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Document 32014R0655

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

OJ L 189, 27.6.2014, p. 59–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/655/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/59


REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio l’Unione, deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tali misure possono comprendere misure volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3)

Il 24 ottobre 2006, attraverso il libro verde «Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari», la Commissione ha avviato una consultazione sulla necessità di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.

(4)

Nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 (3), che definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello dell’Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire, ad esempio, la sottrazione di beni prima dell’esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori.

(5)

Le procedure nazionali per ottenere misure cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni per la concessione di tali misure e l’efficienza della loro attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell’Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari.

(6)

La procedura istituita con il presente regolamento dovrebbe servire come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale.

(7)

Un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») per evitare il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro se sussiste il rischio che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia impedita o resa assai più difficile. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe avere l’effetto di impedirne l’utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate, ad effettuare pagamenti mediante tale conto, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l’utilizzo di una carta di credito.

(8)

È auspicabile che l’ambito di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d’insolvenza. Ciò dovrebbe comportare che non possa essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (4). D’altra parte, tale esclusione dovrebbe consentire di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero di pagamenti pregiudizievoli effettuati dal debitore a terzi.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai conti detenuti presso enti creditizi la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Non dovrebbe dunque applicarsi agli enti finanziari che non raccolgono tali depositi, quali, ad esempio, gli enti che forniscono finanziamenti a progetti di esportazione e di investimento o a progetti nei paesi in via di sviluppo o gli enti che forniscono servizi del mercato finanziario. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie, né ai conti che non possono essere sottoposti a sequestro conservativo con provvedimenti nazionali equivalenti all’ordinanza di sequestro conservativo o che sono altrimenti esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto in questione.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai casi transnazionali e dia una definizione di caso transnazionale in questo particolare contesto. Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe configurare un caso transnazionale quando l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato membro. Un caso transnazionale si dovrebbe altresì configurare quando il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l’autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono ubicati in un altro Stato membro.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al sequestro conservativo di conti bancari tenuti nello Stato membro dell’autorità giudiziaria investita della domanda di ordinanza di sequestro conservativo se il creditore è anch’esso domiciliato in tale Stato membro, anche se il creditore presenta nello stesso tempo una domanda di sequestro conservativo riguardante uno o più conti bancari tenuti in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore dovrebbe presentare due domande distinte, ovvero una per l’ordinanza di sequestro conservativo e una per un provvedimento nazionale.

(11)

La procedura dell’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere esperibile dal creditore che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento. Lo stesso dicasi per il creditore che abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

(12)

Dovrebbe essere possibile avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia di crediti già esigibili. Ci si dovrebbe poter avvalere dell’ordinanza anche per crediti non ancora esigibili, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale.

Il creditore dovrebbe poter chiedere che l’ordinanza di sequestro conservativo sia emessa per l’importo del credito principale o per un importo inferiore. Quest’ultima possibilità potrebbe essere di interesse per il creditore, ad esempio, qualora abbia già ottenuto qualche altra garanzia per una parte del credito.

(13)

Per garantire uno stretto legame tra il procedimento dell’ordinanza di sequestro conservativo e il procedimento di merito, la competenza internazionale per l’emissione dell’ordinanza dovrebbe spettare alle autorità giudiziarie dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a statuire sul merito. Ai fini del presente regolamento, la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la «procédure de référé» francese. Qualora il debitore sia un consumatore domiciliato in uno Stato membro, la competenza ad emettere l’ordinanza dovrebbe spettare unicamente alle autorità giudiziarie di tale Stato membro.

(14)

Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa.

Di conseguenza, allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, l’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Inoltre, il creditore dovrebbe essere tenuto in tutti i casi, anche se ha già ottenuto una decisione giudiziaria, a dimostrare in modo adeguato all’autorità giudiziaria che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l’ordinanza, l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita.

L’autorità giudiziaria dovrebbe valutare le prove fornite dal creditore a sostegno dell’esistenza di un tale rischio. Esse potrebbero riguardare, ad esempio, la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei beni del debitore e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Nel valutare le prove, l’autorità giudiziaria può considerare che le spese e i prelievi dai conti bancari effettuati dal debitore per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti non siano, di per sé, insoliti. Il mero mancato pagamento o la mera contestazione del credito o il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l’emissione di un’ordinanza, né dovrebbe, di per sé, costituire motivo sufficiente per l’emissione di un’ordinanza il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può tener conto di tali fattori nella valutazione globale dell’esistenza del rischio.

(15)

Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile per un creditore intenzionato a recuperare crediti da un debitore in casi transnazionali, non è opportuno che il debitore venga informato della domanda del creditore né che la sua audizione abbia luogo prima dell’emissione dell’ordinanza o che l’ordinanza gli sia notificata prima della relativa attuazione. Qualora, sulla base delle prove e delle informazioni fornite dal creditore o, se del caso, dai suoi testi, l’autorità giudiziaria non sia convinta che il sequestro conservativo del o dei conti bancari in questione sia giustificato, essa non dovrebbe emettere l’ordinanza.

(16)

Qualora il creditore presenti domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima dell’avvio di un procedimento di merito dinanzi all’autorità giudiziaria, il presente regolamento dovrebbe obbligarlo ad avviare tale procedimento entro un termine specifico nonché a fornirne la prova all’autorità giudiziaria presso la quale ha depositato la sua domanda di ordinanza. Qualora il creditore non adempia a tale obbligo, l’ordinanza dovrebbe essere revocata d’ufficio dall’autorità giudiziaria dovrebbe cessare automaticamente.

