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Document 32016R0908

Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1087

OJ L 153, 10.6.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/908/oj

10.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/908 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La specificazione di criteri, procedure e requisiti comuni dovrebbe favorire lo sviluppo di disposizioni uniformi in materia di prassi di mercato ammesse, migliorare la chiarezza del regime giuridico nel cui quadro tali prassi sono consentite e promuovere la condotta corretta ed efficiente dei partecipanti al mercato. Dovrebbe inoltre servire a rafforzare sia il regolare funzionamento del mercato che la sua integrità.

(2)

Per garantire che le prassi di mercato ammesse non compromettano l'innovazione e lo sviluppo dinamico e continuo dei mercati finanziari, le autorità competenti non dovrebbero automaticamente considerare inammissibili le tendenze di mercato nuove o emergenti che potrebbero condurre a nuove prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero invece valutare se tali prassi di mercato sono conformi ai criteri fissati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 596/2014.

(3)

Le prassi di mercato ammesse dovrebbero essere eseguite secondo modalità che garantiscono l'integrità del mercato e la tutela degli investitori senza creare rischi per gli altri partecipanti al mercato e per altri mercati collegati. Di conseguenza, è opportuno tenere in debita considerazione la trasparenza e le condizioni che disciplinano le prassi di mercato proposte ai fini della loro designazione come prassi di mercato ammesse. Nel valutare il livello di trasparenza riguardo sia al pubblico che alle autorità competenti delle prassi proposte in quanto prassi di mercato ammesse, le autorità competenti dovrebbero analizzare le varie fasi dell'esecuzione delle potenziali prassi di mercato ammesse. Di conseguenza, è anche opportuno stabilire norme specifiche di trasparenza per le varie fasi, vale a dire prima che una prassi di mercato ammessa sia eseguita dai partecipanti al mercato, durante la sua esecuzione e quando i partecipanti al mercato cessano di eseguirla.

(4)

Le prassi di mercato che possono essere istituite dalle autorità competenti come prassi di mercato ammesse possono essere di tipo e natura differenti. Quando una prassi di mercato è istituita come prassi di mercato ammessa, l'autorità competente dovrebbe valutare la frequenza alla quale tutte le persone che la eseguiranno devono pubblicare le informazioni necessarie e dovrebbe garantire che tale frequenza sia adattata e appropriata alla prassi di mercato in questione. La frequenza delle pubblicazioni dovrebbe conciliare la necessità di informare il pubblico con l'obbligo di fornire all'autorità competente informazioni per il monitoraggio continuo, tenendo conto dell'onere che la pubblicazione periodica di informazioni comporta per coloro che eseguono la prassi di mercato ammessa. Inoltre, in sede di valutazione della prassi di mercato che può essere eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se è soddisfatto il requisito relativo a un grado di trasparenza sostanziale rispetto al mercato.

(5)

Le autorità competenti che hanno ammesso una prassi di mercato dovrebbero assicurarne un monitoraggio adeguato e svolgerlo con la dovuta cura e attenzione. Pertanto, coloro che eseguono la prassi di mercato dovrebbero sottostare all'obbligo di tenere registrazioni sufficienti di tutte le operazioni e di tutti gli ordini eseguiti in modo da consentire alle autorità competenti di svolgere i loro compiti di vigilanza e di effettuare gli interventi di applicazione delle norme previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014. È inoltre di fondamentale importanza che l'attività di esecuzione delle prassi di mercato possa essere distinta dalle altre attività di negoziazione svolte per conto proprio o per conto dei clienti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una contabilità separata.

(6)

Lo status dell'entità che esegue la prassi di mercato ammessa è un elemento specifico di cui tenere conto, in particolare quando l'entità agisca in nome o per conto di un'altra persona che è il beneficiario diretto della prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il fatto di essere una persona sottoposta a vigilanza sia un elemento importante per l'accettazione delle specifiche prassi di mercato in questione.

