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Document 52003DC0784

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo , al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva

/* COM/2003/0784 def. */

52003DC0784

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo , al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva /* COM/2003/0784 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - IL FUTURO DELLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE AUDIOVISIVA

INDICE

1. Introduzione

1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in Europa

1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo

1.3. Principali azioni della Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo

2. La politica audiovisiva nel contesto comunitario

3. Verso una nuova governance per i media audiovisivi europei

3.1. Definizioni e concetti di base

3.2. Regole generali

3.3. Diritto all'informazione

3.4. Promozione della produzione e cronologia dei media

3.5. Comunicazioni commerciali

3.6. Protezione dei minori e dell'ordine pubblico

3.7. Diritto di rettifica

3.8. Aspetti istituzionali

3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana

3.10. Co- e auto-regolamentazione

4. Conclusioni e calendario

1. Introduzione

I mezzi audiovisivi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento delle società democratiche moderne nonché nello sviluppo e nella trasmissione dei valori sociali. Essi incidono in misura assai significativa su ciò che i cittadini sanno, credono e pensano. È di fondamentale importanza che gli operatori di questo settore, culturale per eccellenza, beneficino di un contesto normativo chiaro e prevedibile nel quale pianificare gli investimenti e sviluppare le loro strategie commerciali.

La presente comunicazione è destinata a contribuire a tale prevedibilità precisando le priorità di medio periodo della politica comunitaria di regolamentazione del settore in un'Europa ampliata.

La politica comunitaria nel settore audiovisivo è volta a promuovere lo sviluppo di tale settore nell'Unione, in particolare attraverso il completamento del mercato interno, perseguendo nel contempo obiettivi preminenti d'interesse generale quali la diversità culturale e linguistica, la protezione dei minori e della dignità umana e la tutela dei consumatori. Per raggiungere questi obiettivi, la Comunità utilizza due categorie di strumenti complementari e connessi, che hanno caratterizzato questa politica sin dall'inizio: le misure normative e i meccanismi di sostegno. Durante il 2003, il quadro normativo e gli strumenti di sostegno, vale a dire i programmi MEDIA, sono stati oggetto di un'ampia consultazione pubblica e di un esame approfondito. La presente comunicazione contiene le conclusioni della Commissione sul quadro normativo. Nel primo trimestre del 2004, la Commissione proporrà una nuova generazione di programmi, che succederanno agli attuali programmi MEDIA, in un documento distinto.

1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in Europa

Secondo valutazioni recenti [1], nel 2001 il mercato audiovisivo europeo nel suo complesso, vale a dire considerando tutte le attività audiovisive e tutti i modi di fornitura, era di quasi 95 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto al 2000. Quest'aumento conferma una tendenza positiva costante (+ 35% a prezzi correnti dal 1997).

[1] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 1.

Nel 2001, dei due settori principali dell'industria - la televisione e il cinema -, il primo rappresentava circa due terzi del mercato mentre il cinema, compresi i video, ne rappresentava il 15% circa; il resto del mercato era costituito dalla musica registrata e dal software di svago. Il settore più dinamico è stato quello della vendita e del noleggio dei DVD, che hanno superato la distribuzione nelle sale cinematografiche. Il settore DVD ha confermato la sua importanza nel 2002, anno in cui il volume d'affari delle vendite al dettaglio di DVD ha uguagliato le vendite delle tradizionali cassette VHS, in un contesto di aumento generale delle vendite di prodotti audiovisivi registrati.

Nel 2001, lo sviluppo del mercato televisivo ha rallentato (+ 4% rispetto al 2000, + 40% rispetto al 1997), soprattutto a causa dei risultati insoddisfacenti (- 2,1% nel 2001 rispetto al 2000) delle emittenti commerciali tradizionali non a pagamento, che hanno subito le conseguenze di una crisi globale del mercato pubblicitario. Il settore della televisione a pagamento (pacchetti, canali tematici, premium TV e società di televendite) ha confermato il suo dinamismo con un aumento annuale di circa il 13% (+ 100% rispetto al 1997). Le emittenti del servizio pubblico (compresa la radio) hanno registrato un volume d'affari totale di circa 27 miliardi di euro (il 28% del mercato totale; + 4% rispetto al 2000, + 20% rispetto al 1997).

Le indicazioni preliminari sulle tendenze globali per il 2002 nell'UE confermano la crescita negativa per le emittenti non a pagamento (il - 3,5% stimato rispetto al 2001) e rivelano un rallentamento dello sviluppo per il settore della televisione a pagamento (+ 6% rispetto al 2001).

La bilancia commerciale del settore audiovisivo è sempre negativa, in particolare per quanto riguarda la teletrasmissione dei film, la loro proiezione nelle sale cinematografiche e i diritti di distribuzione dei relativi video; ciò è dovuto ad un notevole disavanzo con gli Stati Uniti, che nel 2000 ammontava ad oltre otto miliardi di USD (secondo stime dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo [2]).

[2] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 1.

Il settore audiovisivo ha continuato a diversificare l'offerta dei servizi audiovisivi durante i primi anni del nuovo millennio. Secondo talune stime [3], all'inizio del 2003 il settore della tradizionale trasmissione terrestre analogica contava nell'UE 40 canali nazionali del servizio pubblico e 47 canali nazionali commerciali.

[3] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2002, volume 5.

Nello stesso tempo, erano attivi 35 'packager' (emittenti che offrono pacchetti); inoltre, 69 canali del servizio pubblico e 584 canali privati erano trasmessi a livello nazionale mediante tecniche diverse dalla tradizionale diffusione terrestre analogica. Infine, venivano regolarmente trasmessi circa 100 canali regionali, pubblici e privati, e si contavano 2.000 stazioni locali.

Quasi tutte le famiglie UE hanno la televisione [4]; molte hanno due o più televisori. La penetrazione delle trasmissioni via cavo e via satellite diverge ampiamente da paese a paese, così come la struttura dell'industria (oltre 6.000 operatori). In media, nel 2002 oltre la metà delle famiglie UE avevano accesso alle reti via cavo, ma soltanto il 31% di esse si sono effettivamente abbonate a servizi via cavo. L'espansione rispetto al 2001 è piuttosto modesta, del 2,5% circa. Secondo i dati pubblicati dalle società dell'industria delle trasmissioni satellitari, una stima combinata delle famiglie che ricevono direttamente trasmissioni via satellite indica un totale di circa 38 milioni nel 2002, con un tasso di espansione piuttosto dinamico, di circa il 14% rispetto al 2001.

[4] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 2.

Alla fine del 2002, quasi il 18% delle famiglie UE (27,4 milioni) ricevevano trasmissioni digitali, un aumento di circa il 15% che riguarda soprattutto la diffusione via satellite: alla fine del 2002, oltre 22 milioni di famiglie utilizzavano il satellite, mentre la trasmissione digitale via cavo si è affermata solo in alcuni paesi (3,5 milioni di famiglie in tutta l'UE alla fine del 2002). La televisione terrestre digitale è operativa soltanto in alcuni Stati membri (Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia e Finlandia). L'offerta di servizi televisivi via DSL (Digital Subscriber Line: linea digitale che consente all'abbonato un accesso rapido ad Internet) è tecnicamente possibile, ma questi servizi non sono ancora del tutto operativi. Con il rilancio della trasmissione terrestre digitale nel Regno Unito e l'inizio dell'abbandono di quella analogica in alcune regioni della Germania, alla metà del 2003 questo modo di trasmissione interessava 2,1 milioni di famiglie UE.

Nel 2002, il tempo medio giornaliero passato a guardare la televisione rimaneva significativo in tutti gli Stati membri, con cambiamenti marginali rispetto al 2001. L'Austria rimane il paese in cui la gente guarda meno televisione (153 minuti), mentre la Spagna è il paese in cui la televisione riscuote il maggiore successo (262 minuti). Nei paesi aderenti si rilevano indici di ascolto simili, dai 165 minuti della Slovenia ai 256 minuti dell'Ungheria.

L'UE ha confermato il suo primato come produttore di film a soggetto: 630 produzioni nel 2002 (più o meno come nel 2001, + 13% rispetto al 1997) contro le circa 450 degli Stati Uniti. Si deve tuttavia precisare che una parte significativa delle produzioni europee non attira una massa critica di pubblico (vale a dire 100.000 o più spettatori nelle sale cinematografiche). A tale riguardo, occorre notare che, in termini di investimento finanziario, i produttori cinematografici statunitensi continuano a godere di bilanci di produzione e di distribuzione assai più elevati di quelli messi a disposizione per le produzioni UE. La recente ondata di coproduzioni europee, alle quali hanno partecipato in particolare alcuni degli Stati membri più grandi, potrebbe essere una risposta a tale squilibrio. Nel 2002, oltre 250 pellicole sono state distribuite come cooperazioni paneuropee.

