranee di paesi confinanti possono essere inquinate da siti contaminati al di là dei confini nazionali. E ancora, la perdita di materia organica del suolo in uno Stato membro può ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto di tutta la Comunità. Tutto ciò potrebbe comportare che i costi necessari per ripristinare la qualità ambientale vengano sostenuti da uno Stato membro diverso da quello in cui è o era in uso la pratica che provoca il degrado del suolo. |

323 | Le notevoli diversità tra i vari regimi nazionali per la difesa del suolo, in particolare quelli riguardanti l’aspetto della contaminazione, a volte impongono obblighi molto diversi agli operatori economici, creando così una situazione di disequilibrio in termini di costi fissi e una distorsione della concorrenza nel mercato interno. I contaminanti presenti nel suolo possono essere assorbiti dalle colture destinate alla produzione di alimenti e mangimi e avere così ripercussioni sulla qualità dei prodotti che vengono scambiati liberamente nel mercato interno, creando un rischio per la salute delle persone e degli animali. L’intervento alla fonte in ambito comunitario sarà complementare ai controlli di qualità messi in atto a livello nazionale per garantire la sicurezza alimentare. Il degrado del suolo può influenzare la salute dei cittadini europei in vari modi: si pensi all’esposizione diretta o indiretta ai contaminanti presenti nel suolo oppure alle conseguenze degli smottamenti, che possono provocare vittime. |

L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

324 | Il degrado del suolo ha ripercussioni anche su altri aspetti ambientali, che sono tutelati dalla normativa comunitaria (ad esempio le acque, l’ambiente naturale, la biodiversità, i cambiamenti climatici). L’intervento a livello comunitario a favore della difesa del suolo colmerà le lacune esistenti, garantendo una tutela della qualità ambientale in tutti i comparti, all’insegna della coerenza e dell’efficacia. La protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola sul lungo termine, due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dalla Comunità. La possibilità di disporre di principi comuni finalizzati a definire cosa s’intenda per “utilizzo sostenibile del suolo” consentirà di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e comunitario, sfruttando così al meglio i fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo per colmare le lacune in termini di conoscenze. Grazie ad un quadro coerente e ambizioso, che si traduca in una conoscenza più approfondita e in una migliore gestione del suolo, la Comunità può svolgere un ruolo di traino a livello internazionale, dove altri paesi necessitano di know-how e di assistenza tecnica. |

325 | Finora, senza l’intervento comunitario, solo nove Stati membri dispongono di una legislazione specifica in materia di difesa del suolo, mentre gli altri si affidano alle disposizioni di conservazione del suolo previste da politiche di altri settori. Gran parte delle disposizioni nazionali affronta il problema della contaminazione del suolo ma, pur ammettendo l’esistenza di altre minacce, manca un’attenzione mirata alla conservazione più ampia delle funzioni esercitate dal suolo. Il miglior indicatore a dimostrazione che tale obiettivo può essere meglio conseguito con un intervento comunitario comune è il fatto che i risultati ottenuti per garantire un utilizzo sostenibile di questa risorsa presentano divergenze enormi tra i vari Stati membri. |

327 | La proposta è finalizzata a realizzare principi, obiettivi e azioni comuni a tutti gli Stati membri, nell’intento di garantire parità di condizioni e far sì che tutti gli Stati membri affrontino tutti gli elementi che rappresentano una minaccia per il suolo all’interno dei rispettivi territori nazionali, evitando di affrontare solo parzialmente la questione della difesa del suolo. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

331 | Lo strumento proposto è una direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle funzioni che esso svolge. All’insegna del principio di proporzionalità, gli Stati membri hanno ampi margini di manovra per individuare le misure particolari più adatte al livello territoriale e amministrativo più opportuno. Questo approccio è un elemento determinante per far sì che le specificità regionali e locali in fatto di variabilità del suolo, utilizzi del territorio, condizioni climatiche locali e aspetti socioeconomici vengano debitamente considerate. |

332 | Gli Stati membri decideranno il livello di intervento, consentendo un impiego più efficace delle capacità amministrative di cui dispongono. Insorgeranno alcuni obblighi finanziari e amministrativi aggiuntivi, soprattutto per gli Stati membri che non si sono occupati di difesa del suolo in ambito nazionale o regionale. I benefici ambientali, economici e sociali delle misure descritte nella valutazione d’impatto superano comunque notevolmente i costi sostenuti. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: direttiva quadro. |