(17)

Tenuto conto dell’assenza di un’audizione preventiva del debitore, il presente regolamento dovrebbe prevedere altre salvaguardie specifiche per impedire l’abuso dell’ordinanza e tutelare i diritti del debitore.

(18)

Una di tali importanti salvaguardie dovrebbe consistere nella possibilità di imporre al creditore di costituire una garanzia per assicurare che il debitore possa essere risarcito in una fase ulteriore di qualunque danno eventualmente provocatogli dall’ordinanza di sequestro conservativo. In funzione del diritto nazionale, tale garanzia potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un’ipoteca. L’autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare l’importo della garanzia sufficiente ad impedire abusi dell’ordinanza e ad assicurare il risarcimento del debitore e l’autorità giudiziaria, in mancanza di prove specifiche in relazione all’importo del possibile danno, dovrebbe essere libera di considerare l’importo per il quale l’ordinanza deve essere emessa come criterio per determinare l’importo della garanzia.

Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola e l’autorità giudiziaria dovrebbe concedere una dispensa da tale obbligo o richiedere la prestazione di una garanzia di un importo inferiore solo in via eccezionale qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna, superflua o sproporzionata nelle circostanze del caso. Tali circostanze possono ricorrere, per esempio, se il creditore ha elementi particolarmente validi a suo favore ma non dispone di mezzi sufficienti per costituire una garanzia, se il credito riguarda alimenti o il pagamento di retribuzioni, o se l’entità del credito è tale da rendere inverosimile che l’ordinanza causi danni al debitore, ad esempio se si tratta di un debito commerciale di modesta entità.

Nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Tranne nelle summenzionate circostanze eccezionali, la costituzione di una garanzia può essere opportuna, per esempio, qualora la decisione giudiziaria di cui l’ordinanza di sequestro conservativo mira a garantire l’esecuzione non sia ancora esecutiva o sia solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un ricorso.

(19)

Un altro elemento importante per garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore dovrebbe essere una regola relativa alla responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, come norma minima, la responsabilità del creditore nel caso in cui il danno causato al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo sia dovuto a colpa del creditore. In tale contesto, l’onere della prova dovrebbe incombere al debitore. Per quanto concerne i criteri di responsabilità indicati nel presente regolamento, si dovrebbe prevedere una norma armonizzata che stabilisca una presunzione relativa di colpa in capo al creditore.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri di responsabilità, diversi da quelli indicati nel presente regolamento. Per tali altri criteri di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero anche poter mantenere o introdurre altri tipi di responsabilità, come la responsabilità oggettiva.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca altresì una norma di conflitto ai cui sensi la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione. Qualora vi siano più Stati membri dell’esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell’esecuzione in cui il debitore ha la residenza abituale. Se il debitore non ha la residenza abituale in uno degli Stati membri dell’esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell’esecuzione con cui il caso ha il legame più stretto. Nel determinare il legame più stretto, l’autorità giudiziaria potrebbe tener conto, tra l’altro, dell’entità dell’importo sottoposto a sequestro conservativo nei vari Stati membri dell’esecuzione.

(20)

Al fine di superare le difficoltà di ordine pratico ad ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore in un contesto transnazionale, è opportuno che il presente regolamento istituisca un meccanismo che consenta al creditore di chiedere che le informazioni necessarie per l’identificazione del conto bancario del debitore siano ottenute dall’autorità giudiziaria, prima dell’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, tramite l’autorità d’informazione designata dello Stato membro in cui il creditore ritiene che il debitore detenga un conto bancario. Visto il carattere particolare di tale intervento da parte di autorità pubbliche e di tale accesso a dati privati, l’accesso alle informazioni sui conti bancari dovrebbe, di norma, essere concesso soltanto nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi. Tuttavia, in via eccezionale, dovrebbe essere possibile per il creditore presentare una richiesta di informazioni sui conti bancari anche qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico in suo possesso non siano ancora esecutivi. Tale richiesta dovrebbe poter essere presentata nel caso in cui l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e l’autorità giudiziaria sia convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che vi sia urgente necessità delle precitate informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, in mancanza, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

Affinché tale meccanismo possa funzionare, è opportuno che gli Stati membri prevedano nel rispettivo diritto nazionale uno o più metodi di ottenimento di dette informazioni che siano efficaci ed efficienti e non risultino sproporzionati in termini di costi o dispendiosi in termini di tempi. È opportuno che il meccanismo si applichi solo qualora tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti e il creditore abbia debitamente illustrato nella sua richiesta i motivi per ritenere che il debitore detenga uno o più conti bancari in un determinato Stato membro, ad esempio il fatto che il debitore lavori o eserciti un’attività professionale ovvero possieda beni in tale Stato membro.

(21)

Al fine di garantire la protezione dei dati personali del debitore, le informazioni ottenute sull’identificazione del conto bancario o dei conti bancari del debitore non dovrebbero essere fornite al creditore. Dovrebbero essere fornite soltanto all’autorità giudiziaria richiedente e, in via eccezionale, alla banca, qualora la banca o un altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione non sia in grado di identificare un conto bancario del debitore sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, ad esempio nel caso in cui presso la stessa banca siano detenuti conti da diverse persone con lo stesso nome e lo stesso indirizzo. Qualora, in tal caso, sia indicato nell’ordinanza che i numeri del conto bancario o dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti attraverso una richiesta di informazioni, la banca dovrebbe richiedere tali informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione e dovrebbe poterne fare richiesta in modo semplice e informale.

(22)

È opportuno che il presente regolamento attribuisca al creditore il diritto di impugnare la decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo. Tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per il creditore di presentare una nuova domanda di ordinanza di sequestro conservativo sulla base di nuovi fatti o nuove prove.