Nei paesi aderenti, nel 2002 sono stati prodotti 86 film a soggetto. Le coproduzioni rimangono rare, tanto con gli Stati membri quanto con gli altri paesi aderenti. Tuttavia, diversi paesi aderenti hanno sviluppato una significativa infrastruttura di produzione.

1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo

Le principali variabili del settore audiovisivo - i modelli commerciali, i modi di trasmissione, il comportamento dei consumatori, i beni di consumo elettronici ecc. - sono rimaste sostanzialmente costanti negli ultimi anni dopo avere subito cambiamenti profondi negli anni '90. A parte gli avvenimenti che incidono sulla vita degli operatori, non si prevedono cambiamenti radicali della struttura del mercato in seguito ad un'evoluzione naturale dell'attuale paesaggio. Sviluppi più importanti potrebbero derivare dallo sfruttamento commerciale di una serie di tecnologie che, pur essendo già disponibili, rimangono in gran parte inutilizzate a causa della mancanza di un chiaro valore aggiunto per i consumatori o delle incertezze riguardo ai sottostanti modelli commerciali.

Oltre alla televisione digitale, le principali innovazioni tecniche che potrebbero contribuire favorevolmente allo sviluppo del settore audiovisivo sono:

- lo schermo piatto;

- la televisione ad alta definizione (HDTV) [5];

[5] Un prossimo documento di lavoro dei servizi della Commissione esaminerà in quale misura il formato dello schermo - schermo largo e alta definizione - favorisca il diffondersi della televisione digitale presso i consumatori.

- la televisione interattiva.

L'Internet, con lo sviluppo dei browser grafici sul World Wide Web, ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone comunicano ed ha fornito una nuova via di accesso ai contenuti audiovisivi. Tuttavia, gli utenti del Web continuano ad essere assai meno numerosi dei telespettatori e hanno motivazioni diverse [6]. L'industria sta anche studiando l'uso del protocollo Internet per la radiodiffusione digitale. Stando ai tecnologi, il protocollo Internet agevola il raggruppamento di diversi tipi di servizio, compresi i servizi della società dell'informazione, e darebbe il via ad una nuova fase di convergenza dei servizi.

[6] Per potere guardare un contenuto audiovisivo attraverso il Web, occorre un collegamento a banda larga (via cavo o DSL). Secondo lo Screen Digest, nel 2002 circa 13 milioni di famiglie UE avevano un collegamento Internet a banda larga.

1.3. Principali azioni della Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo

La comunicazione "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", pubblicata dalla Commissione nel 1999 [7], descriveva i cinque principi dell'intervento normativo nel settore. Secondo questi principi, l'intervento normativo dovrebbe limitarsi al minimo necessario per raggiungere uno scopo di politica chiaramente definito, garantendo la certezza del diritto e la neutralità tecnologica, e le norme andrebbero applicate tenendo conto il più possibile degli operatori interessati.

[7] COM (1999) 657 def.

Adottata nel 1989, la direttiva "televisione senza frontiere" [8] (in prosieguo: "la direttiva") è stata rivista nel 1997 per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Come confermato dall'esame effettuato nel 2003 [9], da allora la direttiva ha fornito alle emittenti comunitarie un quadro giuridico stabile e sicuro. La quarta relazione sull'applicazione della direttiva, adottata dalla Commissione il 6 gennaio 2003 [10], conclude che la direttiva è generalmente applicata in modo soddisfacente e che la libera circolazione dei servizi di telediffusione all'interno della Comunità è stata essenzialmente assicurata. Questa valutazione è condivisa tanto dalla "relazione sulla televisione senza frontiere" del Parlamento europeo [11] quanto dal parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2003 riguardo alla quarta relazione sull'applicazione. Le conclusioni sulla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 2002 [12] mettono in rilievo le implicazioni dei nuovi mezzi di fornitura di contenuti audiovisivi, per esempio i media interattivi.

[8] Direttiva del Consiglio 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[9] Per i dettagli, si veda il capitolo 3 della presente comunicazione.

[10] COM(2003) 778 def. Si veda anche il punto 5 della relazione sull'applicazione, che fa riferimento al lavoro precedente del Parlamento europeo e del Consiglio.

[11] A5-0251/2003.

[12] GU C 13 del 18.1.2003, p. 1.

La raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana [13] del 24 settembre 1998 è il primo strumento giuridico - a livello dell'UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione disponibili sull'Internet. La relazione sull'applicazione di questa raccomandazione [14], pubblicata nel 2001, indicava che nel complesso l'applicazione della raccomandazione era già piuttosto soddisfacente. In quasi tutti gli Stati membri sono state organizzate hot line e campagne d'informazione e sono stati adottati codici di condotta. L'industria ha lavorato alla creazione di filtri Internet affidabili e la Commissione ha intensificato la cooperazione internazionale in questo campo visto che buona parte dei contenuti illeciti e nocivi proviene dall'esterno dell'Unione europea.

[13] Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 270 del 7.10.1998, p. 48).

[14] COM(2001)106 def.

La comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive [15] ha spiegato a quali condizioni gli aiuti di Stato a favore della produzione audiovisiva possono essere compatibili con il Trattato CE. Inoltre, essa ha esaminato il deposito legale delle opere audiovisive come uno dei possibili modi per conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo. La risoluzione del Consiglio sul deposito delle opere cinematografiche nell'Unione europea [16] invita gli Stati membri a realizzare sistemi efficienti per il deposito e la conservazione delle opere cinematografiche.

[15] COM(2001)534 def. del 26.09.2001, GU C 43 del 16.02.2002, p. 6. La Commissione progetta di dar seguito alla risoluzione del Consiglio con una proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico.

[16] Adottata il 24.11.2003.

2. La politica audiovisiva nel contesto comunitario

Ad incidere sul settore audiovisivo europeo non sono soltanto la normativa settoriale comunitaria e i meccanismi di sostegno. Numerose politiche comunitarie hanno un impatto significativo sull'industria mediatica, motivo in più per adottare un approccio coerente.

Concorrenza

La Commissione controlla il rispetto delle norme di concorrenza, che svolgono un ruolo importante nel settore audiovisivo. Il diritto della concorrenza contribuisce alla realizzazione di due obiettivi fondamentali della CE. In primo luogo, esso contribuisce ad aprire i mercati in ogni settore, compreso in quello dei servizi audiovisivi, impedendo restrizioni illecite della concorrenza. Se necessario, la Commissione aiuta ad aprire mercati caratterizzati dalla mancanza di concorrenza ovvero da una concorrenza sleale o distorta. In secondo luogo, con tali strumenti la Commissione raggiunge uno degli scopi dell'UE: istituire un mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE garantendo che nel mercato interno vi sia una concorrenza non distorta (articolo 3, lettera g)). Le norme in materia di controllo delle operazioni di concentrazione sono volte a consentire alla Commissione di assicurarsi che le concentrazioni non mettano a repentaglio il processo concorrenziale essenziale nel mercato unico. In tale contesto, la Commissione ha, per esempio, esaminato il progetto di acquisto della società italiana di televisione a pagamento Telepiù da parte del gruppo mediatico australiano Newscorp [17]. D'altra parte, anche le norme comunitarie in materia di intese hanno un impatto assai importante nel settore audiovisivo.

[17] Questa operazione ha consentito a Telepiú di fondersi con Stream, l'altra società di televisione a pagamento attiva sul mercato italiano, allora controllata in parti uguali da Newscorp e da Telecom Italia. Newscorp ha ormai il controllo della nuova società, mentre Telecom Italia è socio di minoranza. Benché l'operazione abbia comportato la creazione di un quasi monopolio sul mercato italiano della televisione a pagamento, la Commissione ha tuttavia ritenuto che l'autorizzazione dell'operazione, con riserva di condizioni adeguate, fosse preferibile, per il consumatore, alle perturbazioni del mercato che avrebbe causato la probabile chiusura di Stream.

In linea di principio, gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza favorendo alcune imprese o produzioni sono proibiti dal Trattato. Tuttavia, l'applicazione al servizio pubblico di radiodiffusione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato deve tener conto dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato stesso e della comunicazione che chiarisce l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione [18]. La Commissione ne ha fatto applicazione in molti casi specifici nel corso del 2003 [19].

