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Document 32014R0342

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014 , che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 100, 3.4.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/342/oj

3.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2014

che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per i conglomerati finanziari che esercitano attività importanti sia nel settore bancario o di investimento sia nel settore assicurativo occorre eliminare un utilizzo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, vale a dire il computo multiplo nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie a operazioni intragruppo, affinché sia rispecchiata con esattezza la disponibilità di fondi propri del conglomerato finanziario atti ad assorbire le perdite e sia garantita una copertura patrimoniale supplementare a livello di conglomerato.

(2)

È importante assicurare che i fondi propri eccedenti quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali siano computati a livello di conglomerato finanziario soltanto qualora nulla osti al trasferimento delle attività o al rimborso delle passività tra le diverse imprese del conglomerato finanziario, anche da un settore all'altro.

(3)

Un conglomerato finanziario dovrebbe includere nel calcolo dei suoi fondi propri i fondi propri eccedenti i requisiti di solvibilità settoriali solo se tali fondi sono trasferibili tra imprese all'interno del conglomerato finanziario.

(4)

Occorre tenere conto, emanando norme appropriate, che i requisiti di fondi propri settoriali sono concepiti per coprire i rischi relativi a tale settore e non quelli a esso esterni.

(5)

Per assicurare uniformità nel calcolo della copertura patrimoniale supplementare, occorre elencare i requisiti settoriali che comprendono i requisiti di solvibilità per questo scopo. Tali requisiti dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni settoriali riguardanti le misure da adottare in seguito ad una violazione dei requisiti di solvibilità settoriali. In particolare, in caso di deficit a livello di conglomerato finanziario dovuto ad una violazione del requisito combinato di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le misure necessarie richieste dovrebbero basarsi su quelle esposte in tale capo.

(6)

Nel calcolo del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, occorre calcolare sia un requisito di solvibilità teorico che un livello teorico di fondi propri per le imprese finanziarie non regolamentate all'interno del conglomerato finanziario.

(7)

L'allegato I, parte II della direttiva 2002/87/CE espone tre metodi tecnici per calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario: «il metodo del consolidamento contabile» (metodo 1), «il metodo della deduzione e aggregazione» (metodo 2) e «la combinazione dei metodi» (metodo 3, che consente una combinazione del metodo 1 e del metodo 2). I metodi tecnici di calcolo 1 e 2 dovrebbero essere precisati al fine di garantirne un'applicazione coerente. È necessario inoltre specificare le circostanze per l'uso del metodo 3 e garantire che le autorità competenti consentano l'uso di tale metodo in circostanze analoghe, impieghino criteri comuni e impongano ai conglomerati finanziari modalità di applicazione uniformi. Le autorità competenti dovrebbero consentire l'applicazione del metodo 3 solo qualora un conglomerato finanziario possa dimostrare che sarebbe ragionevolmente impossibile applicare il metodo 1 o il metodo 2. L'uso del metodo 3 dovrebbe essere coerente nel tempo per assicurare condizioni equivalenti. Dato che i metodi tecnici di calcolo sono applicati conformemente ai principi tecnici di cui all'allegato I, parte I della direttiva 2002/87/CE, occorre specificare anche tali principi.

(8)

Il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il metodo 1 per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero essere considerati equivalenti, essendo entrambi coerenti con gli obiettivi principali della vigilanza supplementare. Entrambi i metodi garantiscono l'eliminazione della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo e il calcolo dei fondi propri in conformità con le definizioni e i limiti fissati nelle norme settoriali pertinenti.

(9)

Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 è strettamente connesso con il potere di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3 della direttiva 2002/87/CE in quanto entrambi sono volti a stabilire modalità uniformi per l'applicazione dei metodi di calcolo di cui all'allegato di tale direttiva. Per garantire la coerenza dei metodi di calcolo specificati ai fini di tali atti legislativi e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico alle disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione adottate sulla base dei suddetti poteri.