(7)

Nel valutare l'impatto che le prassi di mercato proposte per essere designate prassi di mercato ammesse hanno sulla liquidità e sull'efficienza del mercato, le autorità competenti dovrebbero considerarne l'obiettivo; per esempio, in una particolare circostanza, l'obiettivo può essere promuovere la regolare negoziazione di strumenti finanziari illiquidi allo scopo di evitare la compressione abusiva del mercato (abusive squeeze), oppure pubblicare quotazioni se sussiste il rischio di non avere controparti per una negoziazione, o ancora facilitare operazioni regolari quando un partecipante ha una posizione dominante. In relazione al prezzo, gli obiettivi potrebbero consistere anche nel ridurre al minimo le fluttuazioni dei prezzi dovute a differenziali eccessivi e limitare l'offerta o la domanda di uno strumento finanziario senza compromettere la tendenza di mercato, garantire la trasparenza dei prezzi o agevolare la corretta valutazione dei prezzi nei mercati in cui le negoziazioni sono prevalentemente svolte al di fuori di una sede di negoziazione.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le disposizioni da esso stabilite si applichino a partire dalla stessa data di quelle previste dal regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento «persona sottoposta a vigilanza» designa ciascuno dei seguenti soggetti:

a)

le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

b)

gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

le controparti finanziarie come definite all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

d)

qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte della «autorità finanziaria competente» o della «autorità nazionale di regolamentazione», come definite dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

e)

qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione o degli organismi responsabili dei mercati a pronti o derivati delle materie prime;

f)

gli operatori con obblighi di conformità ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

CAPO II

PRASSI DI MERCATO AMMESSE

SEZIONE 1

Istituzione di prassi di mercato ammesse

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Prima di istituire una prassi di mercato in quanto prassi di mercato ammessa le autorità competenti:

a)

valutano la conformità della prassi di mercato a ciascuno dei criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e specificati nel dettaglio alla sezione 2 del presente capo;

b)

consultano, se necessario, organismi pertinenti, tra cui devono almeno figurare i rappresentanti di emittenti, di imprese di investimento, di enti creditizi, di investitori, di partecipanti al mercato delle quote di emissione, di gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e di operatori dei mercati regolamentato nonché le altre autorità al fine di valutare l'opportunità di istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa.

2.   Le autorità competenti che intendano istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa notificano la loro intenzione all'ESMA e alle altre autorità competenti in conformità della procedura di cui alla sezione 3, servendosi del modello riportato nell'allegato.

3.   Quando istituiscono una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa in conformità dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente regolamento, le autorità competenti pubblicano sul loro sito web la decisione che istituisce la prassi di mercato ammessa e una descrizione della prassi, in conformità del modello riportato nell'allegato e comprendente le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei tipi di persona che possono eseguire la prassi di mercato ammessa;

b)

la descrizione dei tipi di persone o del gruppo di persone che possono beneficiare dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa, sia eseguendola direttamente, sia designando un'altra persona che esegue la prassi di mercato ammessa («beneficiario»);

c)

la descrizione del tipo di strumento finanziario cui la prassi di mercato ammessa fa riferimento;

d)

l'indicazione se la prassi di mercato ammessa possa essere eseguita per un periodo di tempo specificato e la descrizione delle situazioni o delle condizioni che implicano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi.

Le persone di cui al primo comma, lettera a), sono responsabili di tutte le decisioni relative alla negoziazione, compresa la trasmissione di un ordine, la sua cancellazione o modifica e la conclusione di un'operazione o l'esecuzione delle negoziazioni relative alla prassi di mercato ammessa.