[18] OJEC (2001/C 320/04)

[19] La Commissione ha notificato alla Danimarca, con lettera del 21 gennaio 2003, la decisione di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE con riferimento al finanziamento pubblico dell'emittente pubblica danese TV2 tramite il canone e altre misure. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene che le autorità danesi abbiano compensato i costi netti del servizio pubblico di TV2 al di là dello strettamente necessario, con il conseguente rischio di sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali di TV2 e di distorsione della concorrenza. D'altra parte, la Commissione ha deciso di chiudere le procedure d'indagine nei confronti dell'Italia e del Portogallo riguardanti i regimi di finanziamento delle emittenti pubbliche RAI e RTP.

Con l'adozione della comunicazione sul cinema nel settembre 2001 [20], la Commissione ha reso pubblici i criteri in base ai quali gli aiuti di Stato alle produzioni cinematografiche e televisive possono essere dichiarati compatibili con il Trattato CE conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Questa comunicazione costituisce uno degli strumenti più importanti per fornire al settore cinematografico un quadro giuridico chiaro e per garantire che i regimi di sostegno possano essere mantenuti nel rispetto del funzionamento del mercato interno. Le chiare regole indicate nella comunicazione hanno permesso una valutazione uniforme dei regimi nazionali di aiuti di Stato comunicati alla Commissione [21]. I servizi della Commissione stanno lavorando ad una nuova comunicazione sul cinema, che dovrebbe essere adottata prima del giugno 2004, per garantire la certezza del diritto con riferimento alle norme relative agli aiuti di Stato su un periodo più lungo.

[20] GU C 45 del 16.2.2002.

[21] Ultimi casi: N 410/02 ("tax-shelter" belga) e N 261/03 (FFG tedesco). Essi possono essere consultati al seguente indirizzo:

Pluralismo dei media

Di solito, le misure dirette a garantire il pluralismo dei media limitano la partecipazione consentita nelle società del settore massmediale e impediscono il controllo o la partecipazione simultanei in più società di tale settore. Oltre a tali regole, molte altre misure - dalla politica di concorrenza ai provvedimenti per promuovere contenuti culturalmente e linguisticamente diversificati - possono contribuire al pluralismo dei media. Lo scopo di tutte le misure a favore del pluralismo dei mass media è quello di proteggere la libertà d'espressione e di far sì che i media diano voce ad una varietà di pareri e opinioni caratteristica di una società democratica. Nel Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale [22] del 21 maggio 2003, è stato sottolineato che la protezione del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa spetta anzitutto agli Stati membri. Attualmente, sebbene il diritto comunitario permetta l'applicazione di misure di salvaguardia nazionali a favore del pluralismo dei media, la normativa comunitaria secondaria non prevede disposizioni specificamente volte a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Tuttavia, una serie di strumenti di diritto comunitario contribuiscono direttamente o indirettamente a preservare tale pluralismo. Il diritto comunitario della concorrenza, che persegue anzitutto un obiettivo economico (assicurare una concorrenza effettiva tra gli operatori), contribuisce anche ad impedire che il controllo delle società del settore massmediatico si concentri in misura tale da mettere in pericolo la presentazione attraverso i media di un'ampia gamma di pareri e opinioni [23]. La direttiva "televisione senza frontiere" contribuisce alla salvaguardia del pluralismo dei media attraverso una serie di disposizioni riguardanti i contenuti, in particolare attraverso le disposizioni sulla promozione delle opere europee e di quelle dei produttori indipendenti.

[22] COM(2003) 270 def.

[23] Si veda anche il protocollo specifico sul sistema della radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam.

Diritto d'autore

La tutela del diritto d'autore svolge un ruolo importante per lo sviluppo del settore audiovisivo. Il relativo quadro giuridico è contenuto nella direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [24]. Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [25]. La proposta è volta ad armonizzare le normative nazionali sui mezzi per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale e ad istituire un quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti. La direttiva proposta assicurerebbe pari condizioni ai titolari dei diritti nell'UE e rinforzerebbe le misure contro chi viola tali diritti, costituendo in tal modo un deterrente nei confronti dei contraffattori e dei pirati.

[24] GU L 167 del 22.6.2001.

[25] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 def.).

Reti e servizi di comunicazione elettronica e servizi della società dell'informazione

Nel 1999 la Commissione ha lanciato un'importante revisione del diritto UE delle telecomunicazioni, in esito alla quale è stato adottato nel 2002 un nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, da applicare a partire dal luglio 2003. Il nuovo quadro si applica a tutte le infrastrutture di trasmissione, ma non ai contenuti trasmessi attraverso le reti di comunicazione elettronica. Il nuovo quadro prevede tra l'altro norme sulle seguenti materie: accesso alle radiofrequenze, autorizzazione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica - compresi quelli di trasmissione dei programmi di radiodiffusione -, obbligo di diffusione, accesso alle reti, sistemi di accesso condizionale e infrastrutture connesse. L'obiettivo principale della revisione era quello di creare una serie di regole che fossero semplici, improntate alla deregolamentazione, tecnologicamente neutrali e sufficientemente flessibili per poter essere applicate a mercati in rapida evoluzione come quelli del settore delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo quadro è diretto a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire gli interessi fondamentali degli utenti che non sarebbero garantiti dalle forze di mercato [26].

[26] Il pacchetto telecomunicazioni comprende i seguenti elementi:

La direttiva sul commercio elettronico [27] fornisce un quadro giuridico snello e flessibile e prende in considerazione solo gli elementi strettamente necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. Essa è stata redatta in modo tecnologicamente neutrale per evitare di dovere continuamente adattare il quadro giuridico ai nuovi sviluppi [28]. La direttiva riguarda un'ampia gamma di servizi on line (cosiddetti "servizi della società dell'informazione"), dai quotidiani in linea e dai servizi di fornitura on line di notizie specializzate (quali informazioni commerciali o finanziarie) alla vendita a distanza di vari prodotti (libri, hardware e software per computer, prodotti farmaceutici ecc.) ed alla prestazione in linea di servizi finanziari (attività bancarie e investimenti on line). Questi ultimi rivestono particolare importanza in quanto si prestano massimamente ad essere oggetto di forniture transfrontaliere, come riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sul commercio elettronico e sui servizi finanziari [29]. La direttiva si applica orizzontalmente in tutti i campi del diritto aventi attinenza con la prestazione di servizi della società dell'informazione, a prescindere dal fatto che si tratti di diritto pubblico, privato o penale.

[27] GU L 178 del 17.7.2000.

[28] Per esempio, le applicazioni tecnologiche (WAP o PDA) che permettono di accedere a contenuti mediante un dispositivo specifico non costituiscono "modifica di informazioni" ai sensi dell'articolo 12, ma semplicemente "specifiche tecniche riguardanti il contenuto".

[29] COM (2001) 66 def. del 7.2.2001.

La comunicazione della Commissione sugli ostacoli all'accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società dell'informazione mediante piattaforme aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione [30] riguarda l'interoperabilità dei servizi della società dell'informazione. Nell'intento più generale di individuare le barriere ad un ampio accesso alle nuove tecnologie, la comunicazione affronta la questione della promozione delle piattaforme tecnologiche aperte per le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) e la televisione digitale. Queste tecnologie potrebbero in futuro svolgere un ruolo complementare rispetto al PC nel consentire un accesso diffuso all'Internet ed ai servizi interattivi. La comunicazione indica agli Stati membri le ulteriori misure da adottare. Inoltre, essa prevede che nel lungo periodo emergerà un "ambiente multipiattaforma" grazie al quale potranno essere prestati in modo complementare servizi avanzati della società dell'informazione.

[30] COM (2003) 410 def.

La comunicazione della Commissione sulla transizione alla trasmissione radiotelevisiva digitale [31] offre agli Stati membri una guida su come far fronte al difficile compito di migrare verso la trasmissione radiotelevisiva digitale (cosiddetto "digital switchover") e abbandonare progressivamente quella analogica (cosiddetto "analogue switch-off") tenendo conto delle esigenze dei consumatori. Essa apre inoltre un dibattito di politica su come utilizzare al meglio le radiofrequenze rese disponibili dopo l'abbandono della trasmissione analogica. Il Piano d'azione e-Europe 2005 prevede che gli Stati membri pubblichino entro la fine del 2003 i loro piani per lo switchover, piani che devono indicare anche la possibile data dello switch-off analogico. Ciò assicurerà che i consumatori abbiano informazioni sufficienti ed un preavviso adeguato per familiarizzarsi con tutte le possibilità offerte dai nuovi servizi della televisione digitale e per adeguare la loro apparecchiatura. La comunicazione dà consigli agli Stati membri su come evitare passi falsi di politica e individua gli elementi che dovrebbero far parte dei piani nazionali di switchover. I provvedimenti nazionali dovrebbero essere trasparenti, proporzionali, tempestivi e tecnologicamente neutrali, in modo da evitare discriminazioni ingiustificate di certe parti e distorsioni della concorrenza nel mercato.

