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Document 32014L0061

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 155, 23.5.2014, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj

23.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'economia digitale sta cambiando profondamente il mercato interno. Con le innovazioni che ci offre, con la sua rapidità e una portata che travalica le frontiere, essa può dare una nuova dimensione all'integrazione del mercato interno. L'Unione crede in un'economia digitale capace di generare benefici economici e sociali sostenibili grazie a servizi online moderni e a collegamenti Internet veloci. Un'infrastruttura digitale di qualità elevata è determinante per praticamente tutti i settori di un'economia moderna e innovativa ed è di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale. Per questo è necessario dare a tutti i cittadini nonché al settore pubblico e a quello privato e a tutte le imprese la possibilità di essere protagonisti dell'economia digitale.

(2)

Riconoscendo l'importanza della diffusione della banda larga ad alta velocità, gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga fissati nella comunicazione della Commissione intitolata «Agenda digitale per l'Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» («Agenda digitale»), vale a dire mettere la banda larga di base a disposizione di tutti gli europei entro il 2013, e fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

(3)

Vista la rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la domanda crescente di servizi elettronici, gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale dovrebbero essere considerati un minimo necessario e l'Unione dovrebbe ambire ad obiettivi più ambiziosi per la banda larga, al fine di conseguire una maggiore crescita, competitività e produttività. Nell'ambito del riesame della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se e come la presente direttiva possa contribuire ulteriormente al conseguimento di tale obiettivo.

(4)

L'Agenda digitale ha anche evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi. A riguardo sono necessari importanti investimenti iniziali da parte degli Stati membri per consentire la condivisione dell'infrastruttura fisica. Visti gli obiettivi dell'Agenda digitale e consapevoli nel contempo dell'importante riduzione delle risorse finanziarie dedicate alla banda larga nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri dovrebbero essere in grado, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, di utilizzare il finanziamento dell'Unione disponibile a norma delle disposizioni unionali applicabili.

(5)

La riduzione dei costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità contribuirebbe anche alla digitalizzazione del settore pubblico, consentendo di ottenere un effetto di leva digitale in tutti i settori dell'economia, oltre alla riduzione dei costi per le amministrazioni pubbliche e a una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

(6)

In considerazione dell'esigenza di un intervento a livello dell'Unione per garantire una più ampia copertura della banda larga e ridurre il costo dell'infrastruttura necessaria per la banda larga ad alta velocità, quali contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012, la comunicazione della Commissione intitolata «Atto per il mercato interno II» sottolinea che occorre avviare iniziative supplementari per raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale, tra l'altro focalizzandosi sugli investimenti nelle reti ad alta velocità.

(7)

L'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fisse e senza fili in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di ingegneria civile. Limitare alcune costose opere di ingegneria civile renderebbe più efficace la diffusione della banda larga.

(8)

Una parte preponderante di tali costi è imputabile a inefficienze nel processo di posa connesse all'uso dell'infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto), a rallentamenti legati al coordinamento delle opere civili, a procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni e a strozzature per la posa delle reti all'interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

(9)

Le misure intese ad accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti e ad abbattere i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di ingegneria civile dovrebbero dare un contributo decisivo al rapido e vasto dispiegamento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, salvaguardando condizioni di concorrenza effettiva, senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento delle infrastrutture pubbliche esistenti.

(10)

Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi della posa della banda larga. Queste misure restano tuttavia limitate e isolate. La diffusione di tali misure in tutta l'Unione permetterebbe di contribuire considerevolmente alla creazione di un mercato interno digitale. Inoltre, le differenze tra i requisiti regolamentari impediscono in certi casi la collaborazione tra imprese di pubblici servizi e possono erigere barriere all'ingresso di nuovi operatori di rete e a nuove opportunità imprenditoriali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno dell'uso e dell'installazione di infrastrutture fisiche per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Infine, le iniziative prese a livello di singolo Stato membro non sempre risultano integrate, laddove è invece fondamentale intervenire nell'intero processo di dispiegamento delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l'impatto sia rilevante e coerente.

(11)

La presente direttiva intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l'Unione per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e il coordinamento intersettoriale. Nel garantire parità di condizioni minime, conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuno che la direttiva lasci impregiudicate le migliori pratiche esistenti e le misure adottate livello nazionale e locale che comportano disposizioni e condizioni più dettagliate e misure aggiuntive a complemento dei suddetti diritti ed obblighi.