(10)

Al fine di garantire massima coerenza nell'applicazione dei metodi di calcolo, il presente regolamento dovrebbe essere basato sui nuovi regimi di solvibilità settoriali che sono stati introdotti nell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Le regole che dipendono dall'applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbero iniziare ad applicarsi a partire dalla data di applicazione di tale direttiva. Le modalità nazionali impiegate attualmente per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare dovrebbero pertanto continuare da essere utilizzate nei settori che non sono stati armonizzati dal presente regolamento nel periodo precedente la sua applicazione integrale e i calcoli sottostanti che si basano su norme settoriali assicurative dovrebbero essere basati sulle norme settoriali assicurative che si applicano al momento del calcolo.

(11)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati congiuntamente alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(12)

Le tre autorità europee di vigilanza hanno condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici correlati, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica i principi tecnici e i metodi tecnici di calcolo elencati all'allegato I della direttiva 2002/87/CE ai fini dell'applicazione delle alternative alla deduzione di cui all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei fondi propri e del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore assicurativo»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore assicurativo;

2)   «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore bancario o dei servizi di investimento.

CAPO II

PRINCIPI TECNICI

Articolo 3

Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo

I fondi propri che derivano direttamente o indirettamente da operazioni intragruppo non sono inclusi nel calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario.

Articolo 4

Trasferibilità e disponibilità di fondi propri

1.   I fondi propri riconosciuti a livello di un'impresa regolamentata che eccedono quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali di cui all'articolo 9 non sono inclusi nel calcolo dei fondi propri di un conglomerato finanziario, o della somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata del settore finanziario di un conglomerato finanziario, salvo se non vi sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento di fondi tra le imprese del conglomerato finanziario.

2.   In sede di presentazione al coordinatore dei risultati del calcolo e dei dati rilevanti per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma della direttiva 2002/87/CE, l'impresa di cui a tale comma conferma e dimostra al coordinatore che il paragrafo 1 è stato osservato.

Articolo 5

I fondi propri settoriali

1.   I fondi propri di cui al paragrafo 2 che sono disponibili a livello di un'impresa regolamentata sono ammissibili per la copertura dei rischi derivanti dal settore che riconosce tali fondi propri e non sono considerati ammissibili per la copertura dei rischi di altri settori finanziari.

2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono fondi propri diversi dai seguenti:

a)

elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

elementi dei fondi propri di base delle imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE se tali elementi sono classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva.

Articolo 6

Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario

1.   Quando vi è un deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri che sono ammissibili ai sensi delle norme settoriali sia bancarie che assicurative sono utilizzati per coprire tale deficit.

2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

il capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione non è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;

c)

il capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;

e)

il capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

f)

gli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafo 2 della direttiva 2009/138/CE.

3.   Gli elementi dei fondi propri che sono utilizzati per coprire il deficit sono conformi all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 7

Coerenza

Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista di un conglomerato finanziario applicano il metodo di calcolo in maniera coerente nel tempo.

Articolo 8

Consolidamento

Per quanto riguarda i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore assicurativo, il metodo 1 che serve per calcolare la solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e riassicurazione di cui agli articoli 230, 231 e 232 della direttiva 2009/138/CE è considerato equivalente al metodo 1 che serve per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di un conglomerato finanziario di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE, a condizione che l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma del titolo III della direttiva 2009/138/CE non si discosti in maniera significativa dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare a norma del capo II della direttiva 2002/87/CE.

Articolo 9

Requisito di solvibilità

1.   In caso di applicazione delle regole per il settore assicurativo, il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 218 della direttiva 2009/138/CE, incluse eventuali maggiorazioni del capitale applicate conformemente all'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 216, paragrafo 4, l'articolo 231, paragrafo 7, l'articolo 232, l'articolo 233, paragrafo 6, l'articolo 238, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, è considerato il requisito di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.

2.   In caso di applicazione delle regole per il settore bancario o dei servizi di investimento, i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli obblighi a norma di tale regolamento o della direttiva 2013/36/UE di detenere fondi propri eccedenti tali requisiti, compresi i requisiti derivanti dal processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 73 di tale direttiva, eventuali requisiti imposti da un'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6 di tale direttiva e le misure adottate a norma dell'articolo 458 o 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati i requisiti di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.