342 | Altri mezzi non risulterebbero adeguati per il seguente motivo. Uno strumento più prescrittivo come un regolamento non permetterebbe di tener conto della variabilità del suolo e non garantirebbe la flessibilità necessaria per far fronte alle condizioni locali. D’altra parte uno strumento non vincolante non garantirebbe l’utilizzo sostenibile di una risorsa naturale comune su scala europea e non eliminerebbe il problema della distorsione della concorrenza provocata dall’esistenza di regimi nazionali di difesa del suolo estremamente divergenti tra loro. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia |

531 | La proposta comprende una clausola di riesame. |

550 | Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. |

560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

1. 2006/0086 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) Il suolo è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile nel senso che la velocità di degradazione può essere rapida, mentre i processi di formazione e rigenerazione sono estremamente lenti. Si tratta di un sistema molto dinamico che svolge numerose funzioni e presta servizi essenziali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi. Tra le funzioni in questione si ricordano la produzione di biomassa, lo stoccaggio, la filtrazione e la trasformazione di nutrienti e acqua, la presenza di pool di biodiversità, la funzione di piattaforma per la maggior parte delle attività umane, la fornitura di materie prime, la funzione di deposito di carbonio e la conservazione del patrimonio geologico e archeologico.

(2) I fenomeni di degrado o di miglioramento del suolo hanno un’incidenza significativa su altri settori di interesse comunitario come la tutela delle acque di superficie e sotterranee, la salute umana, i cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità e la sicurezza alimentare.

(3) Il suolo è una risorsa naturale di interesse comune che sta subendo pressioni ambientali sempre più insistenti e che dunque deve essere protetto dal degrado di per sé. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[5] prevede, tra i suoi obiettivi, la tutela delle risorse naturali e la promozione di un utilizzo sostenibile del suolo.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”[6] individua gli otto principali processi di degrado del suolo che colpiscono l’UE: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità del suolo, impermeabilizzazione, inondazioni e smottamenti. Le conoscenze scientifiche attualmente disponibili sulla biodiversità del suolo e il relativo comportamento sono troppo limitate perché la presente direttiva possa prevedere disposizioni specifiche finalizzate alla sua protezione. L’aspetto della prevenzione e della mitigazione degli effetti delle alluvioni è stato affrontato da una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni[7].

(5) Le caratteristiche del suolo all’interno della Comunità sono estremamente variabili ed esistono enormi differenze per quanto riguarda la struttura e lo stato fisico, chimico e biologico di questa risorsa, non solo tra suoli diversi ma anche all’interno dei singoli profili di suolo. È opportuno prendere in considerazione questa diversità di condizioni e di esigenze in ambito comunitario perché sono necessarie soluzioni specifiche diverse per individuare le aree a rischio, definire gli obiettivi e mettere in atto le misure più opportune per la difesa del suolo.

(6) La normativa comunitaria in vari settori — ad esempio sui rifiuti, le sostanze chimiche, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento di origine industriale, i cambiamenti climatici, le acque, l’agricoltura e lo sviluppo rurale —– presenta alcune disposizioni riguardanti la protezione del suolo, che tuttavia non sono concepite appositamente né sufficienti a proteggere tutti i suoli contro tutti i processi di degrado possibili. Per questo è necessario disporre di un quadro normativo coerente ed efficace che proponga principi e obiettivi comuni finalizzati alla difesa e all’utilizzo sostenibile del suolo all’interno della Comunità.

(7) Il suolo deve essere utilizzato in maniera sostenibile, in modo da conservarne le capacità di fornire servizi di tipo ecologico, economico e sociale e di mantenerne le funzioni, affinché le generazioni future possano vedere soddisfatte le proprie esigenze.

(8) La presente direttiva è finalizzata alla difesa del suolo sulla base dei principi della conservazione delle funzioni del suolo, della prevenzione del suo degrado e della mitigazione degli effetti di tale degrado, del ripristino dei suoli degradati e dell’integrazione di queste considerazioni in altre politiche settoriali con l’istituzione di un quadro e di interventi comuni.

(9) Occorre un quadro comune per articolare le attività degli Stati membri destinate a migliorare la difesa dei suoli e il relativo utilizzo sostenibile, a limitare gli effetti transfrontalieri legati al degrado del suolo, a proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri e ad impedire distorsioni della concorrenza tra gli operatori economici.

