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Document 41995D0553

95/553/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; abrogato da 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553

95/553/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0073 - 0076


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (95/553/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

risoluti a proseguire la costruzione di un'Unione sempre più vicina ai cittadini,

tenendo conto del concetto di cittadinanza dell'Unione creata dal trattato sull'Unione europea, concetto differente da quello della cittadinanza nazionale al quale non si sostituisce in alcuna maniera,

desiderando assolvere l'obbligo previsto dall'articolo 8C del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che detto sistema comune di tutela rafforzerà la percezione dell'identità dell'Unione nei paesi terzi,

essendo consapevoli che l'attuazione di un sistema comune di tutela dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi rafforzerà anche la percezione della solidarietà europea da parte dei cittadini interessati,

DECIDONO:

Articolo 1

I cittadini dell'Unione europea beneficiano della tutela consolare presso qualsiasi rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro se nel territorio in cui si trovano non vi è - né rappresentanza permanente accessibile,

- né console onorario accessibile e competente del loro Stato membro o di un altro Stato che lo rappresenti in modo permanente.

Articolo 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari interpellate danno seguito alla domanda di tutela dell'interessato purché venga stabilito che questi possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione, mediante la presentazione di un passaporto o di un documento d'identità.

2. In caso di perdita o di furto dei documenti può essere ammessa qualsiasi altra prova di cittadinanza, se necessario previa verifica presso le autorità centrali dello Stato membro di cui l'interessato afferma avere la cittadinanza, o presso la più vicina rappresentanza diplomatica o consolare di tale Stato.

Articolo 3

Le rappresentanze diplomatiche e consolari che accordano la tutela trattano il richiedente alla stregua dei cittadini dello Stato membro che esse rappresentano.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 1, le rappresentanze diplomatiche e consolari possono convenire disposizioni pratiche che consentano la gestione efficace delle domande di tutela.

Articolo 5

1. La tutela di cui all'articolo 1 comprende:

a) l'assistenza in caso di decesso;

b) l'assistenza in caso di incidente o malattia grave;

c) l'assistenza in caso di arresto o di detenzione;

d) l'assistenza alle vittime di atti di violenza;

e) l'aiuto ed il rimpatrio dei cittadini dell'Unione in difficoltà.

2. Inoltre, sempreché siano competenti, le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri in servizio in uno Stato terzo possono venire in aiuto anche in altri casi al cittadino dell'Unione che lo richieda.

Articolo 6

1. Nonostante quanto previsto dall'articolo 3 e salvo in caso di estrema urgenza, non può essere concesso alcun anticipo o aiuto pecuniario né può essere sostenuta alcuna spesa a favore di un cittadino dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla missione diplomatica più vicina.

2. Salvo esplicita rinuncia delle autorità dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza, questi deve impegnarsi a rimborsare l'intero anticipo o aiuto pecuniario nonché le spese sostenute e, eventualmente, una tassa consolare notificata dalle autorità competenti.

3. L'impegno di rimborso è iscritto in un documento che obbliga il richiedente in difficoltà a rimborsare al governo dello Stato membro di cui ha la cittadinanza le spese sostenute per suo conto o l'importo di denaro che gli è stato versato, maggiorati delle eventuali tasse.

4. Il governo dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza rimborsa tutte le spese su richiesta del governo dello Stato membro che fornisce l'assistenza.

5. I formulari comuni da utilizzare per l'impegno di rimborso figurano negli allegati I e II.

Articolo 7

Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente decisione è riveduta alla luce dell'esperienza acquisita e dell'obiettivo dell'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore quando tutti gli Stati membri hanno notificato al segretariato generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste dal loro ordinamento giuridico per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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