(23)

Le strutture per l’esecuzione del sequestro conservativo di conti bancari variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Al fine di evitare sovrapposizioni tra tali strutture negli Stati membri e rispettare il più possibile le procedure nazionali, è opportuno che, per quanto riguarda l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, il presente regolamento si basi sui metodi e sulle strutture esistenti nello Stato membro dell’esecuzione dell’ordinanza per l’esecuzione e l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.

(24)

Per una rapida esecuzione è opportuno che il presente regolamento preveda la trasmissione dell’ordinanza dallo Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione con qualsiasi mezzo appropriato atto a garantire che il contenuto dei documenti trasmessi sia fedele, conforme e facilmente leggibile.

(25)

Quando riceve l’ordinanza di sequestro conservativo, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale trasmettendo l’ordinanza ricevuta alla banca o ad altro soggetto responsabile dell’esecuzione di tali ordinanze in detto Stato membro, ovvero, se il diritto nazionale lo prevede, incaricando altrimenti la banca di dare attuazione all’ordinanza.

(26)

A seconda del metodo previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione per i provvedimenti nazionali equivalenti, all’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere data attuazione bloccando l’importo sottoposto a sequestro conservativo sul conto del debitore o, se il diritto nazionale lo prevede, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo, che potrebbe essere un conto detenuto dall’autorità competente per l’esecuzione, dall’autorità giudiziaria, dalla banca presso la quale il debitore detiene il proprio conto, o da una banca designata quale entità di coordinamento per il sequestro conservativo in un determinato caso.

(27)

Il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità che il pagamento dei compensi per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sia richiesto anticipatamente. È opportuno che tale questione sia lasciata al diritto nazionale dello Stato membro in cui deve essere eseguita l’ordinanza.

(28)

Un’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe avere lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell’esecuzione. Se, a norma del diritto nazionale, taluni provvedimenti di esecuzione sono preminenti rispetto ai provvedimenti conservativi, dovrebbe essere attribuita loro la stessa preminenza rispetto alle ordinanze di sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i provvedimenti in personam contemplati da taluni ordinamenti giuridici nazionali dovrebbero essere considerati provvedimenti nazionali equivalenti.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe imporre alla banca o all’altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione l’obbligo di dichiarare se e, in caso affermativo, in che misura l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore, nonché l’obbligo per il creditore di assicurare il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza.

(30)

Il presente regolamento dovrebbe salvaguardare il diritto del debitore a un giudice imparziale e ad un ricorso effettivo e pertanto, vista l’assenza di contraddittorio che caratterizza il procedimento per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, consentirgli di contestare l’ordinanza o la relativa esecuzione per le ragioni previste nel presente regolamento subito dopo l’attuazione dell’ordinanza.

(31)

In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento prescriva che l’ordinanza di sequestro conservativo e tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria nello Stato membro d’origine nonché le necessarie traduzioni siano notificati o comunicati al debitore subito dopo l’attuazione dell’ordinanza. L’autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà discrezionale di allegare eventuali ulteriori documenti sui quali ha basato la propria decisione e di cui il debitore potrebbe aver bisogno per il suo ricorso, come i resoconti integrali delle audizioni.

(32)

Il debitore dovrebbe poter presentare reclamo contro l’ordinanza di sequestro conservativo, in particolare se non ricorrono le condizioni o i requisiti previsti dal presente regolamento o se le circostanze che hanno portato all’emissione dell’ordinanza sono mutate in modo tale che l’emissione dell’ordinanza non avrebbe più fondamento. Ad esempio, il debitore dovrebbe disporre di un mezzo di ricorso se il caso in questione non costituisce un caso transnazionale ai sensi del presente regolamento, se non sono state rispettate le norme di competenza previste dal presente regolamento, se il creditore non ha avviato il procedimento di merito entro il termine stabilito dal presente regolamento e, di conseguenza, l’autorità giudiziaria non ha revocato d’ufficio l’ordinanza o gli effetti dell’ordinanza non sono cessati automaticamente, se il credito vantato dal creditore non necessitava urgentemente di tutela sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto non sussisteva il rischio che la successiva esecuzione di tale credito fosse impedita o resa assai più difficile, o se la costituzione di una garanzia non era conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Il debitore dovrebbe altresì disporre di un mezzo di ricorso se l’ordinanza e la dichiarazione relativa al sequestro conservativo non gli sono state notificate o comunicate come previsto dal presente regolamento o se i documenti notificatigli o comunicatigli non soddisfano i requisiti linguistici stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, in questi casi non dovrebbe essere concesso tale mezzo di ricorso ove sia posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o traduzione entro un determinato termine. Per porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione, il creditore dovrebbe chiedere all’organo responsabile della notificazione o comunicazione nello Stato membro di origine di provvedere affinché i documenti interessati siano notificati o comunicati al debitore mediante lettera raccomandata o, qualora il debitore abbia accettato di ritirare i documenti presso l’autorità giudiziaria, di fornire a quest’ultima le necessarie traduzioni dei documenti. Tale richiesta non dovrebbe essere necessaria se alla mancata notificazione o comunicazione si sia già posto rimedio in altro modo, ad esempio qualora l’autorità giudiziaria, in conformità del diritto nazionale, abbia avviato d’ufficio la notificazione o comunicazione.

(33)

La questione di chi debba fornire le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento e di chi debba sostenere i costi di tali traduzioni è lasciata al diritto nazionale.

(34)

È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto tale spetti alle autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione dell’ordinanza. È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l’esecuzione dell’ordinanza spetti alle autorità giudiziarie o, se del caso, alle autorità competenti per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione.