(10) Poiché gli obiettivi delle azioni da intraprendere, segnatamente l’istituzione di un quadro comune per la protezione del suolo, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono pertanto essere conseguiti con maggiore efficacia a livello comunitario tenuto conto dell’entità del problema e delle sue implicazioni rispetto alle altre normative comunitarie in materia di protezione della natura, tutela delle acque, sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, agricoltura e aspetti di interesse comune come la tutela della salute umana, la Comunità può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Poiché alcune politiche settoriali possono acuire o mitigare i processi di degrado del suolo, occorre integrare maggiormente le considerazioni relative alla difesa del suolo in tali politiche. La presente direttiva deve far sì che gli Stati membri siano tenuti ad individuare e valutare l’impatto delle politiche in questione sulla prevenzione dei processi di degrado del suolo e sulla tutela delle funzioni che esso svolge.

(12) A differenza dell’aria e delle acque, il suolo è essenzialmente una risorsa di proprietà privata all’interno della Comunità. D’altra parte, si tratta di una risorsa naturale di interesse comune che deve essere tutelata per le generazioni future. Nell’interesse pubblico, pertanto, i proprietari di terreni devono essere tenuti ad adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l’utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni che questo svolge.

(13) Il fenomeno dell’impermeabilizzazione sta diventando sempre più intenso nella Comunità a seguito della proliferazione urbana e della richiesta sempre più insistente di terreni da parte di molti settori economici; questa situazione impone un utilizzo più sostenibile del suolo. Occorrono pertanto misure adeguate per contenere questo fenomeno, ad esempio il recupero di siti abbandonati e contaminati che limiti lo sfruttamento dei siti incontaminati. Laddove l’impermeabilizzazione sia presente, gli Stati membri devono prevedere tecniche di edificazione e di drenaggio che consentano di preservare il maggior numero possibile di funzioni del suolo.

(14) Per una politica di protezione del suolo mirata ed efficace è necessario sapere dove sta avvenendo il degrado. È risaputo che alcuni processi di degrado, come l’erosione, la diminuzione della materia organica, la compattazione, la salinizzazione e gli smottamenti, si verificano solo in determinate aree che corrono rischi maggiori e per questo è necessario individuare tali aree a rischio.

(15) Per garantire un approccio omogeneo e comparabile nei vari Stati membri l’individuazione della aree a rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamenti deve fondarsi su una metodologia comune comprendente elementi che notoriamente sono fattori determinanti dei vari processi di degrado.

(16) All’interno delle aree a rischio così individuate è opportuno intervenire per impedire un ulteriore degrado del suolo riducendo i rischi di tale eventualità e ripristinando i suoli degradati per conservarne le funzioni.

(17) Gli interventi a tal fine devono essere adottati dagli Stati membri, al livello più opportuno, sulla base di obiettivi di riduzione del rischio e di programmi di misure finalizzati alla realizzazione di tali obiettivi.

(18) I programmi di misure devono tener conto dell’impatto socioeconomico delle misure contemplate, devono essere sottoposti a riesame periodico e possono ispirarsi a obblighi, piani e programmi già istituiti nell’ambito delle normative comunitarie o di accordi internazionali.

(19) La presente direttiva deve contribuire ad arrestare la desertificazione derivante da concomitanti processi di degradazione e la perdita di biodiversità del suolo, e deve rafforzare la cooperazione ai fini dell’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e della convenzione sulla diversità biologica di cui la Comunità è Parte contraente; il presente strumento rafforzerà inoltre l’attuazione di queste due accordi internazionali in materia di ambiente.

(20) Conformemente al principio di prevenzione istituito dall’articolo 174 del trattato CE, la presente direttiva deve contribuire a impedire e a contenere l’introduzione di sostanze pericolose nel suolo per evitarne la contaminazione e preservarne le funzioni.

(21) I precedenti processi di industrializzazione e pratiche di gestione insufficienti o inadeguate hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati all’interno della Comunità, per i quali è ora necessario adottare una strategia comune per la gestione del fenomeno della contaminazione storica del suolo che ne prevenga e mitighi gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente.