SEZIONE 2

Specificazione dei criteri da considerare per istituire una prassi di mercato ammessa

Articolo 3

Trasparenza

1.   Per determinare se una prassi di mercato possa essere istituita come prassi di mercato ammessa e se essa soddisfi il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno pubblicate le seguenti informazioni:

a)

prima dell'esecuzione come prassi di mercato ammessa:

i)

l'identità dei beneficiari e delle persone che la eseguiranno e chi di essi è responsabile del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo, lettere b) e c);

ii)

l'indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali la prassi di mercato ammessa sarà applicata;

iii)

il periodo durante il quale la prassi di mercato ammessa sarà eseguita e le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della sua esecuzione;

iv)

l'indicazione delle sedi di negoziazione della prassi di mercato ammessa e, se del caso, l'indicazione della possibilità di eseguire le operazioni al di fuori di una sede di negoziazione;

v)

l'indicazione degli importi massimi in contante e del numero di strumenti finanziari assegnati all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, se pertinente;

b)

durante l'esecuzione come prassi di mercato ammessa:

i)

a intervalli regolari, informazioni dettagliate sull'attività di negoziazione relative all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, quali il numero di operazioni eseguite, il volume negoziato, le dimensioni medie delle transazioni e i differenziali medi di rendimento indicati, i prezzi delle operazioni eseguite;

ii)

tutte le modifiche delle informazioni sulla prassi di mercato ammessa precedentemente pubblicate, comprese le modifiche concernenti le risorse disponibili in termini di contante e di strumenti finanziari e l'identità delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa e qualsiasi modifica relativa all'allocazione del contante o degli strumenti finanziari nei conti del beneficiario e delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa;

c)

quando la prassi di mercato cessa di essere eseguita come prassi di mercato ammessa su iniziativa della persona che l'ha eseguita, del beneficiario o di entrambi:

i)

l'avvenuta cessazione dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa;

ii)

la descrizione del modo in cui la prassi di mercato ammessa è stata eseguita;

iii)

i motivi o le cause della cessazione.

Ai sensi della lettera b), punto i), quando più operazioni sono eseguite in un'unica seduta di negoziazione, dati aggregati giornalieri possono essere accettati per le singole categorie di informazioni.

2.   Per determinare se una prassi di mercato può essere istituita come prassi di mercato ammessa e se soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno messe a loro disposizione le seguenti informazioni:

a)

prima che una prassi di mercato sia eseguita come prassi di mercato ammessa, gli accordi o i contratti tra i beneficiari individuati e le persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta che essa sarà stata istituita come prassi di mercato ammessa e nei casi in cui detti accordi o contratti sono necessari per la sua esecuzione;

b)

una volta che la prassi di mercato è eseguita come prassi di mercato ammessa, le relazioni periodiche presentate all'autorità competente con informazioni dettagliate circa le operazioni eseguite e le operazioni relative a qualsiasi accordo o contratto tra il beneficiario e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa.

Articolo 4

Garanzie del gioco delle forze di mercato e dell'interazione tra offerta e domanda

1.   Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato limita le opportunità di altri operatori di reagire alle operazioni. Le autorità competenti tengono inoltre in considerazione almeno i seguenti criteri relativi al tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa:

a)

se si tratta di persone sottoposte a vigilanza;

b)

se si tratta di membri di una sede di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita;

c)

se tali persone tengono un registro degli ordini e delle operazioni relative alla prassi di mercato eseguita che consenta di distinguerla facilmente da altre attività di negoziazione, anche mediante una contabilità separata per l'esecuzione della prassi di mercato ammesse, in particolare per dimostrare che gli ordini eseguiti sono rilevati separatamente e singolarmente e che non vi è aggregazione di ordini di diversi clienti;

d)

se hanno posto in essere specifiche procedure interne che consentano:

i)

l'identificazione immediata delle attività relative alle prassi di mercato;

ii)

la tempestiva messa a disposizione, su richiesta dell'autorità competente, degli ordini e delle registrazioni delle operazioni pertinenti;

e)

se dispongono delle risorse per la conformità e per l'audit necessarie per essere in grado di monitorare e assicurare in qualsiasi momento la conformità alle condizioni fissate per la prassi di mercato ammessa;

f)

se conservano le registrazioni di cui alla lettera c) per almeno cinque anni.

2.   Le autorità competenti esaminano in quale misura la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di condizioni di negoziazione per essere eseguita come prassi di mercato ammessa, tra cui limitazioni in rapporto a prezzi, volumi e posizioni.