(35)

È opportuno che il debitore abbia il diritto di chiedere il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se offre un’adeguata garanzia alternativa. Tale garanzia alternativa potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un’ipoteca.

(36)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare che il sequestro conservativo del conto del debitore non riguardi importi che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, ad esempio importi necessari a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia. A seconda del sistema procedurale applicabile in tale Stato membro, l’importo in questione dovrebbe o essere esentato d’ufficio dall’organismo responsabile, che potrebbe essere l’autorità giudiziaria, la banca o l’autorità competente per l’esecuzione, prima dell’attuazione dell’ordinanza o essere esentato su richiesta del debitore dopo l’attuazione dell’ordinanza. Qualora siano sottoposti a sequestro conservativo conti detenuti in vari Stati membri e l’esenzione sia stata applicata più volte, il creditore dovrebbe avere la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente di uno degli Stati membri dell’esecuzione o, se il diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione interessato lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione di tale Stato membro per chiedere l’adeguamento dell’esenzione applicata in detto Stato membro.

(37)

Per assicurare l’emissione e l’esecuzione rapida e tempestiva dell’ordinanza di sequestro conservativo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca termini entro i quali devono essere completate le varie fasi della procedura. Le autorità giudiziarie o le autorità coinvolte nella procedura dovrebbero essere autorizzate a derogare a tali termini solo in circostanze eccezionali, ad esempio in casi complessi dal punto di vista giuridico o fattuale.

(38)

Ai fini del calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5).

(39)

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare alla Commissione talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di ordinanze di sequestro conservativo e di provvedimenti nazionali equivalenti.

(40)

Al fine di facilitare l’applicazione pratica del presente regolamento, è opportuno elaborare moduli standard, in particolare, per la domanda di ordinanza, per l’ordinanza medesima, per la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme e per la domanda di ricorso o d’impugnazione ai sensi del presente regolamento.

(41)

Al fine di accrescere l’efficienza del procedimento, è opportuno che il presente regolamento consenta il maggior uso possibile delle moderne tecnologie della comunicazione ammesse ai sensi delle norme procedurali degli Stati membri interessati, in particolare ai fini della compilazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e della comunicazione tra le autorità coinvolte nel procedimento. Inoltre, i metodi per la firma dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tecnologicamente neutri al fine di consentire l’applicazione dei metodi esistenti, quali la certificazione digitale o l’autenticazione sicura, e futuri sviluppi tecnici in questo settore.

(42)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all’elaborazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e alla loro successiva modifica. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(43)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli standard previsti dal presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(44)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, intende assicurare il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui rispettivamente agli articoli 7, 8, 17 e 47 della Carta.

(45)

Nell’ambito dell’accesso ai dati personali e dell’utilizzo e della trasmissione di tali dati ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), quale recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.

(46)

Occorre, tuttavia, stabilire alcune condizioni specifiche per l’accesso ai dati personali e per l’utilizzo e la trasmissione degli stessi al fine dell’applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato tenuto conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati (8). La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, è opportuno che la comunicazione al debitore della divulgazione di informazioni relative al suo conto bancario o ai suoi conti bancari sia differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

(47)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura dell’Unione per una misura cautelare che consenta ad un creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto a quegli Stati membri che sono da esso vincolati in conformità dei trattati. Della procedura per l’ottenimento di un’ordinanza di sequestro conservativo prevista dal presente regolamento dovrebbero pertanto potersi avvalere soltanto i creditori domiciliati in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento e le ordinanze emesse ai sensi del presente regolamento dovrebbero riguardare soltanto il sequestro conservativo di conti bancari tenuti in un tale Stato membro.

(49)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(50)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(51)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.

2.   Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

b)

i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;

c)

i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;

d)

la sicurezza sociale;

e)

l’arbitrato.

3.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

4.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.

Articolo 3

Casi transnazionali

1.   Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:

a)

lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o

b)

lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

2.   La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «conto bancario» o «conto»: qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore;

2)   «banca»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione;

3)   «somme»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

4)   «Stato membro in cui è tenuto il conto bancario»:

a)

lo Stato membro indicato nell’IBAN (numero di conto bancario internazionale) del conto bancario; o

b)

per un conto bancario senza IBAN, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è detenuto il conto ha la sua sede sociale o, qualora il conto sia detenuto presso una filiale, lo Stato membro in cui è ubicata la filiale;

5)   «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria;

6)   «creditore»: una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro e richiede, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;

7)   «debitore»: una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;

8)   «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

9)   «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento;

10)   «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

a)

riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e

b)

sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

11)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo;

12)   «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è tenuto il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;

13)   «autorità d’informazione»: l’autorità che uno Stato membro ha designato come competente al fine di ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore ai sensi dell’articolo 14;

14)   «autorità competente»: l’autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato come competenti per la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, dell’articolo 25, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 3, e dell’articolo 36, paragrafo 5, secondo comma;

15)   «domicilio»: il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

CAPO 2

PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DI UN’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 5

Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo

Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:

a)

prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria;

b)

dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1.   Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili.

2.   In deroga al paragrafo 1, se il debitore è un consumatore che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all’attività commerciale o professionale del debitore, sono competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo intesa a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.

3.   Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.

4.   Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto.