(12)

Alla luce del principio della lex specialis, quando in conformità del diritto dell'Unione si applicano misure regolamentari più specifiche, queste prevalgono sui diritti e sugli obblighi minimi previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva lascia pertanto impregiudicato il quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché alla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alla direttiva 2002/77/CE della Commissione (9), comprese le misure nazionali adottate in conformità a tale quadro normativo, quali specifiche misure regolamentari simmetriche o asimmetriche.

(13)

Per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre, le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di ingegneria civile necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica e dunque anche i costi sociali e ambientali ad esse collegati, come l'inquinamento, i disagi per la popolazione e la congestione del traffico. Per questi motivi la presente direttiva dovrebbe applicarsi non solo ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso, in quest'ultimo caso fatti salvi i diritti di proprietà di terzi, di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto.

(14)

Ai fini del miglioramento del dispiegamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità nel mercato interno, la presente direttiva dovrebbe stabilire diritti per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.

(15)

Dato che presentano uno scarso livello di differenziazione, le strutture fisiche di una rete spesso possono ospitare tutta una serie di elementi delle reti di comunicazione elettronica contemporaneamente, compresi quelli in grado di garantire servizi di accesso alla banda larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea con il principio della neutralità tecnologica, senza ripercussioni sul servizio principale prestato e con costi di adattamento minimi. Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un'infrastruttura fisica esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che diventi essa stessa un elemento attivo della rete, come nel caso della fibra inattiva, per far passare cavi, apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l'utilizzatore effettivo o il proprietario, in assenza di timori per la sicurezza o di pregiudizio ai futuri interessi commerciali del proprietario dell'infrastruttura. L'infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione può essere utilizzata, in linea di massima, anche per far passare elementi di altre reti, e a tal fine gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il principio di reciprocità nei casi appropriati, e consentire agli operatori di reti pubbliche di comunicazione di offrire l'accesso alle loro reti per l'installazione di altre reti. Fermo restando il perseguimento dell'interesse generale specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, è opportuno incoraggiare le sinergie tra gli operatori di rete per contribuire nel contempo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale.

(16)

Se da un lato è opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, d'altro lato le eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con i fornitori di reti di comunicazione elettronica potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Nello stesso tempo, le misure stabilite dalla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di rendere più attraente la fornitura dell'accesso all'infrastruttura da parte degli operatori di servizi pubblici escludendo le entrate originate da tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

(17)

Un operatore di rete può rifiutare l'accesso a determinate infrastrutture fisiche per motivi oggettivi. In particolare, un'infrastruttura fisica può non essere tecnicamente adatta a causa di particolari circostanze connesse all'infrastruttura alla quale è stato richiesto l'accesso, quale l'attuale mancanza di spazio disponibile, o a causa di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Analogamente, in determinati casi la condivisione dell'infrastruttura può compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, quando l'operatore di rete già offre un accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica di rete che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante può avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale e sugli incentivi a investire e può comportare un'inutile duplicazione di elementi di rete. Nello stesso tempo è necessario che la presente direttiva lasci impregiudicati eventuali obblighi di accesso all'infrastruttura fisica imposti dal quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, come quelli imposti alle imprese che detengono un significativo potere di mercato.

(18)

Qualora le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi. In funzione delle circostanze, le condizioni di concessione dell'accesso potrebbero essere influenzate da vari elementi come gli eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento, l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete, gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni, l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione, la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

(19)

In caso di disaccordo durante le trattative sulle condizioni tecniche e commerciali, è opportuno che ciascuna delle parti possa ricorrere a un organismo di risoluzione delle controversie a livello nazionale competente a imporre una soluzione alle parti per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli. È opportuno che nella fissazione dei prezzi dell'accesso detto organismo garantisca che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti nel fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi tenendo in considerazione l'eventuale previa imposizione di misure correttive ad opera di un'autorità nazionale di regolamentazione. Nel procedere in tal modo, l'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe anche tener conto dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti effettuati dal fornitore di accesso cui è richiesto l'accesso, in particolare gli investimenti effettuati nell'infrastruttura pubblica cui è richiesto l'accesso. Nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di fornitori di una rete pubblica di comunicazione, gli investimenti realizzati in tale infrastruttura possono contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale e la concorrenza a valle può essere influenzata da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che nel fissare obblighi di accesso occorre tener pienamente conto della sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità, e in base all'eventuale possibilità precedentemente offerta al richiedente di compartecipare all'installazione.