3.   Le autorità competenti valutano in quale misura la prassi di mercato e l'accordo o contratto di esecuzione:

a)

consentano alla persona che esegue la prassi di mercato ammessa di agire in modo indipendente dal beneficiario senza essere soggetta a istruzioni, informazioni o influsso alcuno da parte del beneficiario in merito alle modalità di esecuzione della negoziazione;

b)

consentano di evitare conflitti di interessi tra il beneficiario e i clienti della persona che esegue la prassi di mercato ammessa.

Articolo 5

Impatto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano l'impatto della prassi di mercato almeno sui seguenti elementi:

a)

il volume negoziato;

b)

il numero degli ordini nel portafoglio ordini (spessore degli ordini);

c)

la rapidità di esecuzione delle operazioni;

d)

il prezzo medio ponderato in funzione del volume di una singola seduta, il prezzo di chiusura giornaliero;

e)

il differenziale denaro/lettera, la fluttuazione e la volatilità dei prezzi;

f)

la regolarità delle quotazioni o delle operazioni.

Articolo 6

Impatto sul corretto funzionamento del mercato

1.   Per decidere se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti tengono conto dei seguenti elementi:

a)

la possibilità che la prassi di mercato incida sui processi di formazione dei prezzi in una sede di negoziazione;

b)

la misura in cui la prassi di mercato può facilitare la valutazione dei prezzi e degli ordini inseriti nel portafoglio ordini e l'indicazione che le operazioni da eseguire o gli ordini da introdurre per la sua esecuzione in quanto prassi di mercato ammessa non sono in contrasto con le regole di negoziazione della relativa sede di negoziazione;

c)

le modalità in base alle quali sono rese pubbliche le informazioni di cui all'articolo 3, compresa la loro pubblicazione sul sito web della relativa piattaforma di scambio e la possibilità che tali informazioni siano pubblicate contemporaneamente anche sui siti web dei beneficiari, se ciò è necessario;

d)

la misura in cui la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di situazioni o condizioni in cui la sua esecuzione come prassi di mercato ammessa è temporaneamente sospesa o limitata, tra cui determinati periodi o fasi di scambio, quali fasi d'asta, acquisizioni, offerte pubbliche iniziali, aumenti di capitale, offerte secondarie.

Ai sensi del primo comma, lettera b), è presa in considerazione anche la prassi di mercato per la quale le operazioni e gli ordini sono monitorati in tempo reale dal gestore del mercato o dall'impresa di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

2.   Le autorità competenti valutano se una prassi di mercato consente:

a)

di presentare ed eseguire gli ordini relativi alla sua esecuzione durante le fasi di chiusura o di apertura d'asta di una seduta di negoziazione;

b)

di introdurre ed eseguire gli ordini o le operazioni relativi alla sua esecuzione durante i periodi in cui si effettuano le operazioni di stabilizzazione e di riacquisto.

Articolo 7

Rischi per l'integrità dei mercati collegati

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti considerano:

a)

se le operazioni relative all'esecuzione della prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa saranno segnalate alle autorità competenti su base regolare;

b)

se le risorse (contante o strumenti finanziari) che saranno assegnate per l'esecuzione della prassi di mercato ammessa sono proporzionate e commisurate ai suoi obiettivi;

c)

la natura e il livello della remunerazione dei servizi forniti nell'ambito dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa e se tale remunerazione è stabilita sotto forma di importo fisso; qualora sia proposta una remunerazione variabile, questa non deve indurre condotte che possano nuocere all'integrità del mercato o al suo corretto funzionamento e deve inoltre essere sottoposta alla valutazione dell'autorità competente;

d)

se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa garantiscono, se necessario per il mercato in questione, un'adeguata separazione delle attività dedicate all'esecuzione della prassi rispetto alle attività dei suoi eventuali clienti o alle attività proprie;

e)

se gli obblighi cui sottostanno i beneficiari e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa o, se del caso, gli obblighi da essi condivisi siano definiti in modo chiaro;

f)

se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa dispongono di una struttura organizzativa e di adeguati meccanismi interni capaci di assicurare, sia la riservatezza delle decisioni riguardanti tale prassi rispetto ad altre unità all'interno della medesima persona, sia l'indipendenza rispetto agli ordini ricevuti dai clienti, alla gestione del portafoglio o agli ordini emessi in conto proprio;

g)

se esistono adeguate modalità di comunicazione tra il beneficiario e la persona che effettuerà la prassi di mercato ammessa, in modo da consentire lo scambio delle informazioni necessarie per assolvere le rispettive obbligazioni legali e contrattuali, se del caso.