Articolo 7

Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

2.   Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Articolo 8

Domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

2.   La domanda comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda;

b)

le generalità del creditore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del creditore, e:

i)

qualora il creditore sia una persona fisica, la sua data di nascita e, se del caso e se disponibile, il numero di identificazione personale o di passaporto; oppure

ii)

qualora il creditore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;

c)

le generalità del debitore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del debitore e, se disponibili:

i)

qualora il debitore sia una persona fisica, la sua data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto; oppure

ii)

qualora il debitore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;

d)

una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come l’IBAN o il BIC, e/o il nome e l’indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti da sottoporre a sequestro conservativo;

e)

ove disponibile, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, in tal caso, l’indicazione se occorra o meno sottoporre a sequestro conservativo eventuali altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;

f)

qualora non sia possibile fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi della lettera d), una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell’articolo 14, laddove tale richiesta sia possibile, e un’indicazione dei motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro;

g)

l’importo per cui è richiesta l’ordinanza di sequestro conservativo:

i)

qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale, o parte di esso, e l’importo degli interessi recuperabili ai sensi dell’articolo 15;

ii)

qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico, o parte di esso, e l’importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell’articolo 15;

h)

qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:

i)

una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo;

ii)

una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

iii)

una dichiarazione attestante se il creditore abbia già avviato un procedimento di merito contro il debitore;

i)

qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti oppure, qualora siano stati eseguiti in parte, un’indicazione della portata della mancata esecuzione;

j)

una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1;

k)

ove applicabile, un’indicazione delle ragioni per cui il creditore ritiene che debba essere esentato dalla costituzione di garanzia ai sensi dell’articolo 12;

l)

un elenco delle prove addotte dal creditore;

m)

una dichiarazione ai sensi dell’articolo 16 attestante se il creditore abbia depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente o se tale provvedimento sia già stato ottenuto o rifiutato e, qualora sia stato ottenuto, il relativo grado di attuazione;

n)

un’indicazione facoltativa del conto bancario del creditore da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore;

o)

una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che il creditore è consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base al diritto dello Stato membro in cui è depositata la domanda o una responsabilità ai sensi dell’articolo 13.

3.   La domanda è corredata di tutta la documentazione giustificativa pertinente e, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, di una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.

4.   La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda.

Articolo 9

Assunzione di mezzi di prova

1.   L’autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, l’autorità giudiziaria può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali.

2.   Fermo restando il paragrafo 1 e alle condizioni di cui all’articolo 11, e purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento, l’autorità giudiziaria può altresì avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l’assunzione di prove previsto dal suo diritto nazionale, come un’audizione orale del creditore o di suoi testi, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie della comunicazione.

Articolo 10

Avvio di un procedimento di merito

1.   Qualora abbia presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di avviare un procedimento di merito, il creditore avvia tale procedimento e ne fornisce la prova all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. L’autorità giudiziaria può anche prorogare tale termine su richiesta del debitore, ad esempio al fine di consentire alle parti di risolvere il contenzioso, e ne dà comunicazione a entrambe le parti.

2.   La mancata ricezione della prova dell’avvio del procedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro il termine di cui al paragrafo 1 comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo con conseguente informazione delle parti.

Qualora l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza sia ubicata nello Stato membro dell’esecuzione, la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza in questo Stato membro sono soggette al diritto di tale Stato membro.

Qualora la revoca o la cessazione degli effetti debba intervenire in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, l’autorità giudiziaria revoca l’ordinanza di sequestro conservativo avvalendosi del modulo per la revoca elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, e trasmette il modulo per la revoca all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione conformemente all’articolo 29. Tale autorità adotta le misure necessarie applicando l’articolo 23, se del caso, al fine della revoca o della cessazione degli effetti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che il procedimento di merito sia stato avviato:

a)

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giudiziaria, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore; o

b)

se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giudiziaria, quando l’autorità responsabile della notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giudiziaria.

L’autorità responsabile della notificazione o comunicazione di cui al primo comma, lettera b), è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

Articolo 11

Procedura ex parte

Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.

Articolo 12

Costituzione di garanzia da parte del creditore

1.   Prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni ai sensi dell’articolo 13.

In via eccezionale, l’autorità giudiziaria può concedere una dispensa dall’obbligo di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria può, prima di emettere l’ordinanza, imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1, primo comma, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.

3.   Se l’autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia ai sensi del presente articolo, informa il creditore dell’importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l’ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.

Articolo 13

Responsabilità del creditore

1.   Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L’onere della prova incombe al debitore.

2.   Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario:

a)

se l’ordinanza è revocata perché il creditore ha omesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti;

b)

se il creditore ha omesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza ai sensi dell’articolo 27;

c)

se risulta successivamente che l’emissione dell’ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all’articolo 16; oppure

d)

se l’ordinanza è revocata o cessa la sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi su di esso incombenti ai sensi del presente regolamento in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione di documenti o l’obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull’onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dal diritto nazionale.

4.   La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Ove si proceda al sequestro conservativo di conti in più Stati membri, la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione:

a)

nel quale il debitore ha la residenza abituale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o, in mancanza,

b)

che ha il legame più stretto con il caso.

5.   Il presente articolo non disciplina l’eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.

Articolo 14

Richiesta di informazioni sui conti bancari

1.   Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2.   Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l’autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.

3.   Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l’obbligo di garanzia ai sensi dell’articolo 12, l’autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

4.   Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5.   Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;

b)

accesso dell’autorità d’informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;

c)

possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento in personam dell’autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell’importo oggetto dell’ordinanza di sequestro conservativo; oppure

d)

qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell’ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell’ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6.   Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione le trasmette all’autorità giudiziaria richiedente conformemente all’articolo 29.

7.   Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione ne informa l’autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della mancanza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l’autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell’articolo 12.