(20)

Per poter pianificare efficacemente l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e garantire l'uso più efficace delle infrastrutture esistenti adatte alla posa di reti di comunicazioni elettroniche, è opportuno che le imprese che forniscono o che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione abbiano accesso a informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche disponibili nella zona dell'installazione. Queste informazioni minime dovrebbero consentire di valutare il potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti in una data zona e di ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. Dato il numero elevato dei soggetti interessati e per facilitare l'accesso a tali informazioni, anche a livello intersettoriale e transnazionale, queste informazioni minime devono essere rese disponibili tramite uno sportello unico. Lo sportello unico deve permettere di accedere a informazioni minime già disponibili in formato elettronico, fatte salve le limitazioni intese a garantire la sicurezza e l'integrità della rete, in particolare quella delle infrastrutture critiche, o a proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali.

(21)

Senza imporre agli Stati membri alcun nuovo obbligo di mappatura, la presente direttiva dovrebbe prevedere la messa a disposizione di informazioni minime, già raccolte da organismi del settore pubblico e disponibili in formato elettronico, in virtù di iniziative nazionali e della legislazione dell'Unione come la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ad esempio attraverso un collegamento ipertestuale allo sportello unico. Ciò consentirebbe ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione un accesso coordinato alle informazioni sulle infrastrutture fisiche garantendo nel contempo la sicurezza e l'integrità di tali informazioni, in particolare per quanto concerne le infrastrutture critiche nazionali. La messa a disposizione di tali informazioni non pregiudica gli obblighi in materia di trasparenza già applicabili per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Nel caso in cui le informazioni a disposizione del settore pubblico non garantiscano una conoscenza adeguata delle infrastrutture fisiche esistenti di un determinato tipo o in una zona specifica, gli operatori di rete sono tenuti a rendere disponibili tali informazioni alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione.

(22)

Qualora non siano disponibili informazioni minime attraverso lo sportello unico, è opportuno garantire comunque alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione la possibilità di richiedere tali informazioni specifiche a qualsiasi operatore di rete della zona interessata. Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario ai fini di una possibile condivisione delle infrastrutture fisiche esistenti o del coordinamento di opere di genio civile, è opportuno garantire alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l'integrità della rete nonché la protezione della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali. Occorre incoraggiare gli stessi operatori di rete, o gli sportelli unici, a garantire la massima trasparenza in merito alle opere programmate soprattutto nelle zone dove l'utilità è particolarmente alta, reindirizzando gli operatori autorizzati verso queste informazioni, se disponibili.

(23)

In caso di controversie in merito all'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche allo scopo di installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, l'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe essere in grado di comporre la controversia con una decisione vincolante. In ogni caso, le decisioni di tale organismo non dovrebbero pregiudicare la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

(24)

Il coordinamento delle opere civili che riguardano infrastrutture fisiche può consentire di realizzare risparmi considerevoli e di ridurre al minimo gli inconvenienti per la zona interessata dall'installazione di nuove reti di comunicazione elettronica. Per tale motivo è opportuno vietare le restrizioni regolamentari che impediscono, in linea generale, le trattative tra gli operatori di rete allo scopo di coordinare tali opere per installare anche reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nel caso di opere civili non finanziate con fondi pubblici, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle parti interessate di concludere accordi di coordinamento di opere civili in funzione dei propri progetti di investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire.

(25)

Le opere civili finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici dovrebbero essere destinate a ottimizzare l'effetto positivo per la collettività sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell'installazione di reti di comunicazioni elettroniche. È opportuno che gli operatori di rete che eseguono direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un subcontraente le opere civili rispondano alle richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento della posa di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad esempio per garantire la copertura di eventuali costi supplementari, compresi quelli dovuti a ritardi e ridurre al minimo le modifiche eventuali ai piani originali, secondo condizioni non discriminatorie e trasparenti, e senza che la finalità principale delle opere civili finanziate con fondi pubblici ne risenta. Ferme restando le regole applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere regole sulla ripartizione dei costi legati al coordinamento della posa. È opportuno prevedere procedure specifiche per una composizione rapida delle eventuali controversie connesse alla negoziazione di tali accordi di coordinamento, secondo condizioni proporzionate, eque e non discriminatorie. Tali disposizioni dovrebbero far salvo il diritto degli Stati membri di riservare capacità per reti di comunicazione elettronica, anche in assenza di richieste specifiche, allo scopo di soddisfare la domanda futura di infrastrutture fisiche e ottimizzare il valore delle opere di genio civile, oppure di adottare misure che prevedano diritti simili di coordinamento di opere civili per gli operatori di altri tipi di reti, come ad esempio le reti del gas e dell'elettricità.