(22) Per prevenire e contenere efficacemente i rischi per la salute umana e per l’ambiente dovuti alla contaminazione del suolo, gli Stati membri devono individuare i siti che, in base alla loro valutazione, presentano un rischio significativo al riguardo. Dato il numero di siti potenzialmente contaminati, l’esercizio di individuazione deve seguire un approccio sistematico e graduale. Per verificare i progressi realizzati nell’individuazione dei siti contaminati occorre definire un calendario.

(23) Ai fini dell’individuazione dei siti contaminati e dell’applicazione di un approccio comune occorre istituire un elenco comune di attività che presentano un elevato potenziale di contaminazione del suolo. Tale elenco comune di attività può essere integrato da altri elenchi più completi adottati a livello nazionale.

(24) I siti contaminati individuati devono figurare in un inventario nazionale dei siti contaminati da aggiornare periodicamente e mettere a disposizione del pubblico per consultazione. Occorre inoltre tener conto delle attività che gli Stati membri hanno svolto o svolgono per individuare i siti contaminati.

(25) Per agevolare la rapida identificazione dei siti contaminati, il proprietario di un sito nel quale, in base a documenti ufficiali come i registri o i catasti nazionali, risulti che siano avvenute o siano in corso attività inquinanti per il suolo, o il potenziale acquirente deve fornire, prima di ultimare la compravendita del terreno, tutte le informazioni del caso sullo stato del suolo all’autorità competente e all'altra parte interessata dalla compravendita. La messa a disposizione di tali informazioni nel momento in cui si prevede una compravendita di terreni consentirà di accelerare la preparazione definitiva dell’inventario dei siti contaminati. Permetterà inoltre al potenziale acquirente di conoscere lo stato del suolo e di procedere ad una scelta informata.

(26) Alla luce del principio “chi inquina paga” gli Stati membri devono garantire che si proceda alla bonifica dei siti contaminati individuati all’interno del territorio nazionale.

(27) È necessario formulare una strategia nazionale di bonifica, in particolare al fine di definire obiettivi di bonifica dei siti e l’ordine di priorità degli interventi.

(28) Nei siti contaminati per i quali non è possibile risalire al responsabile dell’inquinamento, oppure questi non può essere ritenuto responsabile a norma del diritto nazionale o comunitario o ancora non è possibile imputargli i costi dell’intervento di bonifica — i siti cosiddetti “orfani” — la responsabilità di ridurre il rischio per la salute umana e per l’ambiente incombe agli Stati membri interessati. A tal fine gli Stati membri devono istituire un meccanismo di finanziamento specifico che garantisca una fonte finanziaria duratura nel tempo per la bonifica di questo tipo di siti.

(29) La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale[8] stabilisce che, nel caso dei siti orfani, l’azione di riparazione può essere intrapresa in ultima istanza dall’autorità competente. La direttiva in questione deve pertanto essere modificata per conformarla agli obblighi in materia di bonifica istituiti dalla presente direttiva.

(30) Il pubblico è scarsamente sensibilizzato in merito all’importanza della protezione del suolo ed è pertanto necessario introdurre misure per migliorare le conoscenze, lo scambio di informazioni e le buone pratiche.

(31) Il buon funzionamento della presente direttiva dipende dalla stretta collaborazione e dalla coerenza degli interventi a livello di Comunità, Stati membri e in ambito locale, nonché dall’informazione, consultazione e coinvolgimento del pubblico, in applicazione degli obblighi assunti dalla Comunità a norma della convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus). In questo senso, ai fini della preparazione, modifica e riesame dei programmi di misure sulle aree a rischio e delle strategie nazionali di bonifica, è opportuno provvedere all’applicazione della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia[9].

(32) È un dato di fatto che negli Stati membri si stanno applicando metodi diversi di valutazione del rischio per i siti contaminati. Per arrivare gradualmente ad un approccio comune che garantisca condizioni neutre di concorrenza e un regime coerente di protezione del suolo, occorre un approfondito scambio di informazioni per stabilire l’opportunità di armonizzare alcuni elementi della valutazione del rischio e per sviluppare ulteriormente e migliorare le metodologie in materia di valutazione del rischio eco-tossicologico.

(33) Occorre provvedere ad adeguare rapidamente i metodi di identificazione delle aree a rischio negli Stati membri, compreso il riesame periodico degli elementi comuni ivi contenuti.

(34) È necessario adottare disposizioni riguardanti i formati di scambio dei dati e i criteri di qualità dei dati, in quanto questi devono essere compatibili con quelli di un’eventuale infrastruttura per l’informazione territoriale realizzata all’interno della Comunità.