8.   Qualora, a norma del presente articolo, all’autorità d’informazione siano fornite informazioni da una banca o sia accordato l’accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazione dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 15

Interessi e spese

1.   Su richiesta del creditore, l’ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell’ordinanza, purché l’importo o il tipo di interessi non sia tale per cui la sua inclusione costituisce una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’ordinanza di sequestro conservativo include, su richiesta del creditore, anche le spese per l’ottenimento di tale decisione, transazione o atto, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore.

Articolo 16

Domande parallele

1.   Il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito.

2.   Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.

3.   Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito nel corso del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l’autorità giudiziaria e comunica senza indugio alla medesima qualsiasi successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l’autorità giudiziaria di qualsiasi domanda di provvedimento nazionale equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.

4.   Qualora sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale equivalente, l’autorità giudiziaria esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora opportuna.

Articolo 17

Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento.

2.   L’autorità giudiziaria decide sulla domanda senza indugio e in ogni caso non più tardi della scadenza dei termini di cui all’articolo 18.

3.   Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste dall’articolo 8, l’autorità giudiziaria può, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l’opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine da essa fissato. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta.

4.   L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l’importo giustificato dalle prove di cui all’articolo 9 e secondo il disposto del diritto applicabile al credito sottostante e include, se del caso, gli interessi e/o le spese ai sensi dell’articolo 15.

L’ordinanza non può in alcun caso essere emessa per un importo superiore a quello indicato dal creditore nella sua domanda.

5.   La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d’origine per provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 18

Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

3.   Qualora ritenga, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, che sia necessaria l’audizione orale del creditore e, se del caso, di suoi testi, l’autorità giudiziaria procede senza indugio all’audizione ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all’audizione.

4.   Nei casi di cui all’articolo 12, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L’autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 14, l’autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 6 o 7, purché nel frattempo il creditore abbia costituito la garanzia eventualmente richiesta.

Articolo 19

Forma e contenuto dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2 e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell’autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:

a)

la parte A, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2 da fornire alla banca, al creditore e al debitore; e

b)

la parte B, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3 da fornire al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   La parte A comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;

b)

generalità del creditore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b);

c)

generalità del debitore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c);

d)

il nome e indirizzo della banca interessata dall’ordinanza;

e)

qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l’indicazione se debbano essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;

f)

se del caso, l’indicazione che il numero di un conto da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14 e che la banca, se necessario a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, deve ottenere il numero o i numeri in questione dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione;

g)

importo da sottoporre a sequestro conservativo con l’ordinanza;

h)

l’incarico alla banca di attuare l’ordinanza conformemente all’articolo 24;

i)

data di emissione dell’ordinanza;

j)

se il creditore ha indicato un conto nella sua domanda ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera n), l’autorizzazione alla banca, a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, a procedere, se richiesto dal debitore e se consentito del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al dissequestro di somme fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo e al loro trasferimento sul conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;

k)

informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25.

3.   La parte B comprende le seguenti informazioni:

a)

descrizione dell’oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere l’ordinanza;

b)

importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore;

c)

se del caso, il termine per l’avvio del procedimento di merito e per fornirne la prova all’autorità giudiziaria emittente;

d)

se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase;

e)

se del caso, indicazione che spetta al creditore avviare l’esecuzione dell’ordinanza e di conseguenza, se del caso, indicazione che spetta al creditore trasmettere quest’ultima all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4; e

f)

informazioni circa i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.

4.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti detenuti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A ai sensi del paragrafo 2). In tal caso, il modulo fornito al creditore e al debitore (parti A e B ai sensi rispettivamente dei paragrafi 2 e 3) contiene un elenco di tutte le banche interessate.

Articolo 20

Durata del sequestro conservativo

Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4:

a)

fino a revoca dell’ordinanza;

b)

fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure

c)

fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.

Articolo 21

Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

2.   Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all’autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera d).

3.   Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all’articolo 11.

CAPO 3

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 22

Riconoscimento ed esecutività

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Articolo 23

Esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.

2.   Tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione dell’ordinanza agiscono senza indugio.

3.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la parte A dell’ordinanza di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

La trasmissione è effettuata dall’autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d’origine.

4.   L’ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall’autorità giudiziaria emittente utilizzando l’appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all’articolo 19.

5.   L’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione adotta le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.

6.   Qualora l’ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all’articolo 19, paragrafo 4, è trasmesso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione interessato.

Articolo 24

Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   La banca cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell’ordinanza.

2.   Per attuare l’ordinanza di sequestro conservativo la banca procede, fatte salve le disposizioni dell’articolo 31, al sequestro conservativo dell’importo specificato nell’ordinanza:

a)

provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell’ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure

b)

se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo.

L’importo finale sottoposto a sequestro conservativo può dipendere dal regolamento di transazioni già pendenti nel momento in cui la banca riceve l’ordinanza o un corrispondente incarico. Tuttavia, tali transazioni pendenti possono essere tenute in conto solo se sono regolate prima che la banca emetta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 nel rispetto dei termini di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell’ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tale autorizzazione della banca è specificamente indicata nell’ordinanza, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera j);

b)

il diritto dello Stato membro dell’esecuzione consente tale dissequestro e trasferimento; e

c)

non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato.

4.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome di quest’ultimo o altri dati specifici che lo riguardano, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza identifica il o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell’ordinanza.

Qualora, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, la banca o detto altro soggetto non sia in grado di identificare con certezza un conto del debitore, la banca

a)

se, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, lettera f), è indicato nell’ordinanza che il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14, ottiene tale numero o tali numeri dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione; e

b)

in tutti gli altri casi, non attua l’ordinanza.

5.   L’attuazione dell’ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo.

6.   Se al momento dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono insufficienti per il sequestro conservativo dell’importo integrale specificato nell’ordinanza, quest’ultima è attuata soltanto per l’importo disponibile sul o sui conti.