(26)

Per l'installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali. Il numero di autorizzazioni richiesto per l'installazione di diversi tipi di reti di comunicazione elettronica e il carattere locale di tale installazione può comportare l'applicazione di una serie di procedure e condizioni diverse. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni utili sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili alle opere civili dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello unico. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, in particolare per i nuovi o per i piccoli operatori non attivi nella zona interessata. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di presentare le domande di autorizzazione attraverso uno sportello unico.

(27)

Per garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni non si trasformino in ostacoli agli investimenti e non abbiano ripercussioni negative per il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che una decisione positiva o negativa sulle richieste di autorizzazione per l'installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete sia in ogni caso resa disponibile entro un termine massimo di quattro mesi, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabile al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o unionale. Tali decisioni possono essere tacite o esplicite in conformità delle vigenti disposizioni. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero prevedere il diritto, per i fornitori che abbiano subito danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilascio di autorizzazioni entro i termini applicabili, di ricevere un risarcimento.

(28)

Per fare in modo che le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano portate a termine entro termini ragionevoli, gli Stati membri potrebbero considerare di stabilire varie salvaguardie, come l'approvazione tacita, o adottare misure di semplificazione delle procedure di rilascio, tra l'altro riducendo il numero di autorizzazioni necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica o esentando dall'autorizzazione alcune categorie di opere civili di piccola entità o standardizzate. È opportuno che le autorità nazionali, regionali o locali siano tenute a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Resterebbero comunque impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri al fine di esentare dall'obbligo di autorizzazione alcuni elementi, passivi o attivi, delle reti di comunicazione elettronica.

(29)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale è necessario che l'infrastruttura sia installata nei pressi della sede degli utenti finali, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità in merito alle eventuali limitazioni del diritto di proprietà in considerazione dell'interesse generale perseguito. È opportuno agevolare la disponibilità di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fino all'utente finale, garantendo la neutralità tecnologica, in particolare attraverso le infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per l'alta velocità. Dato che la posa di mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere l'infrastruttura ad alta velocità possono costituire una parte significativa del costo dell'installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano equipaggiati di un'infrastruttura fisica che permetta la connessione degli utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini dell'installazione della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità è opportuno equipaggiare sia i condomini nuovi che quelli sottoposti ad una profonda ristrutturazione di un punto di accesso attraverso il quale il fornitore può avere accesso all'infrastruttura interna all'edificio. Inoltre, i promotori immobiliari dovrebbero prevedere che siano forniti condotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. In certi casi, come per le abitazioni singole nuove o certe categorie di edifici sottoposti a profonda ristrutturazione in zone isolate, la prospettiva di una connessione a banda larga può essere considerata, per motivi oggettivi, troppo remota per giustificare l'installazione di infrastrutture fisiche interne all'edificio predisposte per l'alta velocità o di un punto di accesso o qualora tale installazione in un edificio sia sproporzionata per altri motivi di ordine economico, di conservazione del patrimonio urbanistico o ambientale, come nel caso di specifiche categorie di monumenti.

(30)

Per aiutare potenziali acquirenti e locatari ad individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità e che hanno pertanto notevoli potenzialità di risparmio sui costi, e al fine di promuovere la predisposizione all'alta velocità degli edifici, gli Stati membri dovrebbero poter sviluppare un'etichetta volontaria di «predisposizione alla banda larga» per gli edifici dotati di una tale infrastruttura e di un punto di accesso in conformità della presente direttiva.

(31)

Quando i fornitori di reti pubbliche di comunicazione installano reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata zona, le economie di scala possono essere considerevoli se è possibile far terminare la rete nel punto di accesso dell'edificio, indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso, ma a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo grazie all'uso dell'infrastruttura fisica esistente e al completo ripristino delle zone interessate dai lavori. Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per l'alta velocità all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò può verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE.

(32)

I nuovi edifici dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura interna predisposta per l'alta velocità e, nel caso dei condomini, di un punto di accesso, è opportuno che gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità per conseguire tale obiettivo. A tale riguardo, la presente direttiva non mira ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità e di un punto di accesso.

(33)

Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva adatta all'alta velocità che serva i locali dell'utente finale, né esistano alternative per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ridotta al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

(34)

In linea con il principio di sussidiarietà, la presente direttiva dovrebbe far salva la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti regolamentari da esso previsti ad autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali per l'attribuzione di competenze e poteri e delle condizioni previste dalla presente direttiva.