[31] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico), COM(2003) 541 def.

Accessibilità della televisione per le persone inabili

Sebbene la questione dell'accessibilità della televisione per le persone inabili non sia oggetto della direttiva "televisione senza frontiere", la Commissione inciterà gli Stati membri a coordinare e completare le iniziative e i provvedimenti nazionali nell'ambito del comitato di contatto istituito dalla direttiva. In particolare, sarà ulteriormente discussa la questione dell'arricchimento del contenuto mediante sottotitoli, lingua dei segni, audiodescrizione e sottotitoli audio.

Tutela del consumatore

Tutte le norme UE in materia di tutela dei consumatori si applicano tanto al settore audiovisivo quanto agli altri settori. Tra queste norme vi sono le disposizioni generali sulla pubblicità, applicabili a tutti i settori oggetto della direttiva sulla pubblicità ingannevole, e la recente proposta di direttiva quadro relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Tale direttiva quadro adotta un approccio tecnologicamente neutrale e si basa sul principio del paese di origine, il che la rende compatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". La proposta prevede chiaramente che, in caso di conflitto con norme UE speciali, sono queste ultime a prevalere.

La proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2003 [32], è diretta a istituire una rete di autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela i consumatori. Fra l'altro, il regolamento crea un comitato permanente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori. Tuttavia, le questioni oggetto della direttiva "televisione senza frontiere" continueranno ad essere esaminate soltanto dal comitato di contatto istituito da tale direttiva.

[32] COM(2003) 443 def.

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

La proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"), presentata dalla Commissione il 22 luglio 2003 [33], stabilisce come regola generale che "la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno". Tuttavia, il diritto di rettifica è regolato da una norma speciale prevista nell'articolo 6: "La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale".

[33] COM(2003) 427 def.

Politica commerciale

Per quanto riguarda i servizi audiovisivi, nell'ultimo ciclo di negoziati commerciali multilaterali noto come "Uruguay Round" la Comunità europea ed i suoi Stati membri non hanno assunto impegni e hanno ottenuto deroghe alla clausola della nazione più favorita. Di conseguenza, l'UE gode di un margine di manovra che le consente tanto di mantenere le misure nazionali e comunitarie esistenti quanto di sviluppare ulteriormente le politiche e gli strumenti nazionali e comunitari in risposta all'evoluzione del settore audiovisivo.

Questa libertà d'azione è uno dei principali orientamenti contenuti nelle conclusioni del Consiglio UE del 26 ottobre 1999 riguardanti i negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) nell'ambito di quello che sarebbe stato il round dell'agenda di Doha per lo sviluppo, il ciclo di negoziati OMC attualmente in corso. Secondo tali conclusioni, i negoziati sui servizi audiovisivi vanno condotti in modo da "consentire alla Comunità e agli Stati membri di mantenere e sviluppare anche in futuro la loro capacità di definire e attuare le rispettive politiche audiovisive onde salvaguardare la diversità culturale". La posizione della Comunità nei negoziati di Doha è pienamente in linea con tali conclusioni.

Promozione della diversità culturale nelle relazioni esterne

L'Unione europea è aperta al commercio ed alla cooperazione per quanto riguarda i servizi audiovisivi poiché la promozione degli scambi di tali servizi è una componente necessaria del suo obiettivo di diversità culturale. A tal fine viene sviluppata la dimensione culturale e audiovisiva dei partenariati esistenti tra l'UE ed i paesi terzi, per esempio di quelli creati nell'ambito dell'accordo di Cotonou con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o del partenariato euromediterraneo.

Inoltre, nell'agosto 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale" nella quale ha sostenuto l'opportunità di sviluppare un nuovo strumento internazionale sulla diversità culturale nel quadro dell'Unesco. La conferenza generale dell'Unesco (29 settembre-17 ottobre 2003) ha deciso di cominciare a lavorare ad una Convenzione sulla diversità culturale, prevedendo la presentazione di un progetto di Convenzione alla prossima conferenza generale del 2005.

3. Verso una nuova governance per i media audiovisivi europei

La direttiva "televisione senza frontiere" [34] è lo strumento normativo principale a livello UE per quanto riguarda i servizi audiovisivi. La direttiva è stata completata, tra l'altro, dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [35] e dalla direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo [36] (direttiva "cavo e satellite"). Rispetto alla direttiva "televisione senza frontiere", la direttiva sul commercio elettronico chiarisce alcuni concetti giuridici ed armonizza certi aspetti permettendo ai servizi della società dell'informazione di godere pienamente dei principi del mercato interno, mentre la direttiva "cavo e satellite" è volta a facilitare la trasmissione transfrontaliera di programmi audiovisivi via satellite e la ritrasmissione via cavo.

[34] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[35] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.

[36] GU L 248 del 6.10.1993, p. 15.

L'allegato della quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" [37] ha precisato il programma di lavoro per la revisione della direttiva nel 2003. Tale programma di lavoro ha annunciato una consultazione pubblica allo scopo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie per valutare se occorra aggiornare o adeguare la direttiva.

[37] COM(2002) 778 def.

La consultazione ha avuto come base taluni documenti di lavoro pubblicati sul sito web della Commissione [38]. Due serie di udienze pubbliche sono state organizzate a Bruxelles, il 2-4 aprile e il 23-25 giugno 2003. Le parti interessate sono state inoltre invitate a trasmettere i loro contributi scritti entro il 15 luglio 2003. La Commissione ha ricevuto più di 150 contributi (circa 1.350 pagine) provenienti da tutte le parti interessate (emittenti private e pubbliche, autorità di regolamentazione, produttori, titolari di diritti, artisti) e dalla maggior parte degli Stati membri. La maggior parte di tali contributi conviene che la direttiva ha fornito un quadro flessibile e adeguato per la regolamentazione da parte degli Stati membri e sostiene l'approccio pragmatico della Commissione. In generale, la direttiva ha contribuito positivamente alla libera circolazione dei servizi di radiodiffusione nell'UE. Tuttavia, le parti interessate hanno anche messo in evidenza gli aspetti che andrebbero riconsiderati.

[38] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ review-twf2003/consult_en.htm

I risultati della consultazione pubblica (osservazioni scritte e udienze pubbliche) sono stati discussi con i membri del comitato di contatto istituito dalla direttiva "televisione senza frontiere" e con le autorità nazionali competenti.

3.1. Definizioni e concetti di base

La direttiva "televisione senza frontiere" stabilisce le norme minime che devono essere previste dalla regolamentazione degli Stati membri sul contenuto delle trasmissioni televisive. Le trasmissioni televisive delle emittenti che sono sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro e che ne rispettano la normativa possono essere liberamente ricevute e ritrasmesse in tutta la Comunità. Conformemente all'approccio iniziale, il quale insiste sull'importanza dei media e delle comunicazioni per una società libera, democratica e sociale, queste norme minime consistono essenzialmente nell'obbligo di adottare provvedimenti diretti a:

* garantire che gli eventi di grande rilevanza sociale non siano trasmessi in esclusiva, impedendo ad ampi settori del pubblico dello Stato membro interessato di seguire l'evento mediante trasmissioni televisive liberamente accessibili;

* promuovere la produzione e la diffusione dei programmi televisivi europei;

* tutelare i consumatori per quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione e le televendite, ivi incluse le prassi commerciali sleali;

* proteggere i minori e l'ordine pubblico;

* tutelare il diritto di rettifica.

La direttiva contiene principi fondamentali che potrebbero essere visti come obiettivi di politica validi per qualsiasi tipo di prestazione di servizi audiovisivi (regole in materia di tutela dei minori, separazione tra contenuto e pubblicità, chiara identificazione della pubblicità, divieto di certi prodotti). Alcune delle regole dettagliate previste dalla direttiva "televisione senza frontiere" riguardano specificamente la tradizionale programmazione televisiva lineare (per esempio, le disposizioni concernenti la durata e l'inserzione degli spot pubblicitari e di televendita).

L'attuale diritto comunitario distingue tra "servizi di radiodiffusione televisiva", cui si applica la direttiva "televisione senza frontiere", e "servizi della società dell'informazione", cui si applica la direttiva sul commercio elettronico. L'approccio normativo della direttiva "televisione senza frontiere" è più dettagliato di quello della direttiva sul commercio elettronico. Ciò è principalmente dovuto alla straordinaria importanza assunta nelle nostre società dalla televisione, la quale influisce in misura impareggiabile sulle opinioni delle persone.