Articolo 8

Indagine sulla prassi di mercato

Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfi il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei risultati delle indagini nei mercati da esse monitorati che possano mettere in discussione l'istituzione della prassi di mercato ammessa.

Articolo 9

Caratteristiche strutturali del mercato

Nel prendere in considerazione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 596/2014, la partecipazione al mercato rilevante di investitori al dettaglio, le autorità competenti valutano almeno i seguenti aspetti:

a)

l'impatto che la prassi di mercato potrebbe avere sugli interessi degli investitori al dettaglio laddove essa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati a cui partecipano gli investitori al dettaglio;

b)

se la prassi di mercato aumenta la probabilità per gli investitori al dettaglio di trovare controparti per strumenti finanziari a bassa liquidità senza aumentare i rischi a loro carico.

SEZIONE 3

Procedura

Articolo 10

Notifica dell'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa

1.   A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti notificano a mezzo posta o con messaggio elettronico l'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, contestualmente all'ESMA e alle altre autorità competenti, utilizzando un elenco predefinito di punti di contatto che dovrà essere elaborato e aggiornato regolarmente dalle autorità competenti e dall'ESMA.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione relativa all'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, compresa la data prevista della sua istituzione;

b)

l'indicazione dell'autorità competente che effettua la notifica e i recapiti delle persone di contatto all'interno dell'autorità (nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail professionali, titolo);

c)

la descrizione dettagliata della prassi di mercato che comprenda:

i)

l'indicazione dei tipi di strumenti finanziari e delle sedi di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita;

ii)

i tipi di persone che possono eseguire la prassi di mercato ammessa;

iii)

il tipo di beneficiari;

iv)

l'indicazione se la prassi di mercato può essere eseguita per un determinato periodo e indicazione delle situazioni o condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi;

d)

il motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione del mercato, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014;

e)

i dettagli della valutazione effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende la tabella per la valutazione della di prassi di mercato proposta utilizzando il modello riportato nell'allegato.

Articolo 11

Parere dell'ESMA

1.   Una volta ricevuta la notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e prima di emettere un parere a norma dello stesso paragrafo, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, l'ESMA avvia una procedura per notificare in via preliminare all'autorità competente che ha effettuato la notifica eventuali osservazioni, riserve, disaccordo o richiesta di chiarimenti riguardo alla prassi di mercato in questione. L'autorità competente che ha effettuato la notifica può fornire ulteriori chiarimenti in merito alla prassi di mercato notificata all'ESMA.

2.   Se nel corso della procedura di cui al paragrafo 1 è introdotto un cambiamento fondamentale o significativo che incide sulla sostanza o sulle basi della prassi di mercato notificata o sulla valutazione effettuata dall'autorità competente che ha effettuato la notifica, l'ESMA pone fine alla procedura di elaborazione del parere sulla prassi notificata. Se del caso, l'autorità competente avvia una nuova procedura per ammettere la prassi modificata come prassi di mercato ammessa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.

SEZIONE 4

Mantenimento, modifica e cessazione delle prassi di mercato ammesse

Articolo 12

Riesame di una prassi di mercato ammessa già istituita

1.   Le autorità competenti che hanno istituito la prassi di mercato ammessa valutano regolarmente, e almeno ogni due anni, se continuano ad essere soddisfatte le condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e alla sezione 2 del presente capo.