(35)

È necessario che l'autorità nazionale designata per la risoluzione delle controversie sia imparziale e indipendente nei confronti delle parti in causa e disponga delle competenze e risorse adeguate.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

(37)

Per garantire l'efficace funzionamento degli sportelli unici previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri devono garantire che vi siano risorse adeguate e che le informazioni pertinenti per una determinata zona siano disponibili presso tali sportelli unici con un livello ottimale di aggregazione tale da permettere reali incrementi di efficienza per l'esecuzione dei compiti loro assegnati, anche a livello di catasto locale. Al riguardo, lo Stato membro potrebbe valutare le possibili sinergie — e le connesse economie — con gli «sportelli unici» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di muovere dalle strutture esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli utenti finali.

(38)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, destinata ad agevolare l'installazione di infrastrutture fisiche adatte alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in tutta l'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata, la tutela dei segreti commerciali, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva osservando tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Scopo della presente direttiva è facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

2.   La presente direttiva fissa requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, al fine di ravvicinare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tali settori.

3.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva al fine di conseguire meglio lo scopo di cui al paragrafo 1.

4.   In caso di conflitto tra una disposizione della presente direttiva e una disposizione delle direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE o 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2002/21/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «operatore di rete»: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione e un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

a)

un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

i)

gas,

ii)

elettricità, compresa l'illuminazione pubblica,

iii)

riscaldamento,

iv)

acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,

b)

servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

2)   «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali; i cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio (13) non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi della presente direttiva;

3)   «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga a una velocità di almeno a 30 Mbit/s;

4)   «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;

5)   «ente pubblico»: un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

6)   «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

7)   «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

8)   «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

9)   «opere di profonda ristrutturazione»: lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa e richiedono un'autorizzazione edilizia;

10)   «autorizzazione»: una decisione esplicita o implicita di un'autorità competente rilasciata in esito a una procedura in virtù della quale un'impresa è tenuta a prendere iniziative per eseguire per legge opere edilizie o di genio civile;

11)   «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità.

Articolo 3

Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di offrire ad imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica l'accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Reciprocamente, gli Stati membri possono prevedere il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di offrire l'accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, ogni operatore di rete abbia l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla sua infrastruttura fisica secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nella richiesta scritta sono precisati gli elementi del progetto per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

3.   Gli Stati membri esigono che l'eventuale rifiuto dell'accesso sia giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati quali:

a)

l'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2;

b)

la disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2, comprese le necessità future in termini di spazio dell'operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate;

c)

questioni di sicurezza e sanità pubblica;

d)

l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

e)

il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

f)

la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica di rete forniti dall'operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete indichi i motivi del rifiuto entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.

4.   In caso di rifiuto dell'accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sui termini e le condizioni specifici, incluso il prezzo, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

5.   Gli Stati membri esigono che l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 4 emetta, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del paragrafo 4, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo se del caso.

L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un fornitore di reti elettroniche di comunicazione e l'organismo nazionale per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, esso tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e tiene conto dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati dall'operatore di rete al quale è chiesto l'accesso, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

6.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

Articolo 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura fisica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, abbiano il diritto di accedere, su richiesta, alla seguente serie di informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete:

a)

ubicazione e tracciato;

b)

tipo e uso attuale dell'infrastruttura; e

c)

punto di contatto.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che richiedono l'accesso specifichino la zona in cui intendono installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici che per competenza detengono in formato elettronico elementi delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 relativi all'infrastruttura fisica di un operatore di rete li mettano a disposizione attraverso lo sportello unico con mezzi elettronici entro il 1o gennaio 2017 ed esigono che tali enti pubblici li mettano a disposizione, su richiesta, delle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. Gli aggiornamenti di tali informazioni e qualsiasi nuovo elemento delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 ricevute dagli enti pubblici sono messi a disposizione dello sportello unico entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Tale periodo può essere prorogato di un mese al massimo, se necessario per garantire l'affidabilità delle informazioni fornite.

3.   Le informazioni minime messe a disposizione di uno sportello unico a norma del paragrafo 2 sono immediatamente accessibili attraverso lo sportello unico, in formato elettronico e secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso alle informazioni minime a norma del presente paragrafo sia reso disponibile attraverso lo sportello unico entro il 1o gennaio 2017.