Per il momento, nessun servizio della società dell'informazione ha un'importanza e un impatto simili a quelli dei servizi di radiodiffusione televisiva. La diffusione dei servizi a banda larga è stata più lenta di quanto inizialmente previsto e sembrerebbe che gli sviluppi siano difficili da pronosticare in un ambiente economico radicalmente mutato. I risultati del processo di consultazione confermano quest'ipotesi. Alcuni contributi (provenienti soprattutto dagli Stati membri) chiedono l'estensione del campo d'applicazione della direttiva. Tali contributi propongono soluzioni diverse (alcuni sostengono l'estensione del campo d'applicazione ai soli servizi televisivi non tradizionali, altri chiedono l'estensione a qualsiasi forma di contenuto audiovisivo) e sono criticati da quanti considerano prematura una regolamentazione orizzontale in materia di contenuti audiovisivi perché non vi è ancora una piena convergenza dei media.

A medio termine, tuttavia, la Commissione ritiene che una revisione accurata della direttiva possa essere necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti della struttura del mercato audiovisivo. Pertanto, la Commissione esaminerà, con l'ausilio di esperti (riuniti in un gruppo di riflessione), se a livello comunitario occorra modificare la regolamentazione relativa ai diversi canali di distribuzione dei contenuti audiovisivi per tener conto della convergenza dei media a livello tecnico e di qualsiasi divergenza tra le regolamentazioni nazionali che pregiudichi la creazione e il funzionamento del mercato comune. Il mandato del gruppo si fonderà sul quadro esistente. Qualsiasi intervento dovrà assicurare l'applicazione proporzionata della regolamentazione in materia di contenuti e l'attuazione coerente delle pertinenti politiche ritenute collegate a questo settore, come la concorrenza, le comunicazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la strategia per il mercato interno nel settore dei servizi.

3.2. Regole generali

La direttiva "televisione senza frontiere" sancisce un principio fondamentale di mercato interno, quello dell'applicazione della legge del paese d'origine, che praticamente non tollera eccezioni. In tale contesto, la direttiva fissa un certo numero di criteri volti a determinare lo Stato membro competente, al fine di evitare che un certo programma sia sottoposto alla competenza di diversi Stati membri. Quando la direttiva è stata modificata nel 1997, sono stati aggiunti alcuni criteri per determinare in modo esaustivo lo Stato membro nella cui sfera di competenza rientra l'organismo di radiodiffusione televisiva. Infine, la direttiva dispone che se la competenza non può essere stabilita tramite i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro competente può essere determinato sulla base degli articoli 52 (nuovo articolo 43) e seguenti del Trattato. La consultazione pubblica ha riguardato anche queste disposizioni dell'articolo 2 della direttiva.

Se la maggior parte degli Stati membri e delle persone che hanno trasmesso contributi ritiene che le norme siano adeguate, altri Stati e talune associazioni di tutela dei consumatori hanno dichiarato di essere preoccupate per le diversità esistenti tra le normative nazionali e per il conseguente rischio che le emittenti si stabiliscano negli Stati aventi la legislazione più liberale. D'altra parte, alcuni Stati membri hanno sollevato il problema della diversificazione pubblicitaria. Si parla di "diversificazione pubblicitaria" quando un'emittente, attraverso un canale destinato al pubblico del paese d'origine, raggiunge anche bacini d'udienza di altri paesi (solitamente limitrofi), ma con programmi nei quali gli intervalli pubblicitari iniziali sono sostituiti da intervalli pubblicitari specificamente destinati al pubblico di questi bacini complementari. Ad avviso di tali Stati, questa pratica rischia di pregiudicare la salute finanziaria degli organismi di radiodiffusione, e dunque dell'industria audiovisiva, degli Stati vicini. Occorre tuttavia precisare che detta prassi è conforme ai principi di libera prestazione dei servizi [39] o di libertà di stabilimento [40] come sviluppati dalla Corte di giustizia.

[39] CGCE, 26 aprile 1988, causa 325/85, Racc. I-02085.

[40] Su questo principio, si veda la Guida della giurisprudenza della Corte di giustizia CE relativa agli articoli 43 e seguenti del Trattato CE: Il diritto di stabilimento, 1.1.2001. http://europa.eu.int/comm/internal_market/ en/services/establ/art43_fr.pdf

D'altra parte, le norme della direttiva hanno creato alcuni problemi d'applicazione, come mostra la procedura di inadempimento relativa ai programmi RTL4 e RTL5 promossa nei confronti del Regno dei Paesi Bassi. Tuttavia, la Commissione ha potuto chiudere il dossier in seguito ad una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato olandese [41].

[41] La Commissione aveva avviato una procedura di inadempimento nei confronti delle autorità olandesi in seguito alla decisione del Commissariaat voor de media di riconoscersi competente in relazione ai programmi RTL 4 e RTL 5 emessi da un'emittente sottoposta alla competenza delle autorità lussemburghesi. Senza rimettere in discussione l'analisi effettuata nel merito dal Commissariaat voor de media, il Consiglio di Stato ha recentemente annullato tale decisione dichiarando che il Commissariaat non poteva riconoscersi competente causando una situazione di doppia competenza incompatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". Tenuto conto di questa sentenza, le autorità olandesi riconoscono, come sostenuto dalla Commissione, che la direttiva vieta che una stessa emittente possa rientrare nella sfera di competenza di più Stati membri. La Commissione ha dunque deciso di chiudere il dossier.

Se necessario, la Commissione esaminerà eventuali questioni relative a questi principi, come in passato, nel quadro del comitato di contatto con la partecipazione, ove occorra, dei responsabili nazionali.

3.3. Diritto all'informazione

Nell'ambito del processo di consultazione, il diritto all'informazione è stato discusso relativamente a due aspetti. Il primo documento di lavoro ha posto domande sull'adeguatezza e sull'opportunità delle attuali disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva (eventi di particolare rilevanza per la società). Il documento di lavoro n. 6 ha esaminato la necessità di introdurre un diritto a brevi estratti di eventi oggetto di esclusive e la concessione dell'"accesso" a tali eventi.

La maggior parte dei contributi considera l'articolo 3 bis utile, necessario, efficace e proporzionato. Alcuni contributi, provenienti in particolare dalle emittenti private tedesche, sono più critici al riguardo. Quanto alla possibile estensione della norma, l'idea di un elenco europeo di eventi di particolare rilevanza per la società (europea), avanzata da talune emittenti del servizio pubblico segnatamente allo scopo di eliminare la prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale, è stata accolta con generale scetticismo. Benché nei contributi siano stati proposti diversi miglioramenti, non è emerso un consenso sull'opportunità di definire a livello europeo il concetto di "una parte importante del pubblico" o sulla necessità di rivedere la direttiva per quanto riguarda le date di riferimento. Alcuni Stati membri ed alcuni soggetti interessati accoglierebbero favorevolmente una decisione chiara della Commissione sulla compatibilità dei provvedimenti previsti (elenchi) con il diritto comunitario. Ciò potrebbe aumentare la certezza del diritto rispetto alla situazione attuale, in cui la Commissione deve avviare una procedura d'inadempimento se ritiene i provvedimenti nazionali sproporzionati rispetto all'obiettivo conseguito.

Le consultazioni hanno mostrato che non vi è necessità urgente di rivedere questa disposizione della direttiva. Come indicato in alcuni contributi, l'attesa sentenza del Tribunale di primo grado [42] sull'articolo 3 bis potrebbe fornire nuovi elementi e rendere necessaria un'ulteriore discussione sui "principi informatori" o sul ruolo della Commissione. La Commissione discuterà tali questioni in seno al comitato di contatto nella seconda metà del 2004. Eventuali orientamenti fornirebbero agli Stati membri informazioni specifiche sulla scelta e sull'esecuzione dei provvedimenti nazionali. La Commissione ritiene che un elenco europeo non costituirebbe un miglioramento: se la direttiva lascia agli Stati membri la libertà di individuare gli eventi di grande rilevanza, ciò è dovuto alle specificità socioculturali dei diversi paesi e regioni. Un capovolgimento radicale di approccio, nel senso di obbligare gli Stati membri a individuare eventi di particolare rilevanza per la società, non potrebbe essere considerato conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, le idee avanzate non contribuirebbero all'eliminazione della prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale. Secondo le emittenti del servizio pubblico e alcuni Stati membri, si dovrebbe adottare a livello europeo un atto normativo che preveda un diritto armonizzato di accesso agli eventi importanti. Le attuali divergenze tra le normative nazionali creano distorsioni. Altri Stati membri sono più scettici; le emittenti private e i titolari dei diritti ritengono che la questione vada affrontata sulla base di codici volontari e rifiutano fermamente l'idea di un diritto di accesso a tali contenuti.