7.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e tali conti contengono somme eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza, l’ordinanza è attuata secondo il seguente ordine di priorità:

a)

conti di risparmio intestati unicamente al debitore;

b)

conti correnti intestati unicamente al debitore;

c)

conti di risparmio cointestati, fatto salvo l’articolo 30;

d)

conti correnti cointestati, fatto salvo l’articolo 30.

8.   Se la valuta delle somme contenute nel o nei conti bancari di cui al paragrafo 2, lettera a), è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l’importo specificato nell’ordinanza nella valuta delle somme con riferimento al tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell’esecuzione per la vendita di tale valuta applicabile nel giorno e all’ora dell’attuazione dell’ordinanza e procede al sequestro conservativo dell’importo corrispondente nella valuta delle somme.

Articolo 25

Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme

1.   Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l’ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell’ottavo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza.

La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.   Se l’ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3.   Se l’ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.

Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

4.   La banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comunica i dettagli dell’ordinanza al debitore su richiesta del medesimo. La banca o detto altro soggetto può procedere in tal senso anche in assenza di una tale richiesta.

Articolo 26

Responsabilità della banca

L’eventuale responsabilità della banca per l’inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 27

Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza

1.   Il creditore ha l’obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo

a)

se l’ordinanza riguarda più conti bancari nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi; o

b)

se l’ordinanza è stata emessa dopo l’attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito.

2.   Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti l’entità eccessiva dell’importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, una richiesta di dissequestro all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in cui sono stati sottoposti a sequestro conservativo importi eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza.

Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. L’articolo 24, paragrafo 7, si applica, se del caso, in ordine di priorità inverso.

3.   Il presente articolo non osta a che uno Stato membro possa prevedere nel suo diritto nazionale che il dissequestro di somme sequestrate eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza depositate su qualsiasi conto tenuto nel suo territorio sia avviato d’ufficio dalla competente autorità di esecuzione di tale Stato membro.

Articolo 28

Notificazione o comunicazione al debitore

1.   L’ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono notificati o comunicati al debitore in conformità del presente articolo.

2.   Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d’origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

3.   Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell’articolo 29. Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l’unico Stato membro dell’esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all’autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

L’autorità competente informa l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.

4.   Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine.

5.   Al debitore sono notificati o comunicati i seguenti documenti, corredati, se necessario, di una traduzione o traslitterazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1:

a)

l’ordinanza di sequestro conservativo, servendosi delle parti A e B del modulo di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 3;

b)

la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all’autorità giudiziaria;

c)

copia di tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria per ottenere l’ordinanza.

6.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più banche, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 è comunicata al debitore senza indugio.

Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2.   L’autorità giudiziaria o l’autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione, un avviso di ricevimento all’autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti con i mezzi più rapidi e avvalendosi del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 30

Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 31

Importi esenti dal sequestro conservativo

1.   Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.

2.   Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l’organismo competente per l’esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d’ufficio tali importi dal sequestro conservativo.

3.   Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 32

Gerarchia dell’ordinanza di sequestro conservativo

L’ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell’esecuzione.

CAPO 4

MEZZI DI RICORSO

Articolo 33

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l’ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi:

a)

non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

l’ordinanza, la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 e/o gli altri documenti di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;

c)

i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell’articolo 28 non rispondevano ai requisiti linguistici di cui all’articolo 49, paragrafo 1;

d)

gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l’importo oggetto dell’ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all’articolo 27;

e)

il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stato pagato in tutto o in parte;

f)

una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l’ordinanza; oppure

g)

la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati.

2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell’articolo 12 è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti.

Qualora, sulla base di un tale ricorso, l’autorità giudiziaria chieda al creditore di costituire una garanzia o una garanzia aggiuntiva, si applica, se del caso, l’articolo 12, paragrafo 3, prima frase, e l’autorità giudiziaria comunica che l’ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o modificata qualora la garanzia (aggiuntiva) richiesta non sia costituita entro il termine da essa fissato.

3.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera b).

A meno che alla mancata notificazione o comunicazione non sia già stato posto rimedio in altro modo, ai fini della valutazione della concessione o meno del ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), si considera che vi sia stato posto rimedio:

a)

se il creditore chiede all’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure

b)

qualora il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di ritirare i documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine e qualora il creditore fosse responsabile di fornire traduzioni e trasmetta a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

L’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine, su richiesta del creditore a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera a), notifica o comunica senza indugio i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato dal debitore conformemente al presente articolo, paragrafo 5.

Qualora spettasse al creditore avviare la notificazione o comunicazione dei documenti di cui all’articolo 28, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per l’effettuazione della notificazione o comunicazione iniziale dei documenti.

4.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso se il creditore non fornisce al debitore le traduzioni richieste dal presente regolamento entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera c).

Si applica, se del caso, il paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5.   Nella domanda di ricorso a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all’articolo 28 possono essere inviati conformemente al presente articolo, paragrafi 3 e 4, o, in alternativa, indica che accetta di ritirare tali documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine.

Articolo 34

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 35, su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro:

a)

è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell’attuazione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2; oppure

b)

cessa per i seguenti motivi:

i)

il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall’ambito d’applicazione del presente regolamento in virtù dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4;

ii)

l’esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell’esecuzione;

iii)

l’esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d’origine;

iv)

si applica l’articolo 33, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) o g). Si applica, se del caso, l’articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro è fatta cessare se è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 35

Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore

1.   Il debitore o il creditore possono chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l’ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.