(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare è finalizzata a promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(36) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali:

a) produzione di biomassa, in particolare nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura;

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;

c) riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;

d) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;

e) fonte di materie prime;

f) stoccaggio di carbonio;

g) sede del patrimonio geologico e archeologico.

A tal fine vengono istituite misure per prevenire i processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad un ampio ventaglio di attività umane, che ne pregiudicano la capacità di svolgere tali funzioni. Tra le misure in questione figurano la mitigazione degli effetti di tali processi e la bonifica e il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile con l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa.

2. La presente direttiva si applica al suolo che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, escluse le acque sotterranee di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) “impermeabilizzazione”: la copertura permanente della superficie del suolo con materiale impermeabile;

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio[12] e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

Articolo 3 Integrazione

Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l’impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell’energia, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell’estrazione di materie prime, del commercio e dell’industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, della natura e del paesaggio.

Gli Stati membri rendono pubblici i risultati.

Articolo 4 Misure di precauzione

Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori del territorio i cui interventi incidono sul suolo in modo tale che ci si possa ragionevolmente attendere un impedimento significativo allo svolgimento delle funzioni del suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti ad adottare misure di precauzione per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi in questione.

Articolo 5 Impermeabilizzazione

Al fine di preservare le funzioni del suolo indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure opportune per limitare l’impermeabilizzazione o, qualora questa debba avvenire, per attenuarne gli effetti, in particolare con il ricorso a prodotti e tecniche di edificazione che consentano di mantenere il maggior numero possibile di tali funzioni.

Capo II Prevenzione del rischio, attenuazione e ripristino

PARTE I INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Articolo 6 Individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamenti

1. Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello adeguato, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito “aree a rischio”):

a) erosione causata dall’acqua o dal vento;

b) diminuzione della materia organica causata da una costante tendenza al calo della frazione organica del suolo, esclusi i residui animali e vegetali non decomposti, i relativi prodotti di decomposizione parziale e la biomassa del suolo;

c) compattazione per aumento della densità apparente e diminuzione della porosità del suolo;

d) salinizzazione per accumulo di sali solubili nel suolo;

e) smottamenti dovuti allo scivolamento verso il basso moderatamente rapido o rapido di masse di suolo e materiale roccioso.

Per l’individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, almeno gli elementi descritti nell’allegato I e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell’acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione.

2. Le aree a rischio individuate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e riesaminate almeno ogni dieci anni.

Articolo 7 Metodologia

Per l’individuazione delle aree a rischio gli Stati membri possono basarsi su dati empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i modelli devono essere validati comparando i risultati ottenuti sulla base di dati empirici non utilizzati per lo sviluppo del modello medesimo.

PARTE II DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MISURE

Articolo 8 Programmi di misure per la lotta all’erosione, alla diminuzione di materia organica, alla compattazione, alla salinizzazione e agli smottamenti

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell’articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello più opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l’attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle.

2. Nell’elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un’analisi dell’impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici.

Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.

3. Se un’area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell’ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli.

4. Il programma di misure è redatto entro sette anni dalla [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto anni dopo tale data.

Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.

Capo III Contaminazione del suolo

PARTE I PREVENZIONE E INVENTARIO

Articolo 9 Prevenzione del fenomeno di contaminazione del suolo

Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per contenere l’immissione intenzionale o fortuita di sostanze pericolose sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla deposizione atmosferica o quelle causate da fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili —, al fine di evitarne l’accumulo che potrebbe impedire al suolo di svolgere le sue funzioni o far insorgere rischi significativi per la salute umana o per l’ambiente.

Articolo 10 Inventario dei siti contaminati

1. Gli Stati membri identificano, secondo la procedura istituita all’articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente (di seguito “siti contaminati”).

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo futuro approvato del terreno.

2. Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito “l’inventario”), che sarà reso pubblico e riesaminato almeno ogni cinque anni.

Articolo 11 Procedura di individuazione dei siti

1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente incaricata di individuare i siti contaminati.

2. Entro cinque anni dalla [data di recepimento], le autorità competenti devono aver individuato dove si trovano almeno i siti nei quali sono in corso o si sono svolte le attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all’allegato II.