2.   Nonostante il riesame periodico a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, la procedura di valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere attivata:

a)

quando è stata inflitta una sanzione in relazione a una prassi di mercato ammessa;

b)

quando, a causa di un cambiamento significativo delle condizioni di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 8, di detto regolamento, una o più delle condizioni di accettazione di una prassi istituita non sono più soddisfatte;

c)

se un'autorità competente ha motivo di sospettare che atti contrari al regolamento (UE) n. 596/2014 siano compiuti o siano stati compiuti dai beneficiari della prassi di mercato ammessa o dalle persone che la eseguono.

3.   Se dalla valutazione emerge che la prassi di mercato ammessa non soddisfa più le condizioni della valutazione iniziale di cui alla sezione 2 effettuata dalle autorità competenti, le autorità competenti propongono la modifica delle condizioni di accettazione o pongono fine alla prassi in questione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13.

4.   Le autorità competenti informano l'ESMA dell'esito della valutazione, anche qualora la prassi di mercato ammessa sia mantenuta immutata.

5.   Quando un'autorità competente propone di modificare le condizioni di accettazione della prassi di mercato ammessa, questa deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2.

6.   Quando un'autorità competente decide di porre fine una prassi di mercato ammessa, pubblica e comunica contemporaneamente la sua decisione a tutte le altre autorità competenti e all'ESMA, indicando la data di cessazione affinché sia aggiornato l'elenco delle prassi di mercato da essa pubblicato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 13

Criteri per la modifica o la cessazione di una prassi di mercato ammessa

Nel decidere se porre fine a una prassi di mercato ammessa o proporre una modifica delle condizioni di accettazione, le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:

a)

la misura in cui i beneficiari o le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa hanno rispettato le condizioni stabilite per la prassi;

b)

la misura in cui la condotta dei beneficiari o delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa ha come conseguenza che non sono più soddisfatti uno dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

la misura in cui i partecipanti al mercato non sono ricorsi alla prassi di mercato ammessa per un certo periodo;

d)

se un cambiamento significativo del contesto del mercato interessato di cui all'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 comporta che non sia più possibile o necessario soddisfare una delle condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa, tenendo conto in particolare:

i)

se l'obiettivo della prassi di mercato ammessa è diventato irrealizzabile;

ii)

se continuare ad eseguire la prassi di mercato ammessa può pregiudicare l'integrità o l'efficienza dei mercati soggetti alla vigilanza dell'autorità competente;

e)

se esistono situazioni disciplinate da disposizioni generali della prassi di mercato ammessa in questione relative alla sua cessazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).


ALLEGATO

Modello per notificare l'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa

Prassi di mercato ammessa [inserire la denominazione della prassi di mercato ammessa]

Data proposta per l'istituzione della prassi di mercato ammessa: [inserire la data alla quale l'autorità che effettua la notifica intende istituire la prassi di mercato ammessa]

Descrizione della prassi di mercato ammessa:

[inserire la descrizione, compresa l'indicazione dei tipi di strumenti finanziari e delle sedi di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita, i tipi di persone che possono eseguire la prassi di mercato ammessa, il tipo di beneficiari; l'indicazione se la prassi di mercato può essere eseguita per un determinato periodo nonché tutte le situazioni o condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi]

Motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione del mercato

[inserire il testo]

VALUTAZIONE

Elenco dei criteri presi in considerazione

Conclusione dell'autorità competente e motivazione

a)

Grado di trasparenza rispetto al mercato.

[inserire la motivazione del criterio]

b)

Livello delle garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione fra offerta e domanda.

[inserire la motivazione del criterio]

c)

Impatto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato.

[inserire la motivazione del criterio]

d)

Meccanismo di negoziazione del mercato interessato e possibilità dei partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata dalla prassi.

[inserire la motivazione del criterio]

e)

Rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, nei quali è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione.

[inserire la motivazione del criterio]

f)

Esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità in particolare se la prassi ha violato norme o regole intese a prevenire abusi di mercato, o codici di condotta, sia sul mercato interessato che sui mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione.

[inserire la motivazione del criterio]

g)

Caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

[inserire la motivazione del criterio]


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