4.   Se le informazioni minime di cui al paragrafo 1 non sono disponibili attraverso lo sportello unico, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete forniscano l'accesso a tali informazioni su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione. Tale richiesta specifica la zona prevista per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'accesso alle informazioni è concesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

5.   Su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete soddisfino le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica. Tale richiesta specifica gli elementi della rete interessati ai fini dell'installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco degli elementi della rete specificati sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti al presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

7.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottino misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

Articolo 5

Coordinamento delle opere di genio civile

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfi ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione ai fini dell'installazione di elementi di reti pubbliche di comunicazione ad alta velocità. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:

a)

ciò non implichi costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;

b)

ciò non impedisca il controllo del coordinamento dei lavori, e

c)

la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Gli Stati membri possono prevedere regole sulla ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile.

3.   Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di trattativa, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti possa rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 3 emetta una decisione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, per comporre la controversia avviata a norma del paragrafo 3, riguardante anche, se del caso, la determinazione di termini e condizioni e di prezzi equi e non discriminatori.

L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa, tranne in circostanze eccezionali fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

5.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di modesta entità, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Articolo 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

1.   Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, gli Stati membri esigono che, su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli operatori di rete mettano a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:

a)

l'ubicazione e il tipo di opere;

b)

gli elementi di rete interessati;

c)

la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; e

d)

un punto di contatto.

La richiesta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

2.   L'operatore di rete può respingere la richiesta di cui al paragrafo 1 se:

a)

ha reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico; oppure

b)

l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete renda disponibili le informazioni minime richieste di cui al paragrafo 1 attraverso lo sportello unico.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale di risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

5.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Articolo 7

Procedura di rilascio di autorizzazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili attraverso lo sportello unico tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per opere di genio civile necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le informazioni riguardanti le esenzioni applicabili a tali elementi eventualmente previste dal diritto nazionale per tutte o alcune delle autorizzazioni.

2.   Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di chiedere, per via elettronica attraverso lo sportello unico, le autorizzazioni richieste per l'esecuzione di opere di genio civile necessarie al fine dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti rilascino, o rifiutino, le autorizzazioni entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o dell'Unione o ai fini di un procedimento di ricorso. Gli Stati membri possono prevedere che, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati, tale termine possa essere prorogato. L'eventuale proroga è quanto più breve possibile al fine di concedere o rifiutare l'autorizzazione. Qualsiasi rifiuto è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che abbiano subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù del paragrafo 3 abbiano il diritto di ricevere un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 8

Infrastruttura fisica interna all'edificio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati, nella sede dell'utente finale, compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i condomini nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione di condomini per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016.

3.   Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria «predisposizione alla banda larga» negli Stati membri che abbiano scelto di introdurre tale etichetta.

4.   Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 ne casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o in termini di tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, case di villeggiatura, edifici militari o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Articolo 9

Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il titolare del diritto di usare il punto di accesso e l'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, se del caso.

Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai paragrafi 1 o 2 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie perché sia valutata la conformità con le condizioni previste nei suddetti paragrafi. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 1, 2 e 3 per edifici in cui sia garantito, secondo condizioni obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, l'accesso ad una rete esistente che termina nella sede dell'utente finale e che è idonea alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

5.   In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

6.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

Gli Stati membri possono definire norme relative ad un risarcimento finanziario adeguato delle persone che abbiano subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Articolo 10

Organismi competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i singoli compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie siano esercitati da uno o più organismi competenti.

2.   L'organismo competente per la risoluzione delle controversie designato da uno Stato membro in virtù del paragrafo 1 è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo dagli operatori di rete. Gli Stati membri possono autorizzare l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie ad addebitare oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.

3.   Gli Stati membri esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

4.   Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti a livello nazionale, regionale o locale per svolgere le funzioni dello sportello unico di cui agli articoli 4, 6 e 7. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, gli Stati membri possono autorizzare l'imposizione di tariffe per l'uso degli sportelli unici.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente direttiva entro il 1o luglio 2016 e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.

6.   Le decisioni adottate dagli organismi competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste sono appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Riesame

Entro il 1o luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dalla presente direttiva e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come la presente direttiva possa contribuire ulteriormente al conseguimento di obiettivi in materia di banda larga più ambiziosi di quelli previsti dall'agenda digitale.

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2016. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 102.

(2)  GU C 280 del 27.9.2013, pag. 50.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(5)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(6)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(7)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

(8)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(9)  Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

(10)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(11)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(12)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(13)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).


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