A tal fine, le attività di cui al punto 2 dell’allegato II sono considerate a prescindere dai valori limite indicati all’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio[14], escluse le attività svolte dalle microimprese definite all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[15] e le attività relative all’allevamento di bestiame.

I siti individuati sono riesaminati a intervalli periodici.

3. In base ai tempi indicati di seguito, le autorità competenti misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati a norma del paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, per i siti in questione è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:

a) entro cinque anni dalla [data di recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

b) entro quindici anni dalla [data di recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

c) entro venticinque anni dalla [data di recepimento] per i siti restanti.

Articolo 12 Rapporto sullo stato del suolo

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in corso un’attività potenzialmente inquinante che figura nell’allegato II o per il quale da documenti ufficiali, quali i registri nazionali, risulta che attività di questo tipo si siano svolte in passato, gli Stati membri provvedono affinché il proprietario del sito medesimo o il potenziale acquirente presenti all’autorità competente di cui all’articolo 11 e all'altra parte coinvolta nella compravendita un rapporto sullo stato del suolo.

2. Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:

a) la storia del sito desunta dai documenti ufficiali;

b) un’analisi chimica in grado di determinare i livelli di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nel suolo, limitatamente alle sostanze connesse all’attività potenzialmente inquinante svolta sul sito;

c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono sufficienti motivi per ritenere che le sostanze pericolose presenti comportino un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente.

3. Gli Stati membri definiscono il metodo di determinazione dei livelli di concentrazione di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Le informazioni contenute nel rapporto sullo stato del suolo sono utilizzate dalle autorità competenti per individuare i siti contaminati secondo quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 1.

PARTE II BONIFICA

Articolo 13 Bonifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica.

2. La bonifica consiste in interventi sul suolo finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre i contaminanti presenti in modo che il sito contaminato non rappresenti più un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, tenuto conto dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo futuro approvato.

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati per i quali, in applicazione del principio “chi inquina paga”, non sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica.

Articolo 14 Strategia nazionale di bonifica

1. Gli Stati membri preparano, sulla base dell’inventario dei siti contaminati ed entro sette anni dalla [data di recepimento], una strategia nazionale di bonifica dei siti, comprendente almeno gli obiettivi di bonifica, un elenco di priorità partendo dai siti che presentano un rischio significativo per la salute umana, un calendario per l’attuazione e i fondi stanziati dalle autorità responsabili del bilancio degli Stati membri, secondo le procedure nazionali.

Se si prevedono interventi di contenimento della contaminazione o di recupero naturale, occorre monitorare l’evoluzione del rischio per la salute umana e per l’ambiente.

2. La strategia nazionale di bonifica è applicata e resa pubblica entro otto anni a decorrere dalla [data di recepimento] ed è sottoposta a riesame almeno ogni cinque anni.

Capo IV Sensibilizzazione, comunicazione e scambio di informazioni

Articolo 15 Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri adottano le misure di sensibilizzazione più opportune in merito all’importanza del suolo ai fini della sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi, e incentivano il trasferimento di conoscenze e di esperienze per conseguire un utilizzo sostenibile del suolo.

2. L’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2003/35/CE si applica all’elaborazione, alla modifica e al riesame dei programmi di misure sulle aree a rischio di cui all’articolo 8 e alle strategie nazionali di bonifica di cui all’articolo 14.

Articolo 16 Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni entro otto anni dalla [data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni:

a) sintesi delle iniziative adottate a norma dell’articolo 5;

b) aree a rischio istituite a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;

c) metodo applicato per l’individuazione del rischio a norma dell’articolo 7;

d) programmi di misure adottati a norma dell’articolo 8 e valutazione dell’efficacia delle misure finalizzate a ridurre il rischio e la ricorrenza dei processi di degrado del suolo;

e) esito della procedura di individuazione dei siti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e inventario dei siti contaminati predisposto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;

f) strategia nazionale di bonifica adottata a norma dell’articolo 14;

g) sintesi delle iniziative adottate a norma dell’articolo 15 in materia di sensibilizzazione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono corredate di metadati e sono trasmesse sotto forma di dati numerici georeferenziati documentati in un formato compatibile con un sistema d’informazione geografica (GIS).