Articolo 10

I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario

1.   Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9, i requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario sono calcolati conformemente alle definizioni e ai limiti stabiliti nelle norme settoriali pertinenti.

2.   I fondi propri delle società di gestione del risparmio sono calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l) della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I requisiti di solvibilità delle società di gestione del risparmio sono i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

3.   I fondi propri dei gestori di fondi di investimento alternativi sono calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). I requisiti di solvibilità dei gestori di fondi di investimento alternativi sono i requisiti di cui all'articolo 9 di tale direttiva.

Articolo 11

Trattamento delle partecipazioni intersettoriali

1.   Quando un'impresa di un conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento ha una partecipazione in un'impresa del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo e che è dedotta conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 o all'articolo 15, paragrafo 3, a livello di conglomerato finanziario non si applica alcun requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare rispetto a tale partecipazione.

2.   Quando l'applicazione del paragrafo 1 determina una variazione diretta dell'importo delle perdite attese nell'ambito del metodo basato sui rating interni ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fondi propri del conglomerato finanziario è aggiunto un importo equivalente a tale variazione.

Articolo 12

Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario

1.   Quando una società di partecipazione finanziaria mista ha una partecipazione in un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici di tale impresa sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore più importante per il conglomerato finanziario.

2.   Per una impresa non regolamentata operante nel settore finanziario diversa da quella di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore finanziario più vicino a quello in cui opera l'impresa non regolamentata. La determinazione del settore finanziario più vicino è basata sulla gamma di attività dell'impresa pertinente e sulla misura in cui l'impresa svolge tali attività. Se non è possibile identificare chiaramente il settore finanziario più vicino, si applicano le norme settoriali del settore finanziario più importante per il conglomerato finanziario.

Articolo 13

Disposizioni settoriali transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering)

Le norme settoriali applicate nel calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare comprendono le disposizioni transitorie o di mantenimento dei diritti acquisiti che si applicano a livello settoriale.

CAPO III

METODI DI CALCOLO

Articolo 14

Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CE

1.   I fondi propri di un conglomerato finanziario sono calcolati sulla base dei conti consolidati conformemente alla disciplina contabile pertinente applicata all'ambito della vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE e nel rispetto del paragrafo 5 se del caso.

2.   Per quanto riguarda i conglomerati attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, agli investimenti non consolidati si applicano i seguenti trattamenti in sede di calcolo dei fondi propri del conglomerato finanziario:

a)

gli investimenti significativi non consolidati detenuti in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 che appartiene al settore assicurativo sono dedotti pienamente dai fondi propri del conglomerato;

b)

gli investimenti non consolidati diversi da quelli di cui alla lettera a) detenuti in un soggetto del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo sono dedotti integralmente dai fondi propri del conglomerato conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, i fondi propri emessi da un soggetto di un conglomerato finanziario e detenuti da un altro soggetto di tale conglomerato sono dedotti dai fondi propri del conglomerato se non sono già eliminati nel processo del consolidamento contabile.

4.   Un'impresa che è una entità controllata congiuntamente ai fini della disciplina contabile pertinente è trattata in conformità alle norme settoriali sul consolidamento proporzionale o sull'inclusione delle quote proporzionali.

5.   Quando un'entità soggetta alla direttiva 2009/138/CE appartiene a un conglomerato finanziario, il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario è basato sulla valutazione delle attività e delle passività calcolate conformemente al titolo I, capo VI, sezioni 1 e 2 della direttiva 2009/138/CE.

6.   Quando i valori delle attività e delle passività sono soggetti a filtri prudenziali e deduzioni conformemente alla parte 2, titolo I del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori delle attività o delle passività utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono quelli attribuibili ai soggetti rilevanti a norma di tale regolamento, escluse le attività e passività attribuibili ad altri soggetti del conglomerato finanziario.

7.   Quando le norme settoriali impongono il calcolo di una soglia o di un limite, la soglia o il limite a livello di conglomerato sono calcolati sulla base dei dati consolidati del conglomerato finanziario e previe le deduzioni richieste ai paragrafi 2 e 3.