[42] Causa T-33/01, Kirch Media.

La Commissione ritiene che la questione del diritto di accesso agli eventi importanti vada ulteriormente esaminata [43] ed inviterà degli esperti a discuterne (in un gruppo di riflessione). La problematica dev'essere affrontata insieme con la normativa sul diritto d'autore. Occorre rispondere a tre domande principali: in che misura la direttiva sul diritto d'autore fornisca una soluzione adeguata attraverso la disposizione in materia di "correttezza nei rapporti commerciali"; se gli obiettivi politici generali (pluralismo delle fonti di informazione, ecc.) richiedano l'adozione di un testo normativo che preveda un "diritto d'accesso" per le emittenti e per le agenzie di stampa; quale tipo d'intervento debba essere previsto.

[43] Si veda anche la petizione al Parlamento europeo n. 1358/2002.

3.4. Promozione della produzione e cronologia dei media

Riserva a favore delle opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione (articoli 4 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere")

L'articolo 4 della direttiva "televisione senza frontiere" prevede l'introduzione di misure dirette a promuovere le "opere europee". Il concetto di "opere europee" è definito nell'articolo 6.

La maggior parte dei soggetti interessati è a favore dello status quo. Alcuni hanno chiesto un rafforzamento delle prescrizioni, mentre altri ne hanno proposto la sostituzione con norme che prevedano obblighi d'investimento o con specifici programmi di sostegno alla produzione europea. Una minoranza continua a mettere in discussione l'esigenza e/o la proporzionalità delle attuali prescrizioni.

Le proposte di rafforzamento delle attuali prescrizioni comprendono:

* l'introduzione di un esplicito obiettivo quantitativo invece dell'espressione "la maggior parte del loro tempo di trasmissione". La percentuale minima proposta va dal 51% al 75%;

* il chiarimento dell'obbligo mediante la soppressione della proposizione "ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Questa proposta è appoggiata da un gran numero di produttori, sceneggiatori e distributori.

Soltanto pochi contributi hanno chiesto nuovi sotto-obiettivi o quote per le produzioni nazionali, le opere europee non nazionali, le opere cinematografiche e i programmi "regionali" linguisticamente speciali. È stata inoltre proposta l'introduzione di un obbligo d'investimento complementare rispetto alle misure riguardanti il tempo di trasmissione.

Alcuni hanno chiesto che venga migliorato il sistema mediante il quale la Commissione europea controlla l'applicazione di questo articolo; a tal fine, essi propongono la ripubblicazione degli orientamenti in materia di raccolta e convalida dei dati o l'organizzazione del monitoraggio al livello comunitario.

I soggetti interessati sono assai divisi quanto all'esigenza di un'ulteriore armonizzazione della definizione di opere europee contenuta nell'articolo 6. Coloro che sostengono tale esigenza hanno proposto di seguire la definizione contenuta nella Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica.

Opere europee di produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva "televisione senza frontiere")

L'articolo 5 stabilisce a favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti un obiettivo del 10% in termini di tempo di trasmissione oppure di bilancio destinato alla programmazione. La maggioranza dei soggetti interessati si è dichiarata favorevole al mantenimento dello status quo. Anche in questo caso, alcuni hanno proposto di aumentare la percentuale al 25% e/o di sopprimere la frase "ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Altri hanno chiesto che le prescrizioni attuali siano abrogate o sostituite da altri meccanismi.

La maggioranza ritiene che l'assenza di una definizione di "produttore indipendente" non ostacoli la circolazione delle opere nell'UE. In altre parole, vi è un ampio consenso a favore dello status quo. Tuttavia, diversi soggetti hanno chiesto l'introduzione di una definizione armonizzata ed hanno presentato a tal fine un lungo elenco di criteri chiave per individuare le produzioni indipendenti ai sensi della direttiva. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere l'elenco a disposizione degli Stati membri sotto forma di orientamenti.

Disposizioni comuni agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere"

Una minoranza ha chiesto che dalle misure volte a promuovere le opere europee fossero esentati i canali tematici, le televendite, i paesi a bassa capacità di produzione audiovisiva, i paesi che dispongono di un'area linguistica limitata, le emittenti piccole e medie ed i canali con audience bassa (il "criterio de minimis"). Alcuni hanno chiesto disposizioni speciali per le "nuove" organizzazioni di radiodiffusione e per le nuove forme di accesso ai programmi quali il pay per view o il video on demand. Tuttavia, qualsiasi eccezione all'applicazione delle misure volte a promuovere le opere europee dovrebbe essere accuratamente definita dalla direttiva.

Cronologia dei media (articolo 7 della direttiva "televisione senza frontiere" )

Per quanto riguarda la cronologia dei media stabilita nell'articolo 7, la grande maggioranza dei soggetti interessati è favorevole al mantenimento dello status quo. Le udienze pubbliche e i contributi al processo di revisione hanno mostrato che il capitolo III della direttiva rappresenta un compromesso ben equilibrato nel senso della promozione di un paesaggio audiovisivo europeo diversificato. Pertanto, in questa fase la Commissione non intende proporre modifiche della disposizione. La Commissione ne controllerà ulteriormente l'applicazione alla luce dello studio previsto dall'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere".

3.5. Comunicazioni commerciali

La direttiva prevede, nel capitolo IV, una serie di norme in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, alcune delle quali specificamente riguardanti i minori. Essa contiene regole concernenti la quantità di pubblicità ammessa (limiti quotidiani e orari, articolo 18), il numero e le modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché il contenuto e la presentazione dei messaggi pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Norme specifiche (articolo 17) sono applicabili alla sponsorizzazione.

La direttiva è intesa a proteggere gli interessi dei telespettatori, ad esempio stabilendo una distinzione chiara tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, e a tutelare l'integrità ed il valore delle opere audiovisive e gli aventi diritto, ad esempio evitando le perturbazioni eccessive. Nel quadro della consultazione pubblica, la Commissione ha invitato le parti interessate a pronunciarsi, tra l'altro, sulla pertinenza di queste disposizioni alla luce dell'evoluzione dei mercati e dei progressi tecnologici. È stato in particolare chiesto se i limiti quantitativi alla pubblicità possano essere resi meno rigidi tenendo conto del grado di scelta e di controllo degli utenti e se le nuove tecniche pubblicitarie siano compatibili con le disposizioni della direttiva.

Le posizioni espresse in merito ai diversi punti esaminati possono essere riassunte nel modo seguente.

Per quanto riguarda i concetti e le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva, la maggior parte delle posizioni espresse sono favorevoli al mantenimento delle definizioni attuali. Pochi contributi auspicano modifiche. D'altra parte, si ritiene in generale che sia troppo presto per definire, nella direttiva, le nuove tecniche pubblicitarie.

La maggior parte dei contributi sono favorevoli al mantenimento dello status quo per quanto riguarda le disposizioni relative alla protezione dei minori (articolo 16) e della dignità umana (articolo 12), considerate sufficienti. Tuttavia, alcune associazioni che rappresentano i consumatori e le famiglie sono favorevoli ad un certo rafforzamento delle disposizioni a tutela dei minori. Questa è una materia di cui la Commissione si è occupata di recente nell'ambito della sua proposta relativa alle prassi commerciali sleali.

La maggior parte dei contributi presentati alla Commissione è favorevole al mantenimento delle disposizioni esistenti per quanto riguarda la forma e la presentazione della pubblicità (articolo 10). Pur accettando il principio della separazione tra contenuto editoriale e contenuto pubblicitario, alcuni operatori, in particolare inserzionisti, pubblicitari ed emittenti commerciali, auspicano un certo ammorbidimento delle relative modalità d'applicazione, soprattutto per quanto riguarda il carattere eccezionale degli spot isolati o il divieto di pubblicità clandestina.

Le disposizioni relative all'inserimento degli spot pubblicitari e delle televendite sono in generale considerate adeguate. Tuttavia, pur riconoscendo che gli spot pubblicitari devono di norma essere inseriti tra i programmi e che gli inserimenti durante i programmi non devono pregiudicare il valore e l'integrità di questi ultimi, numerosi contributi chiedono una semplificazione delle norme, segnatamente per quanto riguarda i programmi sportivi e i 20 minuti che devono trascorrere tra un'interruzione pubblicitaria e la successiva.