Articolo 17 Scambio di informazioni

Entro un anno dalla [data di entrata in vigore] la Commissione istituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati riguardanti l’individuazione delle aree a rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di valutazione del rischio già in uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 18 Attuazione e adeguamento al progresso tecnico

1. La Commissione può adeguare l’allegato I all’evoluzione tecnica e scientifica secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2. Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui all’articolo 17, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione adotta criteri comuni per tale valutazione del rischio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

3. Entro quattro anni dalla [data di entrata in vigore], la Commissione adotta, in base alla procedura di regolamentazione dell’articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni necessarie in merito alla qualità dei dati e dei metadati, all’impiego dei dati storici, ai metodi, all’accesso e ai formati per lo scambio dei dati al fine di dare applicazione alle disposizioni dell’articolo 16.

Articolo 19 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito: “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20 Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dalla data di ricevimento dei programmi di misure e delle strategie nazionali di bonifica.

Successivamente, la Commissione pubblica le altre relazioni ogni cinque anni.

Essa trasmette dette relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono un’analisi dei progressi realizzati per attuare la presente direttiva sulla base delle valutazioni della Commissione a norma dell’articolo 16.

Articolo 21 Riesame

La Commissione procede al riesame della presente direttiva entro [15 anni dalla data di entrata in vigore] e, ove opportuno, propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 22 Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all’articolo 24 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 23 Modifica della direttiva 2004/35/CE

All’articolo 6 della direttiva 2004/35/CE, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva xx/xx/xx, se l’operatore non ottempera agli obblighi istituiti dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettere b), c) o d), del presente articolo, se non può essere identificato o non può essere tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, tali misure possono essere intraprese dall’autorità competente medesima.”.

Articolo 24 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 26 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

PARTE 1 ELEMENTI COMUNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE |

Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di suolo) |

Tessitura del suolo (a livello di UTS) |

Densità del suolo, proprietà idrauliche (a livello di UTS) |

Topografia, compreso il gradiente delle pendenze e la lunghezza dei versanti |

Copertura del suolo |

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura) |

Clima (comprese la distribuzione delle precipitazioni e le caratteristiche dei venti) |

Condizioni idrologiche |

Zona agro-ecologica |

PARTE 2 ELEMENTI COMUNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI DIMINUZIONE DELLA MATERIA ORGANICA |

Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di suolo) |

Tessitura/contenuto di argilla del suolo |

Carbonio organico nel suolo (concentrazione totale di carbonio e concentrazione di humus) |

Carbonio organico nel suolo (deposito) |

Clima (comprese la distribuzione delle precipitazioni e le caratteristiche dei venti) |

Topografia |

Copertura del suolo |

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura) |

PARTE 3 ELEMENTI COMUNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI COMPATTAZIONE |

Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di suolo) |

Tessitura dello strato superficiale e dello strato profondo del suolo (a livello di UTS) |

Densità apparente dello strato superficiale e dello strato profondo del suolo (a livello di UTS) |

Materia organica del suolo (a livello di UTS) |

Clima |

Copertura del suolo |

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura) |

Topografia |

PARTE 4 ELEMENTI COMUNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI SALINIZZAZIONE |

Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di suolo) |

Tessitura del suolo (a livello di UTS) |

Proprietà idrauliche del suolo |

Zone irrigue, proprietà chimiche dell’acqua irrigata e tipo di tecniche irrigue |

Informazioni sulle acque sotterranee |

Clima |

PARTE 5 ELEMENTI COMUNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI SMOTTAMENTO |

Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di suolo) |

Ricorrenza/densità degli smottamenti esistenti |

Substrato roccioso |

Topografia |

Copertura del suolo |

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura) |

Clima |

Rischio sismico |

ALLEGATO II Elenco di attività potenzialmente inquinanti

1. Stabilimenti nei quali sono o erano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai quantitativi indicati nell’allegato I, parti 1 e 2, seconda colonna, della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso)[16].

2. Attività elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio.

3. Aeroporti.

4. Porti.

5. Siti precedentemente adibiti a scopi militari.

6. Stazioni di rifornimento.

7. Impianti di pulitura a secco.

8. Impianti di estrazione non ricompresi nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

9. Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio[18].

10. Impianti di trattamento delle acque reflue.

11. Condotte per il trasporto di sostanze pericolose.

[1] […]

[2] […]

[3] […]

[4] […]

[5] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

[6] COM(2002) 179.

[7] COM(2006) 15.

[8] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

[9] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[12] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

[13] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

[14] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

[15] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[16] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

[17] GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

[18] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

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