8.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, i soggetti regolamentati di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della situazione consolidata di un ente a norma della parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati collettivamente.

9.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, le entità regolamentate di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III della direttiva 2009/138/CE sono considerate collettivamente.

10.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti a livello di entità regolamentate, le entità regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario alle quali non si applica né il paragrafo 8, né il paragrafo 9 calcolano le rispettive soglie e i rispettivi limiti su base individuale conformemente alle norme settoriali dell'entità regolamentata.

11.   Quando si sommano i requisiti di solvibilità settoriali pertinenti, non vi sono aggiustamenti diversi da quelli richiesti dall'articolo 11 o derivanti da aggiustamenti alle soglie e ai limiti settoriali a norma del paragrafo 7.

Articolo 15

Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE

1.   Se i fondi propri di un'impresa regolamentata sono soggetti a un filtro prudenziale ai sensi delle pertinenti norme settoriali, si applica uno dei seguenti trattamenti:

a)

l'importo filtrato, ovvero l'importo netto preso in considerazione nel calcolo dei fondi propri delle partecipazioni, è aggiunto al valore contabile delle partecipazioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato aumenta il capitale regolamentare;

b)

l'importo filtrato di cui alla lettera a) è dedotto dal valore contabile delle partecipazioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato riduce il capitale regolamentare.

2.   Per i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, gli investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 appartenente al settore assicurativo che non sono partecipazioni sono dedotti integralmente dagli elementi dei fondi propri del soggetto che detiene lo strumento conformemente alle norme settoriali applicabili a tale soggetto.

3.   Gli investimenti intragruppo in strumenti di capitale che sono ammissibili come fondi propri ai sensi delle norme settoriali, tenuto conto dei limiti settoriali pertinenti, sono dedotti o esclusi dal calcolo dei fondi propri.

4.   Il calcolo dei requisiti patrimoniali supplementari è effettuato in base alla formula riportata nell'allegato.

Articolo 16

Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE

1.   Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione del metodo 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE solo nelle circostanze seguenti:

a)

non è ragionevolmente fattibile applicare il metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese o il metodo 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese di un conglomerato finanziario, in particolare in quanto il metodo 1 non può essere utilizzato per una o più imprese che esulano dall'ambito del consolidamento o in quanto un'impresa regolamentata è stabilita in un paese terzo e non è possibile ottenere informazioni sufficienti per applicare uno dei metodi a tale impresa;

b)

le imprese che applicherebbero uno dei metodi considerate nel loro insieme sono di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

2.   Il metodo 1 o il metodo 2 sono usati da tutte le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3.   Se l'autorità competente autorizza l'applicazione del metodo 3 in relazione ad un conglomerato finanziario, tale metodo è applicato in maniera coerente nel tempo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafi 5 e 9 si applicano dalla data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(8)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(9)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Metodologia di calcolo per il metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE

Metodo della deduzione e dell'aggregazione

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare nell'ambito del metodo 2 è effettuato conformemente alla disciplina contabile applicabile a ciascuna delle imprese del gruppo sulla base della formula seguente:

Formula

Formula

dove i fondi propri (OFi ) non includono gli strumenti di capitale intragruppo che sono ammissibili come fondi propri conformemente alle norme settoriali.

I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare (scar) sono calcolati come differenza tra:

1.

la somma dei fondi propri (OFi ) di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata operante nel settore finanziario (i) appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e

2.

la somma dei requisiti di solvibilità (REQi) di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata operante nel settore finanziario (i) appartenente al gruppo (G); i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità alle rispettive norme settoriali; e del valore contabile (BVj) delle partecipazioni in altre imprese (j) del gruppo.

In caso di imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario, un requisito di solvibilità teorico è calcolato a norma dell'articolo 12. I requisiti di fondi propri e di solvibilità sono presi in considerazione in misura della loro quota proporzionale (x) come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2002/87/CE e conformemente all'allegato I di tale direttiva.

La differenza non può essere negativa.


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