I prodotti del tabacco e le medicine sottoposte a prescrizione sono oggetto di divieti di pubblicità televisiva. Le bevande alcoliche sono sottoposte ad alcune restrizioni. In generale, queste disposizioni sono sostenute dalle parti interessate. Uno Stato membro ed alcune associazioni che operano per la tutela dei minori e della sanità pubblica sono tuttavia favorevoli ad un rafforzamento delle disposizioni che limitano la pubblicità a favore delle bevande alcoliche.

Le disposizioni sulla durata sono sostenute dalla maggior parte degli Stati membri. Un certo ammorbidimento delle norme è tuttavia richiesto da alcuni Stati membri, dalla maggior parte delle emittenti commerciali e da alcune agenzie pubblicitarie. In generale, le opinioni espresse non sostengono l'opportunità di modulare le norme in funzione del tipo o dell'audience dei programmi. Molte emittenti commerciali e agenzie pubblicitarie auspicano un ricorso più ampio a meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione. Da altri contributi risulta che il ricorso a tali meccanismi è inefficace in materia di durata.

Le norme sulla sponsorizzazione sono ritenute adeguate da molti contributi. Tuttavia, viene chiesto di chiarire, in particolare, se queste disposizioni autorizzino la presentazione di prodotti.

Per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, la tendenza di gran lunga prevalente è quella di ritenere compatibili con la direttiva lo schermo diviso, la pubblicità interattiva e la pubblicità virtuale purché siano rispettate certe condizioni. Numerose parti interessate hanno tuttavia auspicato, per garantire la certezza del diritto e un trattamento omogeneo di queste nuove tecniche nei vari Stati dell'Unione europea, che la Commissione pubblichi una comunicazione interpretativa al fine di precisare come vada applicata la direttiva a queste nuove tecniche.

La Commissione ha dunque deciso di adottare prossimamente una comunicazione interpretativa che precisa il modo in cui vanno applicate le disposizioni del capitolo IV della direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie. Peraltro, la Commissione esaminerà, sentendo anche il parere di esperti (nel quadro di un gruppo di riflessione), in quale modo si potrebbero far evolvere le norme sugli inserimenti e sulla durata, in particolare per tener conto del grado di controllo del telespettatore e della più ampia scelta di programmi che gli è offerta. Questo esame prenderà in considerazione anche i risultati dello studio indipendente, ordinato dalla Commissione, riguardante l'impatto delle misure di regolamentazione sui mercati pubblicitari [44] e la proposta di direttiva sulle prassi commerciali sleali.

[44] V. GU S107-95378.

3.6. Protezione dei minori e dell'ordine pubblico

Le opinioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica mostrano che i soggetti interessati sono in linea di massima d'accordo nel ritenere che le disposizioni della direttiva sulla tutela dei minori siano soddisfacenti e adeguate. Alcune parti interessate hanno auspicato che l'applicazione di queste disposizioni sia estesa all'Internet.

L'articolo 22 della direttiva distingue tra programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 1) e programmi che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 2). Molte parti interessate ritengono che questa disposizione debba essere mantenuta così com'è e che non vi siano stati problemi di applicazione. Tuttavia, alcuni gradirebbero un chiarimento delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi in merito considera soddisfacente la norma che vieta le trasmissioni contenenti istigazioni all'odio in base a differenze di razza, sesso o nazionalità e ritiene che tale disposizione non ponga alcun problema. Alcuni soggetti hanno sostenuto che la coregolamentazione o l'autoregolamentazione sarebbero inopportune in questo settore. Un certo numero di parti interessate ha chiesto che venga esaminata ulteriormente la questione di quali siano i provvedimenti adeguati per combattere la discriminazione fondata sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità, mentre altri hanno sottolineato che tali provvedimenti devono tener conto del diritto fondamentale alla libertà d'espressione.

I contributi ricevuti mostrano che la coregolamentazione funziona molto bene in alcuni Stati membri, ma taluni soggetti interessati hanno sostenuto che semplici codici di condotta senza controllo da parte delle autorità pubbliche non sono sufficienti.

L'impressione generale è che, sebbene le regole applicabili siano abbastanza chiare, imporne l'applicazione potrebbe risultare sempre più difficile, soprattutto in un ambiente digitale e on line. A tale riguardo, si è insistito sui vantaggi derivanti da sistemi efficaci di auto- e di co-regolamentazione. È stato espresso notevole interesse per il potenziamento dello scambio delle buone prassi e per il rafforzamento dei rapporti tra i vari enti.

L'articolo 2 bis della direttiva permette una deroga all'obbligo di assicurare la libertà di ricezione nel caso di trasmissioni il cui contenuto possa nuocere allo sviluppo dei minorenni. La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi al riguardo ritiene che tale disposizione sia adeguata e proporzionata al fine di tutelare l'interesse generale in questione. Tuttavia, taluni ritengono che la procedura potrebbe essere semplificata o che l'applicazione della norma debba essere chiarita, per esempio mediante una comunicazione interpretativa.

A seguito della consultazione e tenendo presente la preoccupazione espressa da molti soggetti interessati quanto all'efficacia dei controlli diretti ad assicurare l'osservanza delle norme, la Commissione proporrà anzitutto un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo sviluppo di sistemi di auto- e di co-regolamentazione (si veda il capitolo 3.10), in particolare tenendo conto dell'ambiente on line, in modo da contribuire al rispetto effettivo dei principi di protezione dei minori e dell'ordine pubblico, di cui è stata riconosciuta l'importanza universale a prescindere dalla natura del servizio e dal modo in cui questo viene fornito.

3.7. Diritto di rettifica

La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi sul diritto di rettifica con riferimento ai servizi televisivi ritiene che la norma attuale sia adeguata e che non siano necessarie regole supplementari. Alcuni ritengono che occorra sviluppare un diritto di rettifica applicabile a tutti i media elettronici.

Come già detto, la Commissione è del parere che la legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti debba essere quella del paese nel quale è stabilita l'emittente.

Secondo quanto suggerito nell'ambito del processo di consultazione, la Commissione farà propria l'idea che il diritto di rettifica debba essere applicabile a tutti i media. In una prima fase, ciò potrebbe essere sancito dalla raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana. Inoltre, la Commissione parteciperà attivamente ai lavori del Consiglio d'Europa riguardanti il diritto di rettifica nell'ambiente on line.

3.8. Aspetti istituzionali

Il processo di consultazione si è concentrato sul funzionamento del comitato di contatto e su come integrare meglio nel lavoro a livello europeo le autorità nazionali competenti. Un altro aspetto affrontato nei documenti di lavoro è quello di come sormontare gli svantaggi dei sistemi di coregolamentazione (frammentazione dei mercati, ecc.) attraverso varie forme di cooperazione tra gli enti responsabili della coregolamentazione.

Il comitato di contatto è considerato dai più come un'istituzione utile. Per contro, si registrano divergenze di opinione su come coinvolgere meglio a livello europeo le autorità nazionali competenti: la maggior parte dei regolatori e alcuni Stati membri sono favorevoli all'istituzione di un comitato di regolamentazione a livello europeo, mentre altri Stati membri sono contrari ad una duplicazione di comitati.

Un certo numero di contributi ha inoltre auspicato che siano resi pubblici gli atti del comitato di contatto, in modo da renderne più trasparente il lavoro. Le emittenti private hanno chiesto lo status di osservatore nel comitato di contatto.

I contributi al processo di consultazione portano la Commissione a ritenere che la composizione e le mansioni del comitato di contatto non vadano modificate. In risposta alla richiesta di maggiore trasparenza, la Commissione, alla prima riunione del comitato di contatto nel 2004, proporrà di modificare l'articolo 7 del regolamento interno del comitato di contatto, che attualmente prevede la confidenzialità degli atti. La Commissione proporrà che, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [45], il regolamento interno permetta la pubblicazione degli ordini del giorno, dei documenti e dei verbali del comitato di contatto, salve le eccezioni di cui al regolamento 1049/2001. Questi documenti sarebbero pubblicati sul sito web della Commissione.

[45] GU L 145 del 31.5.2001, p. 43.

La Commissione, come ha già fatto in passato, inviterà i rappresentanti dell'industria di volta in volta, quando gli argomenti all'ordine del giorno ne consiglino la presenza, ma non ritiene opportuno che le emittenti siano rappresentate su base permanente.

La Commissione continuerà ad organizzare riunioni dei presidenti e dei direttori delle autorità nazionali su base occasionale. Nel 2003 vi sono stati due incontri di questo tipo. Se l'esperienza di queste riunioni continuerà ad essere soddisfacente, la Commissione esaminerà la possibilità di costituire su base permanente un "gruppo europeo di regolatori per i servizi audiovisivi" nel secondo semestre del 2004. L'eventuale decisione in tal senso della Commissione preciserebbe che le mansioni del comitato dei regolatori sono limitate allo scambio di idee su questioni operative e tecniche, mentre il comitato di contatto rimarrebbe il comitato responsabile ai sensi della direttiva.