2.   L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d’ufficio l’ordinanza in ragione di mutate circostanze.

3.   Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l’ordinanza o all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l’esecuzione dell’ordinanza.

4.   Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di modificare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell’esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 31 in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.

Articolo 36

Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 33, 34 e 35

1.   La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.

2.   La domanda è comunicata all’altra parte.

3.   Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati.

4.   La decisione è emessa senza indugio e in ogni caso non più tardi di 21 giorni dalla data in cui l’autorità giudiziaria o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi. La decisione è comunicata alle parti.

5.   La decisione di revocare o modificare l’ordinanza di sequestro conservativo e la decisione di limitare o far cessare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sono immediatamente esecutive.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria procede senza indugio, in conformità dell’articolo 29, alla trasmissione della decisione sul ricorso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. Non appena ricevuta tale decisione, quest’ultima autorità provvede immediatamente affinché sia attuata.

Se la decisione sul ricorso riguarda un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, essa è attuata in relazione a tale conto bancario conformemente al diritto dello Stato membro di origine.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell’esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 37

Impugnazione

Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 o 35. L’impugnazione è presentata utilizzando l’apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 38

Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

1.   Su domanda del debitore:

a)

l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo dell’ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa del diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo;

b)

l’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dispone la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia per l’importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo.

2.   Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, se del caso, gli articoli 23 e 24. La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità del diritto nazionale.

Articolo 39

Diritti dei terzi

1.   Il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine.

2.   Il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

3.   Fatte salve le altre norme in materia di competenza previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, sono competenti in relazione ad ogni azione promossa da un terzo:

a)

per contestare un’ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d’origine; e

b)

per contestare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Articolo 41

Rappresentanza legale

Nel procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria o dell’autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

Articolo 42

Spese di giudizio

Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale.

Articolo 43

Costi sostenuti dalle banche

1.   Una banca è autorizzata a chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti per attuare un’ordinanza di sequestro conservativo soltanto se, secondo il diritto dello Stato membro dell’esecuzione, essa ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

2.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono determinati tenendo conto della complessità dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.

3.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per la fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per la fornitura di informazioni sui conti nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 44

Compensi addebitati dalle autorità

I compensi addebitati da qualsiasi autorità o altro organo dello Stato membro dell’esecuzione coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo o nella fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 sono determinati in base ad una tabella dei compensi o un altro complesso di norme previamente stabiliti da ciascuno Stato membro e indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell’elaborare tale tabella o un altro complesso di norme, uno Stato membro può tener conto dell’importo dell’ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Se del caso, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 45

Termini

Se, in circostanze eccezionali, non le è possibile rispettare i termini previsti all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 18, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 6, all’articolo 33, paragrafo 3, e all’articolo 36, paragrafi 4 e 5, l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte.

Articolo 46

Rapporto con le norme procedurali nazionali

1.   Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.

2.   Gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.

Articolo 47

Protezione dei dati

1.   I dati personali ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto al fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto per tale fine.

2.   L’autorità competente, l’autorità d’informazione e gli altri soggetti responsabili dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento e, durante tale periodo, garantiscono un’adeguata protezione di tali dati. Il presente paragrafo non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Articolo 48

Relazione con altri strumenti

Il presente regolamento fa salvi:

a)

il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), tranne per quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafi 3 e 6, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafi 3 e 6, all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, all’articolo 28, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all’articolo 29, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

il regolamento (UE) n. 1215/2012;

c)

il regolamento (CE) n. 1346/2000;

d)

la direttiva 95/46/CE, tranne per quanto previsto all’articolo 14, paragrafo 8, e all’articolo 47 del presente regolamento;

e)

il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

f)

il regolamento (CE) n. 864/2007, tranne per quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 49

Lingue

1.   I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettere a) e b), da notificare o comunicare al debitore che non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un’altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue. I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettera c), non devono essere tradotti. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti.

2.   Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un’autorità giudiziaria o a un’autorità competente può anche essere redatto in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale altra lingua.

3.   Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 50

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.   Entro il 18 luglio 2016, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le autorità giudiziarie designate come competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 6, paragrafo 4);

b)

l’autorità designata come competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari (articolo 14);

c)

i metodi per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari previsti dal loro diritto nazionale (articolo 14, paragrafo 5);

d)

le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso (articolo 21);

e)

l’autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma del presente regolamento (articolo 4, punto 14);

f)

l’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del capo 3;

g)

la misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo in forza del loro diritto nazionale (articolo 30);

h)

le norme applicabili agli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale (articolo 31);

i)

se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e, in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale (articolo 43);

j)

la tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44);

k)

se è attribuito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale (articolo 32);

l)

le autorità giudiziarie o, se del caso, l’autorità di esecuzione competenti per un ricorso (articolo 33, paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 1 o 2);

m)

le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso, il termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere presentato a norma del diritto nazionale e l’evento che segna l’inizio di tale termine (articolo 37);

n)

un’indicazione delle spese di giudizio (articolo 42); e

o)

le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (articolo 49, paragrafo 2).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 51

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 37. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 53

Monitoraggio e riesame

1.   Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione:

a)

dell’opportunità di includere gli strumenti finanziari nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e

b)

della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell’ordinanza.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell’impatto delle modifiche da introdurre.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti:

a)

il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l’ordinanza;

b)

il numero di domande di ricorso ai sensi degli articoli 33 e 34 e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e

c)

il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell’articolo 37 e, se possibile, il numero di casi in cui l’impugnazione è stata accolta.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017, ad eccezione dell’articolo 50, che si applica a decorrere dal 18 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(3)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  GU C 373 del 21.12.2011, pag. 4.

(9)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(14)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(15)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).


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