3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana

La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana [46] è il primo strumento giuridico - a livello UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e di informazione via Internet. La raccomandazione offre orientamenti per lo sviluppo di un'autoregolamentazione nazionale in materia di protezione dei minori e della dignità umana. In particolare, essa invita i fornitori di servizi via Internet a sviluppare codici di condotta in modo da applicare meglio e chiarire la normativa.

[46] Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, p. 48).

La seconda relazione sull'applicazione della raccomandazione conclude che l'applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri (nonché da parte degli Stati aderenti e degli altri Stati che hanno risposto al questionario) è ancora eterogenea. Tuttavia, il numero di hot line e di codici di condotta è aumentato significativamente e il fatto che due degli Stati aderenti che hanno risposto al questionario abbiano creato hot line è un ulteriore segno positivo.

La valutazione e la classificazione del contenuto audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. In un cero numero di contributi si è sostenuto che i sistemi di valutazione devono tener conto delle diversità culturali e sociali tra gli Stati membri. Tuttavia, vi potrebbe essere un sistema UE di simboli descrittivi comuni per aiutare gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi. A ciò si potrebbe giungere adottando un approccio dal basso, attraverso la cooperazione di enti di coregolamentazione negli Stati membri e lo scambio delle buone prassi. Considerando l'approccio transmediale della raccomandazione, la Commissione prevede di proporre un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana nel senso di inserirvi una richiesta di armonizzazione di tali simboli descrittivi.

Il carattere cangiante del paesaggio mediatico, derivante dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei media, rende necessario insegnare ai bambini (ed a genitori) ad utilizzare i media efficacemente. Al giorno d'oggi, è essenziale sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle. Una serie di soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione pubblica riguardante la direttiva "televisione senza frontiere" auspica - oltre a quanto indicato sopra - che l'alfabetismo mediale venga incluso fra gli argomenti affrontati dalla raccomandazione. Questo è un punto che la Commissione considererà con attenzione alla luce della prevista proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio.

La Commissione prevede di dar seguito alle osservazioni concernenti la tutela dei minori proponendo un aggiornamento della raccomandazione che potrebbe riguardare le questioni dell'alfabetismo mediale, del diritto di rettifica e delle misure contro la discriminazione o contro l'incitamento all'odio in base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media on line. Questa proposta terrà conto delle conclusioni della seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione.

3.10. Co- e auto-regolamentazione

La comunicazione del 1999 sulla politica audiovisiva [47] ha sottolineato l'importanza degli strumenti di co- e di auto-regolamentazione. Tenendo conto del Libro bianco sulla governance europea [48] e del Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" [49], nella quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" [50] la Commissione ha ricordato il principio di base della regolamentazione: le direttive devono ritornare ad essere strumenti che definiscono un quadro giuridico e gli obiettivi da raggiungere. La coregolamentazione permette di conseguire l'obiettivo definito dalla Comunità attraverso misure adottate dal soggetto interessato riconosciuto in un certo settore. Il legislatore decide in quale misura la concezione e l'applicazione dei provvedimenti d'attuazione possano essere affidate ai soggetti interessati in considerazione della loro esperienza riconosciuta. Ove questo meccanismo non dia i risultati previsti, il legislatore si riserva il diritto di adottare direttamente provvedimenti aventi forza di legge.

[47] Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale - COM(1999) 657 def.

[48] COM(2001) 428 def. del 25.7.2001.

[49] COM(2002) 278 def.

[50] COM(2002) 778 def. del 6.1.2003, punto 2.1.2 dell'allegato.

I contributi al processo di consultazione mostrano chiaramente che i concetti di autoregolamentazione, autocontrollo e coregolamentazione sono usati in modo diverso negli Stati membri. Ciò che in uno Stato membro viene chiamato "autoregolamentazione" sarebbe senz'altro considerato "coregolamentazione" in altri Stati membri. Un gran numero di esempi mostra che già nel quadro attuale si fa un notevole ricorso a sistemi di coregolamentazione. Tali sistemi sembrano essere particolarmente efficaci per quanto riguarda l'applicazione delle regole sulla pubblicità e sulla tutela dei minori.

Visti i problemi terminologici, molti soggetti interessati chiedono maggiore chiarezza. La Commissione ritiene che il Libro bianco sulla governance europea e il Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" forniscano già gli elementi chiave per la discussione attuale. Il Libro bianco individua i vari fattori che permettono di regolamentare meglio e più rapidamente e definisce le condizioni di utilizzo della coregolamentazione. I contributi al processo di consultazione mostrano che sistemi di coregolamentazione sono stati adottati in una serie di Stati membri senza che vi sia conflitto con la direttiva. Tuttavia, molti soggetti interessati pensano che l'autoregolamentazione non assicuri il conseguimento di tutti gli obiettivi di politica fissati dalla direttiva.

A tale riguardo, si deve anche stabilire quale sia il modo migliore per far sì che lo sviluppo di sistemi nazionali di co- e di auto-regolamentazione non interferisca con il funzionamento del mercato interno portando ad una riframmentazione dei mercati.

La Commissione intende lanciare uno studio sui sistemi di coregolamentazione nel settore dei media. Quest'analisi dovrebbe fornire il quadro completo delle misure di coregolamentazione finora adottate negli Stati membri e nei paesi aderenti nonché della ricerca già effettuata. Lo studio dovrebbe indicare in quali settori le misure sono principalmente applicate, il loro effetto e la loro compatibilità con gli obiettivi d'interesse pubblico.

4. Conclusioni e calendario

Sebbene l'effetto del cambiamento tecnologico sullo sviluppo del mercato audiovisivo sia stato più lento di quanto previsto solo pochi anni fa, le tecnologie digitali e la loro convergenza produrranno un numero sempre maggiore di nuovi contenuti, nuovi mezzi per fornirli e nuovi sistemi commerciali per finanziarli. La politica normativa in questo settore deve salvaguardare certi interessi pubblici, come la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, anche nel lungo periodo. La ampia consultazione condotta ha confermato che questi obiettivi non sono messi in dubbio dagli sviluppi tecnologici o di mercato. La questione è con quali mezzi questi obiettivi possano essere raggiunti in un ambiente mutato.

Per quanto riguarda la regolamentazione, la Commissione procederà in due tempi. Nel breve periodo, la certezza del diritto può essere accresciuta adottando una comunicazione interpretativa sulla pubblicità televisiva, in quanto non sia necessario rivedere la direttiva. Tale comunicazione interpretativa chiarirà in particolare fino a che punto l'attuale direttiva si applica alle nuove tecniche pubblicitarie. La Commissione proporrà inoltre un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana.

Nel medio periodo, occorra esaminare e discutere ulteriormente una serie di questioni, il che potrebbe condurre a modificare la direttiva "televisione senza frontiere" in un secondo tempo. A tal fine, la Commissione studierà le questioni con l'aiuto di esperti (gruppi di riflessione) oppure ordinerà o ha già ordinato studi indipendenti sui rispettivi argomenti.

Nel 2004 saranno organizzate riunioni di gruppi di riflessione sui seguenti argomenti:

* la regolamentazione del contenuto audiovisivo;

* in quale misura la regolamentazione in materia di pubblicità debba contenere norme di dettaglio;

* il diritto all'informazione e il diritto a brevi resoconti.

Saranno disponibili gli studi seguenti:

* studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi;

* studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere";

* studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media;

* studio sulla regolamentazione della televisione interattiva.

Il programma d'azione è precisato nell'allegato.

Allegato

Azione // Data di completamento

Comunicazione interpretativa della Commissione sulla pubblicità // Primo trimestre 2004

Proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana // Primo trimestre 2004

Proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico // Primo trimestre 2004

Proposta di aggiornamento della comunicazione della Commissione sul cinema // Primo trimestre 2004

Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "televisione senza frontiere" // Prima metà del 2004

Riunioni di gruppi di riflessione (regolamentazione del contenuto audiovisivo, norme di dettaglio nella regolamentazione in materia di pubblicità, diritto all'informazione) // 2004

Eventuale decisione della Commissione sul gruppo di regolatori per i servizi audiovisivi // Seconda metà del 2004

Presentazione dello studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere" // Intorno alla fine del 2004

Presentazione dello studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi // Intorno alla fine del 2004

Quinta relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" // 2005

Terza conferenza audiovisiva europea // 2005

Presentazione dello studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media // 2005

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